Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4800 del 14/02/2022
Cassazione civile sez. I, 14/02/2022, (ud. 17/11/2021, dep. 14/02/2022), n.4800
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25953/2019 proposto da:
L.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via E. Faà di
Bruno n. 79, presso lo studio dell’avvocato Gargiulo Marcello
Antonio, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Nani
Federico, Nani Matteo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore fallimentare
Dott. B.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via
Giosue’ Borsi n. 4, presso lo studio dell’avvocato Scafarelli
Federica, rappresentato e difeso dall’avvocato Sebastiano Fabio,
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VICENZA, depositato il
09/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/11/2021 dal Consigliere Dott. Paola Vella.
Fatto
RILEVATO
che:
– con ricorso notificato il 06/09/2019 L.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso il decreto del 09/07/2019 con cui il Tribunale di Vicenza ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., proposta per ottenere collocazione privilegiata, ex art. 2775 bis c.c. e L. Fall., art. 72, comma 7, al credito di Euro 829.405,00, ammesso al chirografo, vantato a titolo di risarcimento dei danni subiti per il mancato adempimento della società poi fallita al contratto preliminare con il quale gli era stato promesso in vendita un immobile, avendo egli trascritto la domanda ex art. 2932 c.c., prima della dichiarazione di fallimento della società promittente venditrice;
– il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. ha resistito con controricorso;
– in data 02/11/2021 il ricorrente ha depositato “atto di rinuncia agli atti ed all’azione” con preventiva accettazione dell’altrui rinuncia, declaratoria di estinzione del giudizio e compensazione delle spese;
– in data 04/11/2021 il controricorrente ha a sua volta rinunciato agli atti e accettato l’altrui rinuncia chiedendo l’estinzione del giudizio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– sussistono i presupposti per l’estinzione del processo senza statuizione sulle spese, a norma degli artt. 390 e 391 c.p.c.;
– non ricorrono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. 13636/2015, 3542/2017, 15996/2018).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022