Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4800 del 24/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 24/02/2017, (ud. 01/02/2017, dep.24/02/2017),  n. 4800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anaa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19200/2013 R.G. proposto da:

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Poli 29 presso l’Ufficio di

rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e difesa

dall’avv. Maria Laura Consolazio dell’Avvocatura Regionale giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ditta C.G.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli), Sez. 48, n. 77/48/13 del 18 ottobre 2012,

depositata il 25 febbraio 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 1 febbraio 2017

dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso chiedendo che sia

accolto il ricorso, previa verifica della ritualità della notifica

di quest’ultimo.

Udito l’avv. Alba Di Lascio per delega per la parte ricorrente che si

riporta ai propri scritti difensivi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’ente regionale denunciava l’omessa presentazione della denuncia relativa all’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) e il relativo omesso versamento per l’anno 2005 sui quantitativi erogati: il contribuente opponeva tra l’altro che responsabile delle violazioni accertate avrebbe dovuto essere considerato il gestore al quale egli aveva affidato l’impianto di distribuzione carburante.

La Commissione adita rigettava il ricorso, ma la decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, che riteneva operante nella fattispecie un accollo cumulativo esterno non liberatorio del debitore originario, ma opponibile al creditore, il quale aveva il dovere di chiedere in via preliminare l’adempimento all’accollante in ragione della posizione sussidiaria assunta dall’accollato.

Avverso tale sentenza l’ente regionale propone ricorso per cassazione con tre motivi. Il contribuente non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminare all’esame dei motivi dell’impugnazione è la verifica dell’avvenuto perfezionamento della notifica del ricorso in esame, che risulta essere stata eseguita per posta l’11 luglio 2013 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, come risulta dal timbro apposto dall’Ufficio Unico di Notificazione della Corte d’appello di Napoli in calce alla relata redatta alla pagina 13 del ricorso.

2. Tuttavia l’avviso di ricevimento che avrebbe dovuto provare l’avvenuto perfezionamento della notifica – in mancanza della costituzione in giudizio della ditta intimata – non risulta allegato al ricorso, nè è stato prodotto all’odierna udienza di discussione.

3. Pertanto alla luce dell’orientamento di questa Corte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ha affermato, infatti, la Corte: “In tema di ricorso per cassazione, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1, un duplicato dell’avviso stesso (attività che nel caso di specie la parte ricorrente non ha posto in essere)” (Cass. n. 19623 del 2015; v. anche Cass. S.U. n. 11429 del 2010; Cass. n. 26108 del 2015).

4. Non occorre provvedere sulle spese in ragione della mancata costituzione della parte intimata.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA