Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4801 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26085-2006 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA NAZIONALE

204, presso lo studio dell’avvocato BOZZA ALESSANDRO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FALDELLA PAOLO, giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2005 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 21/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. BERNARDI Sergio;

udito per il ricorrente l’Avvocato BOZZA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato D’ASCIA, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel rogito 18.12.1992 C. ed P.A. chiedevano per l’immobile fra loro compravenduto l’applicazione della L. n. 154 del 1988, art. 12. L’Ute di Modena provvedeva al classamento ed alla notificazione della rendita attribuita, che veniva impugnata dalla acquirente in quanto si assumeva riflettente una situazione del fabbricato successiva alla stipulazione dell’atto. In applicazione della rendita impugnata, l’Ufficio del Registro notificava alle venditrice avviso di liquidazione dell’imposta Invim. La venditrice P.A. impugnava l’avviso notificatole eccependone la nullità sui rilievi: che non era stato preceduto da avviso di accertamento; che non indicava i criteri applicati per la determinazione della rendita; che il valore era stato calcolato in base ad una situazione dell’immobile successiva al rogito di compravendita. La Commissione Tributaria Provinciale di Modena accoglieva il ricorso affermando che la stima UTE doveva necessariamente essere riferita alla consistenza dell’immobile alla data del rogito. L’Ufficio proponeva appello rilevando che la causa di impugnazione della rendita attribuita dall’Ute si era conclusa con sentenza della CTR di Bologna che aveva di poco ridotto quella impugnata. Riduceva conseguentemente la pretesa adeguandola alla rendita definitivamente attribuita. La contribuente contestava il gravame. Opponeva che nelle more aveva definito il rapporto avvalendosi della L. n. 289 del 2002 ed invocava la declaratoria di estinzione del processo per cessata materia del contendere. La CTR ha ritenuto che la controversia non rientrasse fra quelle condonabili L. n. 289 del 2000, ex art. 16 ed ha accolto l’appello dell’Ufficio. La contribuente ricorre con cinque motivi per la cassazione della decisione. L’Ufficio resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, deducendo violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, lett. a), si insiste nella tesi che la lite era condonabile, perchè l’espressione “atto di imposizione” usato dalla disposizione normativa andrebbe interpretata nel senso più ampio, e perchè nella specie era contestata anche l’applicazione del criterio di liquidazione automatica, sul rilievo che pretesa fiscale era stata parametrata ad una rendita attribuita dall’Ute sulla scorta di una denuncia di variazione successiva al rogito sottoposto a registrazione.

Il motivo è infondato.

Nel procedimento di liquidazione automatica previsto dal D.L. n. 70 del 1988, art. 12 (convertito nella L. n. 154 del 1988) spetta all’Ufficio Tecnico Erariale il classamento dell’immobile, ed all’Ufficio del Registro la liquidazione dell’imposta da applicare all’atto sottoposto a registrazione, da calcolarsi con la mera applicazione dei coefficienti di legge alla rendita attribuita dall’UTE. L’atto di liquidazione manca di ogni discrezionalità, sicchè non rientra nella categoria degli atti impositivi, sui quali può radicarsi una controversia condonabile in base alla L. n. 289 del 2002. Il condono si attua tramite il volontario pagamento di una percentuale della somma controversa, ed il contenuto dell’atto di liquidazione, se si sostanzia in un mero calcolo aritmetico, non si presta ad alcuna contestazione, mancando la possibilità di un diverso opinamento circa il risultato della operazione. Nella specie, infatti, la impugnazione dell’atto di liquidazione era fondata sulla tesi che la rendita presa a base del calcolo non rispecchiasse la consistenza dell’immobile alla data del rogito. Ma tale contestazione apparteneva alla causa di impugnazione del classamento, che la acquirente (non anche la venditrice) aveva promosso in separato giudizio, alla cui definizione era subordinata la decisione della causa di impugnazione dell’atto liquidatorio. Quella definizione è intervenuta nelle more dell’impugnazione della sentenza di primo grado, e correttamente l’Ufficio ne ha preso atto riducendo la pretesa contenuta nell’avviso di liquidazione impugnato per adeguarla alla rendita giudizialmente accertata. La sentenza invocata dalla ricorrente nella memoria d’udienza (Cass. 5289/2010) riflette una fattispecie diversa da quella oggetto della presente causa, nella quale la rendita attribuita era stata comunicata alla contribuente soltanto con l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, e l’atto di liquidazione era stato impugnato insieme all’atto di classamento. Nella specie l’atto di classamento non è stato impugnato dalla venditrice (attuale ricorrente), che ha impugnato soltanto l’atto di liquidazione dell’imposta Invim.

Col secondo motivo, deducendo violazione degli artt. 342 e 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, si assume che l’appello dell’Agenzia era inammissibile perchè non censurava la statuizione dei primi giudici concernente la necessità che la rendita applicata per il calcolo dell’imposta di registro riflettesse la consistenza dell’immobile alla data del rogito.

Il motivo è infondato, perchè dalla sentenza impugnata risulta che l’Agenzia aveva sostenuto, con l’appello, che le variazioni arrecate all’immobile compravenduto dopo il rogito non avevano alcuna incidenza sui valori di stima attribuiti dall’Ute.

Col terzo motivo si denuncia violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 56, 57 e 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) sul rilievo che la sentenza impugnata ha considerato legittima la modificazione del petitum da parte dell’Ufficio, che, in appello, aveva ridotto la pretesa adeguandola alla rendita definita dalla CTR nell’autonomo giudizio di impugnazione promosso dalle contribuenti.

Anche questa censura è infondata. Correttamemente l’Ufficio ha preso atto del giudicato formatosi sul valore catastale dell’immobile riducendo la pretesa contenuta nell’avviso di liquidazione impugnato per adeguarla alla rendita giudizialmente accertata. Si è trattato di una riduzione del “petitum”, sempre consentita perchè non pregiudica il diritto di difesa della controparte.

Col quarto motivo si deduce vizio di motivazione su punto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) lamentando che “la sentenza impugnata (sia nella motivazione che nel dispositivo) non ha determinato l’elemento essenziale della domanda, il valore dell’immobile, cioè l’imponibile sul quale calcolare l’imposta”.

Il motivo è infondato, perchè la sentenza – rigettando l’impugnazione dell’avviso – ha fatto inequivoco riferimento all’imponibile indicato nell’atto di accertamento.

Col quinto si deduce violazione della L. n. 546 del 1992, art. 19 comma 3, (art. 360 c.p.c., n. 3) censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto inutile, nel caso di specie, che l’avviso di liquidazione specificasse l’importo ed i criteri ed elementi di determinazione della rendita applicata sul presupposto che essi erano stati autonomamente comunicati al contribuente con la notificazione dell’atto di classamento.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, perchè la critica fondata sul contenuto (affermato incompleto o insufficiente) dell’avviso di liquidazione avrebbe richiesto la trascrizione nel ricorso della motivazione dell’atto in riferimento, cui questa corte non ha accesso diretto.

Va dunque respinto il ricorso. Le spese del giudizio di legittimità debbono seguire la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio li legittimità, liquidate in Euro 1.600,00, di cui Euro 200.00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA