Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 480 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. I, 11/01/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 11/01/2011), n.480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19096-2009 proposto da:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI in persona del Ministro pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.L.;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 283/09 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE

del 12.6.09, depositato il 18/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E ‘ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- Il Ministero degli Affari Esteri ha proposto ricorso per cassazione – affidato a un motivo con il quale è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 come modificato nel 2008 – contro il decreto la Corte di appello di Firenze, depositato in data 18.6.2009, di rigetto del reclamo della detta Amministrazione contro il provvedimento del Tribunale di Firenze con il quale era stato accolto il ricorso di C.L. avverso il diniego di rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare.

Secondo la Corte di merito i requisiti restrittivi introdotti dopo il nulla osta della Prefettura non condizionavano il rilascio del visto consolare, il cui diniego era successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 160 del 2008. Il Ministero ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, comma 1, e D.Lgs. n. 5 del 2007, art. 2, lett. e, comma d), come mod. dal D.Lgs. n. 160 del 2008, deducendo che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto inapplicabile lo jus superveniens e ciò in considerazione dell’autonomia dei due distinti atti amministrativi, nulla osta e visto di ingresso, e della necessità che nel momento dell’emanazione di ciascun atto siano sussistenti le condizioni previste dalla legge.

Talchè nella concreta fattispecie correttamente era stato negato il visto di ingresso essendo entrata in vigore la modifica normativa richiedente l’ulteriore requisito (in relazione al genitore ultrasessantacinquenne) dell’inesistenza di altri congiunti idonei al sostentamento.

Il padre ultrasessantacinquenne dell’istante e la madre infrasessantacinquenne hanno nel paese di origine un figlio maggiorenne dedito a lavori agricoli, quindi non impossibilitato al loro sostentamento. Non ha svolto difese l’intimato.

2.2.- L’unico motivo di ricorso sembra manifestamente fondato, sì che il ricorso potrà essere deciso in camera di consiglio in applicazione del principio per il quale “in tema di disciplina dell’immigrazione, il rilascio del visto di ingresso allo straniero richiedente il ricongiungimento familiare si configura come l’atto conclusivo di un procedimento amministrativo a formazione complessa, il quale coinvolge sia le determinazioni espresse dalla Questura, sia le valutazioni dell’Autorità consolare, di guisa che, dovendo gli atti e i provvedimenti amministrativi essere formati nel rispetto della normativa vigente al momento della loro emanazione, il sopravvenire di una nuova legge durante lo svolgimento del procedimento comporta l’applicazione del principio “tempus regit actum”, nel senso che ciascuna delle fasi va sottoposta alla disciplina della legge vigente nel tempo in cui viene compiuta” (Sez. 1, Sentenza n. 15247/2006). Pertanto, lo “ius superveniens”, costituito dal D.Lgs. n. 160 del 2008, art. 1 che ha modificato il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, lett. d), nel senso che il ricongiungimento può essere chiesto in relazione ai “genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”, deve essere applicato qualunque sia la fase del procedimento, e quindi anche dopo il rilascio del nulla osta e sino alla concessione del visto di ingresso”.

p. 2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

Pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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