Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4800 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26084-2006 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA NAZIONALE

204, presso lo studio dell’avvocato BOZZA ALESSANDRO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FALDELLA PAOLO, giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/2005 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 21/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. BERNARDI Sergio;

udito per il ricorrente l’Avvocato BOZZA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato D’ASCIA, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel rogito 18.12.1992 C. ed P.A. chiedevano per l’immobile fra loro compravenduto l’applicazione della L. n. 154 del 1988, art. 12. L’Ute di Modena provvedeva al classamento ed alla notificazione della rendita attribuita, che veniva impugnata in quanto si assumeva riflettente una situazione del fabbricato successiva alla stipulazione dell’atto. In applicazione della rendita impugnata, l’Ufficio del Registro notificava alle parti della compravendita avviso di liquidazione delle imposte di registro ed Invim. La acquirente P.C. impugnava l’avviso concernente l’imposta di registro eccependone la nullità sui rilievi: che non era stato preceduto da avviso di accertamento; che non indicava i criteri applicati per la determinazione della rendita;

che il valore era stato calcolato in base ad una situazione dell’immobile successiva al rogito di compravendita. La Commissione Tributaria Provinciale di Modena accoglieva il ricorso. L’Ufficio proponeva appello rilevando che la causa di impugnazione della rendita attribuita dall’Ute si era conclusa con sentenza della CTR di Bologna che aveva leggermente ridotto quella impugnata. Riduceva conseguentemente la pretesa adeguandola alla rendita definitivamente attribuita. La contribuente contestava il gravame ed opponeva che la venditrice P.A., aveva inteso definire la impugnazione a sua volta proposta avvalendosi della L. n. 289 del 2002. Invocava la estensione del beneficio e la declaratoria di estinzione anche di questo processo per cessata materia del contendere. La CTR ha ritenuto che la controversia non rientrasse fra quelle condonabili L. n. 289 del 2000, ex art. 16 ed ha accolto l’appello dell’Ufficio. La contribuente ricorre con cinque motivi per la cassazione della decisione. L’Ufficio resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, deducendo violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, lett. a), si insiste nella tesi che la lite era condonabile, e che gli effetti del condono chiesto dalla venditrice vanno estesi alla lite promossa dalla acquirente.

Il motivo è inammissibile perchè non risulta nè dalla sentenza nè dal ricorso che il condono chiesto dalla venditrice concernesse, oltrechè l’imposta Invim su di essa gravante, anche l’imposta di registro dovuta dalla acquirente. Manca quindi il presupposto della invocata estensione alla ricorrente degli effetti del condono richiesto dalla controparte della compravendita P.A..

Col secondo motivo, deducendo violazione degli artt. 342 e 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, si assume che l’appello dell’Agenzia era inammissibile perchè non censurava la statuizione dei primi giudici concernente la necessità che la rendita applicata per il calcolo dell’imposta di registro riflettesse la consistenza dell’immobile alla data del rogito.

Il motivo è infondato, perchè dalla sentenza impugnata risulta che l’Agenzia aveva sostenuto, con l’appello, che le variazioni arrecate all’immobile compravenduto dopo il rogito non avevano alcuna incidenza sui valori di stima attribuiti dall’Ute.

Col terzo motivo si denuncia violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 56, 57 e 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) sul rilievo che la sentenza impugnata ha considerato legittima la modificazione del petitum da parte dell’Ufficio, che, in appello, aveva ridotto la pretesa adeguandola alla rendita definita dalla CTR nell’autonomo giudizio di impugnazione promosso dalle contribuenti.

Anche questa censura è infondata. Correttamemente l’Ufficio ha preso atto del giudicato formatosi sul valore catastale dell’immobile riducendo la pretesa contenuta nell’avviso di liquidazione impugnato per adeguarla alla rendita giudizialmente accertata. Si è trattato di una riduzione del “petitum”, sempre consentita perchè non pregiudica il diritto di difesa della controparte.

Col quarto motivo si deduce vizio di motivazione su punto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) lamentando che “la sentenza impugnata (sia nella motivazione che nel dispositivo) non ha determinato l’elemento essenziale della domanda, il valore dell’immobile, cioè l’imponibile sul quale calcolare l’imposta”.

I motivo è infondato, perchè la sentenza – rigettando l’impugnazione dell’avviso – ha fatto inequivoco riferimento all’imponibile indicato nell’atto di accertamento.

Col quinto si deduce violazione della L. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 (art. 360 c.p.c., n. 3) censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto inutile, nel caso di specie, che l’avviso di liquidazione specificasse l’importo ed i criteri ed elementi di determinazione della rendita applicata sul presupposto che essi erano stati autonomamente comunicati al contribuente con la notificazione dell’atto di classamento.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, perchè la critica fondata sul contenuto (affermato incompleto o insufficiente) dell’avviso di liquidazione avrebbe richiesto la trascrizione nel ricorso della motivazione dell’atto in riferimento, cui questa corte non ha accesso diretto.

Va dunque respinto il ricorso. Le spese del giudizio di legittimità debbono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio li legittimità, liquidate in Euro 1.600,00, di cui Euro 200.00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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