Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4800 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 32815-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI

1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA COGHE, FRANCO

COGHE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 392/4/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RILEVATO

CHE

1. G.S. impugnava la cartella di pagamento IVA 2007, emessa a seguito di controllo formale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis su dichiarazione dei redditi del 2008 (anno di imposta 2007) con cui erano stati disconosciuti e recuperati ad imposizione crediti di imposta riferiti ad annualità precedenti e non fruiti in compensazione nella dichiarazione dell’anno successivo per omessa presentazione della dichiarazione.

2. La Commissione tributaria provinciale di Nuoro rigettava il ricorso.

3. Sull’impugnazione proposta dal contribuente la Commissione tributaria regionale della Sardegna accoglieva l’appello ritenendo di non condividere la decisione del giudice di primo grado, essendo decorso il termine triennale per l’Agenzia previsto per la rettifica della dichiarazione, oltre che per mancanza di adeguata motivazione della cartella.

4 Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo un unico motivo; il contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1Con un unico motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, per aver la CTR ritenuto l’Agenzia decaduta dal potere di rettificare la dichiarazione del contribuente e la cartella emessa non adeguatamente motivata in quanto non meramente liquidatoria;

2 La controversia per le questioni trattate non si pone in termini dell’immediata evidenza decisoria. Pertanto la causa, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 24 febbraio 2020

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