Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4799 del 28/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4799 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 17845-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001,Direzione Provinciale
di Taranto, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende ope legis;

– ricorrente contro
PICCOLO GIUSEPPE;

– intimato avverso la sentenza n. 117/2010/25 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di
TARANTO dell’8/06/2010, depositata il 16/06/2010;

Data pubblicazione: 28/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 17845 sez. MT – ud. 05-02-2014
-2-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 17845/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimato: fallimento della società Eurotrading sas.

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Puglia, sez. stacc. di Taranto, n.
117/29/10, depositata il 16 giugno 2010, con la quale, rigettato
l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione del fallimento della società Eurotrading sas.,
inerente all’avviso di diniego di rimborso dell’Iva pagata in più
per l’anno d’imposta 1990, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che l’appellante sostanzialmente
aveva riconosciuto il credito rivendicato dall’appellato, con
l’avergli richiesto la documentazione e la prestazione di una fideiussione, che tuttavia esso non poteva fornire, trattandosi di
procedura concorsuale, la quale non consentiva di assolvere a tale
onere. Peraltro la Finanziaria del 2000 aveva abrogato il relativo
obbligo, sicchè quel riconoscimento comportava l’interruzione della prescrizione. Il fallimento della società Eurotrading non,si’
-costituito.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione di norma di legge, in quanto la CTR non considerava che ormai il diritto rivendicato dal fallimento della Eurotrading era prescritto, dal momento che esso atteneva ad un preteso
credito del 1990, mentre l’istanza di rimborso era stata avanzata
il 22.5.2002, e perciò dopo che la prescrizione era maturata, atteso che la richiesta di documentazione, come pure della garanzia

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Oggetto: opposizione avviso diniego rimborso,

2

fideiussoria non comporta riconoscimento del diritto, né tanto meno l’interruzione della medesima.
Il motivo è infondato. Appare opportuno premettere che in generale, in tema di rimborso dell’IVA, l’atto con cui l’amministrazione invita il contribuente, che abbia presentato istanza di rim-

documentazione, non costituisce riconoscimento del debito, ai sensi dell’art. 2944 cod. civ., e quindi non interrompe il decorso
della prescrizione, per difetto del requisito dell’univocità (Cfr.
anche Cass. Sentenze n. 18929 del 16/09/2011, n. 14930 del 2011).
Ciò premesso, tuttavia, nel caso in specie, il fatto che l’agenzia
avesse richiesto, oltre alla documentazione, in particolare la
prestazione della fideiussione, già di per sé costituiva un tacito
riconoscimento del credito vantato dal contribuente fallimento, se
è vero che, come anche questa Corte ha già statuito, perché si abbia riconoscimento del diritto idoneo a interrompere la prescrizione, a norma dell’art. 2944 cod. civ., occorre un atto o un fatto che implichi, anche tacitamente ma inequivocabilmente, l’a
sione dell’esistenza del debito, e sia incompatibile con la pretesa fatta valere. Ne consegue, in materia tributaria, che una siffatta ricognizione non è configurabile, per difetto del requisito
dell’univocità, nell’atto con il quale l’ufficio finanziario, esaminata la dichiarazione dei redditi e l’istanza, in essa contenuta, di rimborso di somma risultante a credito, inviti il contribuente a produrre la documentazione su cui quel credito si fonda,
dovendosi ritenere, in mancanza di altri elementi, nell’assoluta
irrilevanza della successiva effettiva produzione di documenti,
che la richiesta venga fatta al fine di verificare la fondatezza
della pretesa, mentre invece vi era stata la richiesta della garanzia nel caso concreto (V. pure Cass. Sentenza n. 10342 del
01/07/2003).
Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
2

borso ex art. 38 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a produrre

3

4. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna
statuizione, stante la mancata attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2014.

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