Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4801 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 23/02/2021), n.4801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17724-2019 proposto da:

D.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati ANTONIO CARMANDO, LUIGI DI MURO;

– ricorrente –

contro

C.M., S.L., R.E., F.A.,

G.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 352/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 14/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Don. ANTONELLA

PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.M.A. convenne in giudizio C.M., S.L., R.E., F.A. e G.G. al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti per aver scaricato materiale di risulta nel fondo rustico di sua proprietà ed avendone precluso l’utilizzo.

I convenuti si costituirono in giudizio, contestando la legittimazione attiva in quanto il fondo rustico era stato oggetto di espropriazione forzata.

Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 3177/2013, accolse la domanda attorea. Ritenne infatti accertata la proprietà del fondo in capo alla D.M. e condannò i convenuti al risarcimento nella misura di Euro 115,52, riconoscendo unicamente i danni derivanti dal mancato godimento del fondo.

2. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 352 del 14 marzo 2019, n. ha rigettato il gravame proposto da D.M.A. avverso la pronuncia di prime cure, censurata per l’omessa considerazione della valutazion del CTU e per il mancato riconoscimento del risarcimento per il danno ambientale.

Secondo i giudici d’appello, Tribunale aveva adeguatamente motivato la mancata adesione alle considerazioni espresse dal CTU nella relazione integrativa avendo il consulente erroneamente valutato il danno sull’intera particella intestata all’attrice la quale, invece, ne deteneva una minima parte (il resto occupato dal Comune). Circa l’omessa considerazione del degrado ambientale, i giudici d’appello hanno ritenuto non provata sia la preesistenza di eventuali alberi sia la destinazione agricola del fondo.

3. Avverso tale pronuncia D.M.A. propone ricorso in cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione agli artt. 194 e 195 c.p.c.”, in quanto la Corte d’appello avrebbe reso una motivazione generica e apparente circa la differente valutazione del CTU, che aveva liquidato i danni in Euro 84.124,11, e quanto deciso dal giudice di prime cure, che invece aveva liquidato il risarcimento dei danni in Euro 115,52. Si duole quindi del mancato rispetto da parte del Tribunale delle conclusioni della relazione integrativa e della mancata indicazione da parte della Corte d’appello degli elementi per ritenere erronea la CTU.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 2043 c.c. ed al D.Lgs. n. 152 del 2006”, in quanto l’abbandono illecito di rifiuti speciali sull’area destinata a fondo agricolo ne avrebbe comportato una diversa destinazione e un danno all’ambiente circostante. La Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 311, in luogo del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 313, comma 7, con conseguente risarcimento per danno ambientale.

5. I motivi sono inammissibili per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, il quale, oltre ad esigere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi di lavoro su cui si fonda il ricorso, esige la specificazione di quale fase processuale il documento è stato prodotto. Tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008). Pertanto, la mancanza di una sola delle indicazioni rende il ricorso inammissibile, come nel caso di specie in cui manca qualsivoglia riferimento alla relazione del consulente.

E comunque, per quanto riguarda il primo motivo sarebbe infondato perchè le valutazioni espresse dal CTU non hanno alcuna efficacia vincolante in capo al giudice di merito il quale può disattenderle, avendo quale unico onere quello di fornire una adeguata motivazione, principio ribadito più volte da questa Corte (ex multis, Cass. 18598/2020). La Corte d’appello ha argomentato in maniera esaustiva la mancata adesione alle valutazioni del CTU, ritenute dal Tribunale erronee sia per il danno calcolato sull’intera estensione della proprietà invece che su una minima parte, sia per i criteri utilizzati.

E, quanto al secondo motivo/la ricorrente non coglie la ratio decidendi della pronuncia. Invero i giudici di merito hanno ritenuto infondato il motivo d’appello circa il riconoscimento del danno ambientale per la mancata allegazione e prova da parte dell’attrice di un danno ulteriore e diverso rispetto all’ingombro del terreno, onere che gravava su di lei ex art. 2043 c.c. Tale questione è antecedente e preliminare rispetto alla normativa applicabile al caso di specie. La presenza del danno ambientale doveva esser provata dalla parte danneggiata, onere ritenuto non adeguatamente adempiuto dall’appellante e tale è un aspetto non sindacabile in sede di legittimità, avendo peraltro la Corte d’appello motivato la decisione con argomentazioni esenti da vizi giuridico formali.

6. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

7. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

 

 

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