Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4800 del 28/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4800 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Turci Anna e Turci Liviana, elett.te dom.to in Roma, al Corso V. Emanuele II n.18, presso
Giancarlo Grez, rapp.to e difeso dall’avv. Giancarlo Fanzini , giusta procura in atti
Controricorrenti
Nonchè
Pantieri Secondo,
Intimato
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Emilia e
Romagna n. 48/2010/05
depositata il 15/4/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/2/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 15029/11
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Data pubblicazione: 28/02/2014
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Pantieri Secondo„ Turci Anna e Turci Liviana,
contro
l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto
dell’appello proposto dalla Agenzia
contro la sentenza della CTP di Ravenna n.
183/5/2006 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n.
Ravenna. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resistono con controricorso Turci
Anna e Turci Liviana. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo
l’accoglimento del ricorso. La causa, già fissata per per l’adunanza della Corte in Camera
di Consiglio del 5/2/2014, è stata rinviata all’odierna udienza per la rinotifica del ricorso a
Pantieri Secondo.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la nullità della sentenza che rinvierebbe “sic et
simpliciter” alla decisione di primo grado senza riportarne il contenuto.
La censura è infondata in quanto la decisione risulta adottata sul rilievo che la stima effettuata dall’Agenzia “non risulta sufficientemente motivata con riferimento ad altre posizione
analoghe”.
Con secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa motivazione circa fatti controversi esposti con l’atto di appello.
La censura è fondata in quanto la decisione impugnata nulla motiva in ordine alle argomentazioni – sollevate dall’Agenzia con l’atto di appello- relativamente alla efficacia probatoria
del contratto di appalto, al confronto tra le tabelle proposte dalle parti, alla diversa valutazione del Mappale 900, nonché alla diversa metodologia adottata nelle due perizie.
Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 57 del d.lgs. 546/92 laddove la
CTR ha rigettato l’appello sulla base della “carenza del valore probatorio della stima
dell’Agenzia del Territorio”, circostanza non dedotta in primo grado
La censura è infondata. Si ha domanda nuova – inammissibile in appello – per modificazione
della “causa petendi” quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche
non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto
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20021V0001350000 relativo al trasferimento di un appezzamento di terreno edificabile in
sostanziale dell’azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa
diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non
si è svolto in quella sede il contraddittorio (Sez. 5, Sentenza n. 2201 del 16/02/2012 (Rv.
621982); la stessa deve ritenersi ammessa di contro a supporto di pretese e considerazioni
già svolte, come nel caso in esame, laddove la contestazione svolta dai contribuenti, in pri-
all’immobile un determinato valore-, era tale da ricomprendere tutti gli elementi posti a base
dell’accertamento.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Emilie e Romagna
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il terzo, cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Emilia e Romagna.
Così deciso in Roma, 5/2/2014
Il Presidente
mo grado — relativa all’assenza di precise indicazioni che consentissero di attribuire