Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4799 del 24/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 24/02/2017, (ud. 01/02/2017, dep.24/02/2017),  n. 4799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anaa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14382/2013 R.G. proposto da:

Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro

Fontane 161, presso l’avv. Sante Ricci, rappresentata e difesa dagli

avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente, giusta delega in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via XXIV Maggio

43, presso l’avv. Vincenzo Golino, rappresentata e difesa dagli

avv.ti prof.ri Marco Miccinesi e Francesco Pistolesi, giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana (Firenze), Sez. 29, n. 54/29/12 del 23 febbraio 2012,

depositata il 27 novembre 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 1 febbraio 2017

dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso.

Uditi l’avv. Simona Chiricotto per delega per la parte ricorrente e

l’avv. Alessia Marco per delega per la parte controricorrente, che

si riportano ai rispettivi scritti difensivi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia concerne l’impugnazione di due avvisi di iscrizione ipotecaria e di una intimazione di pagamento cui il contribuente si opponeva lamentando che non gli fosse stata notificata la cartella – formata per omesso versamento IVA, IRAP e ritenute per l’anno 2005 – che degli atti impugnati costituiva il presupposto.

La Commissione adita rigettava il ricorso, ritenendo intervenuta la sanatoria della supposta nullità della notifica per conseguimento dello scopo. L’appello del contribuente, che insisteva per l’inesistenza della notifica non passibile di alcuna sanatoria, era accolto con la sentenza in epigrafe, la quale, pur negando nel caso una ipotesi di inesistenza, riteneva che la nullità della notifica dell’atto presupposto (cartella) comportasse la nullità dell’atto consequenziale (iscrizioni ipotecarie).

Avverso tale sentenza la concessionaria propone ricorso per cassazione con due motivi. Il contribuente resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, con la quale ribadisce le proprie difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la concessionaria denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per non aver il giudice di merito ritenuto che spettasse al contribuente, nel caso di specie, la prova dell’asserita mancata conoscenza della cartella per nullità della relativa notificazione.

2. Il motivo è fondato. In verità non risulta oggetto di contestazione il fatto che la notifica della cartella in questione, eseguita direttamente a mezzo posta, sia avvenuta in un luogo, risultante dall’estratto di ruolo come indirizzo attribuito al contribuente, ove l’ufficiale postale ha constatato la “temporanea irreperibilità” del destinatario, procedendo all’affissione all’albo con invio della relativa raccomandata, che non è stata restituita al mittente perchè inviata in luogo ove il contribuente stesso fosse “sconosciuto”, bensì per compiuta giacenza (circostanza che comporta una presunzione di conoscenza dell’atto notificato).

3. Spettava al contribuente l’onere di provare l’assoluta estraneità del “luogo di eseguita notifica” e pertanto la mancanza di collegamento tra detto luogo ed esso contribuente (in particolare non è stata proposta querela di falso in ordine all’attestazione, da parte dell’ufficiale postale, della “temporanea assenza” del contribuente nel luogo indicato), non essendo a questo scopo sufficiente la sola documentazione anagrafica alla quale deve essere riconosciuto esclusivamente un valore meramente presuntivo (v. a titolo esemplificativo, essendo l’orientamento costante, Cass. n. 10170 del 2016).

4. Pertanto il ricorso deve essere accolto, con assorbimento del secondo motivo con il quale la parte ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e 26 e D.P.R. n. 602 del 1973, che concerne sempre la problematica della non adeguatamente contestata “temporanea irreperibilità” del contribuente nel luogo di eseguita notifica.

5. La sentenza impugnata deve esse cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA