Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4800 del 23/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 23/02/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 23/02/2021), n.4800
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16469-2019 proposto da:
M.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato CARMINE RUGGI;
– ricorrente –
Contro
UNIPOL SAI SPA, T.E.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1186/2018 del TRIBUNALE di MATERA, depositata
il 28/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PELLECCHIA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. M.M.C. convenne in giudizio, innanzi al giudice di Pace di Matera, la Milano Assicurazioni (ora Unipol Sai S.p.A.) ed T.E. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale occorso nell’ottobre del 2010 allorchè, mentre si trovava alla guida del proprio autoveicolo, in prossimità di una rotatoria, veniva urtata sulla fiancata sinistra dall’autovettura di proprietà del convenuto, impegnata in una manovra di sorpasso.
Si costituì in giudizio la Unipol Sai S.p.A. chiedendo il rigetto della domanda ed eccependone l’inammissibilità.
Il giudice di Pace rigettò la domanda della M. per nullità dell’atto di citazione a causa della difficoltà di individuare il veicolo coinvolto ed i relativi dati assicurativi.
2. M.M.C. ha impugnato la sentenza dinanzi al Tribunale di Matera sostenendo l’erroneità della decisione perchè petitum e causa petendi erano agevolmente individuabili nonostante un errore materiale relativo alla targa del motoveicolo coinvolto nell’incidente.
UnipolSai si è costituita resistendo alla domanda. T.E., proprietario del veicolo, è rimasto contumace.
Il Tribunale di Matera, con sentenza 1186 del 28 dicembre 2018, pur riformando la decisione di primo grado sul punto relativo alla nullità del ricorso, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla M..
Il giudice ha osservato che ella aveva agito in giudizio contro Milano Assicurazioni con azione diretta, ma tale azione non era ammissibile perchè il ciclomotore) condotto da T.F. di proprietà di T.E., non era stato munito di nuova targa ex D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, il che, in applicazione del regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 254 del 2016, art. 15, comma 2, non consentiva la proposizione di azione diretta nei confronti della società assicuratrice.
3. Avverso tale pronuncia M.M.C. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione degli artt. 2055 e 1292 c.c. nonchè “omesso esame ex art. 112 c.p.c.”.
Deduce che il Tribunale avrebbe errato per non aver esaminato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di T.E., proprietario del ciclomotore danneggiante: domanda che espone di aver proposto con l’atto introduttivo del giudizio in data 15 settembre 2014 al punto due delle conclusioni.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “per omessa decisione in ordine alla corretta regolamentazione e quantificazione delle spese di causa”.
5. Il ricorso è inammissibile.
L’art. 366 c.p.c., n. 6, stabilisce che il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda ed il successivo art. 369, comma 2, precisa che insieme al ricorso debbano essere depositati “a pena di improcedibilità” i documenti sui quali il ricorso si fonda. La ratio di tale previsione sta nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (cass. sez. III, n. 86 del 10 gennaio 2012), non potendosi affidare al giudice di legittimità il compito di svolgere un’attività di ricerca negli atti (cfr. cass. sez. III n. 4201 del 22 febbraio 2010).
Nel caso di specie il ricorrente dichiara di aver richiesto la condanna solidale del T.E. con la domanda introduttiva del 15 settembre 2014, ma non indica in quale luogo delle sue produzioni si trovi l’atto contenente detta domanda e neppure ne allega copia al ricorso.
6. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.
7. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021