Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 480 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 11/01/2017, (ud. 09/02/2016, dep.11/01/2017),  n. 480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1060/2011 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO,

ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MATERIS PAINTS ITALIA SPA, già LAFARGE COATINGS ITALIA SPA, P.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROLANDO TRUSSI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 801/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 01/09/2010 R.G.N. 1706/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega orale Avvocato SGROI

ANTONINO;

udito l’Avvocato CONTALDI GIANLUCA per delega Avvocato CONTALDI

MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata l’1/9/2010, respingeva il gravame interposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Varese che, dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla somma per contributi e somme aggiuntive per la gestione ex INPDAI contenuta nella cartella esattoriale n. (OMISSIS), ha accolto l’opposizione ai ruoli esattoriali iscritti dall’Istituto previdenziale e di cui alle cartelle di pagamento indicate in sentenza e relativi alla restituzione dei benefici contributivi connessi all’assunzione di lavoratori già dipendenti del colorificio Mariti S.r.l. iscritti nelle liste di mobilità per il periodo maggio 2001 – maggio 2003.

Per la cassazione della sentenza l’INPS propone ricorso sulla base di un motivo. La Materis Paints Italia S.p.A. resiste con controricorso depositando altresì memoria ai sensi dell’art. 378 del codice di rito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo l’INPS denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, la contraddittoria motivazione in ordine ad un circostanza rilevante ai fini del decidere, nonchè, in riferimento all’art. 360, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., e della L. n. 223 del 1991, art. 8, c.p.c., sostenendo che la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che nella fattispecie non si sia verificata una cessione di azienda, ma solo l’acquisto, da parte della Materis Paints S.p.A. di singoli cespiti valutati come non significativi.

2. Il motivo, nella parte in cui censura il vizio di motivazione, è palesemente teso ad una diversa valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. n. 11519/2015), poichè la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito attiene al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento. Per il resto, non è fondato, poichè per potere parlare di trasferimento di azienda occorre l’ingresso del cessionario nella globalità dei rapporti giuridici che fanno capo all’azienda o al ramo di azienda ceduta (v. pure le sentenze della Corte di Giustizia 25 gennaio 2001 nella causa 172/99; 26 settembre 2000 nella causa 175/99 e 14 settembre 2000 nella causa 343/98). Inoltre. come messo in evidenza dalla Corte di Appello, l’INPS non ha censurato la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui esclude che le due imprese al momento del licenziamento e della successiva assunzione dei dipendenti di cui si discute presentassero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero fossero in rapporto di collegamento o di controllo – secondo 1 dizione della L. n. 223 del 1991, art. 8 – tali da attestare l’utilizzo dei benefici di cui al medesimo art. 8 per finalità diverse da quelli per cui sono stati concepiti e non ha neppure dedotto che l’operazione di acquisto del marchio e degli altri beni materiali e immateriali da parte di Lafarge Coatings Italia S.p.A. concretizzi un condotta elusiva degli scopi legislativi, finalizzati al solo godimento degli incentivi mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi, in presenza di un coordinamento nella decisione della cedente di collocare in mobilità i suoi dipendenti e di quella della cessionaria di assumerne una parte. Il solo motivo di doglianza ha quindi riguardato solo l’affermazione della riconducibilità della vicenda traslativa al trasferimento di azienda, con la conseguenza che Lafarge Coatings Italia S.p.A. sarebbe stata tenuta ai sensi dell’art. 2112 c.c., ad assumere alle proprie dipendenze i lavoratori del colorificio Mariti S.r.l. iscritti nelle liste di mobilità e dunque, per tale ragione, non avrebbe avuto diritto di godere dei benefici contributivi di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8. Ed a tale motivo occorre circoscrivere le osservazioni in questa sede.

Al riguardo, per tutto quanto esposto, la Corte di merito, citando anche le decisioni della Corte di Giustiziai ha operato una corretta sussunzione della fattispecie, sicuramente scevra dagli errores in iudicando che l’Istituto lamenta.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’INPS al pagamento di Euro 3.500,00 per compensi, oltre Euro 100,00 per spese ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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