Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4800 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.C. LUCE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Coscarella Giovanni;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

ministro pro tempore;

ESATRI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimate –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 42^, n. 37, depositata il 17 aprile

2008.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO

– che La società contribuente propone ricorso per cassazione, in due motivi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe;

– che le intimate non si sono costituite; osservato:

– che – in disparte il difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione intimata (Cass. 9004/07, 3116/06, 3118/06) – il ricorso si rivela inammissibile, giacchè non ottempera alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c. sul quesito di diritto e, per il motivo introducente vizio di motivazione, sull’omologo momento di sintesi (v. Cass. 4719/08, 20603/07) e non reca, del resto, nemmeno l’enunciazione di chiari specifici motivi di censura;

ritenuto:

che il ricorso va, conseguentemente, dichiarato inammissibile, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, stante l’assenza d’attività difensiva delle; intimate, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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