Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4800 del 24/02/2017
Cassazione civile, sez. trib., 24/02/2017, (ud. 01/02/2017, dep.24/02/2017), n. 4800
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. FASANO Anaa Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19200/2013 R.G. proposto da:
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Poli 29 presso l’Ufficio di
rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e difesa
dall’avv. Maria Laura Consolazio dell’Avvocatura Regionale giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ditta C.G.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania (Napoli), Sez. 48, n. 77/48/13 del 18 ottobre 2012,
depositata il 25 febbraio 2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 1 febbraio 2017
dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso chiedendo che sia
accolto il ricorso, previa verifica della ritualità della notifica
di quest’ultimo.
Udito l’avv. Alba Di Lascio per delega per la parte ricorrente che si
riporta ai propri scritti difensivi.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’ente regionale denunciava l’omessa presentazione della denuncia relativa all’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) e il relativo omesso versamento per l’anno 2005 sui quantitativi erogati: il contribuente opponeva tra l’altro che responsabile delle violazioni accertate avrebbe dovuto essere considerato il gestore al quale egli aveva affidato l’impianto di distribuzione carburante.
La Commissione adita rigettava il ricorso, ma la decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, che riteneva operante nella fattispecie un accollo cumulativo esterno non liberatorio del debitore originario, ma opponibile al creditore, il quale aveva il dovere di chiedere in via preliminare l’adempimento all’accollante in ragione della posizione sussidiaria assunta dall’accollato.
Avverso tale sentenza l’ente regionale propone ricorso per cassazione con tre motivi. Il contribuente non si è costituito.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminare all’esame dei motivi dell’impugnazione è la verifica dell’avvenuto perfezionamento della notifica del ricorso in esame, che risulta essere stata eseguita per posta l’11 luglio 2013 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, come risulta dal timbro apposto dall’Ufficio Unico di Notificazione della Corte d’appello di Napoli in calce alla relata redatta alla pagina 13 del ricorso.
2. Tuttavia l’avviso di ricevimento che avrebbe dovuto provare l’avvenuto perfezionamento della notifica – in mancanza della costituzione in giudizio della ditta intimata – non risulta allegato al ricorso, nè è stato prodotto all’odierna udienza di discussione.
3. Pertanto alla luce dell’orientamento di questa Corte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ha affermato, infatti, la Corte: “In tema di ricorso per cassazione, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1, un duplicato dell’avviso stesso (attività che nel caso di specie la parte ricorrente non ha posto in essere)” (Cass. n. 19623 del 2015; v. anche Cass. S.U. n. 11429 del 2010; Cass. n. 26108 del 2015).
4. Non occorre provvedere sulle spese in ragione della mancata costituzione della parte intimata.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017