Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4799 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 23/02/2021), n.4799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15926-2019 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABRIZIO ZARONE;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 440,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO TASSONI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

LA NUOVA ITTICA CAMPANA DI L.G. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5126/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.V. convenne in giudizio la Napoli Fondiaria Sai e la Nuova Ittica Campana di L.G. S.n.c. al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi nel maggio 2008. In particolare espose che mentre era alla guida del proprio veicolo veniva tamponato da un furgone di proprietà della convenuta riportando serie lesioni.

Napoli Fondiaria Sai si costituì in giudizio eccependo l’improponibilità della domanda in rito e la sua integrale infondatezza in merito.

Espletata la consulenza tecnica ed escussi i testi, il Tribunale, con sentenza n. 263/2013, rigettò la domanda di parte con condanna alle spese di lite sul presupposto che la dinamica del sinistro non fosse stata sufficientemente provata e ciò anche alla luce delle dichiarazioni generiche e contradditorie rese dai testimoni.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello M.V. deducendo l’errata valutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, di aver omesso di considerare il modulo C.A.I., sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli, con il quale la Nuova Ittica Campana assumeva la piena responsabilità dell’accaduto.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 5632/2018 del 13 novembre 2018 ha confermato la sentenza del Tribunale. La Corte territoriale ha ritenuto che, pur volendo considerare il verbale di constatazione amichevole, comunque non sarebbe stato di per sè sufficiente a fornire prova del fatto, poichè esso aveva valore meramente indiziario e doveva essere valutato insieme con le altre risultanze istruttorie. Nel caso di specie, non trovando conferma nè conforto nelle dichiarazioni rese dai testi, ad esso non poteva riconoscersi alcuna rilevanza.

3. Avverso tale pronuncia M.V. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

3.1. Resiste con controricorso l’UnipolSai Assicurazioni S.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. nonchè degli artt. 2054 e 2735 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte d’Appello rigettato la domanda di parte pur in presenza del modulo di constatazione amichevole con il quale la società assumeva piena responsabilità del sinistro dovendosi, per orientamento della Suprema Corte attribuire allo stesso valore di confessione stragiudiziale.

Nel medesimo motivo ed in via subordinata deduce la violazione dell’art. 2697 c.c.. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte D’Appello non ha tenuto conto dell’inversione dell’onere della prova che opera nelle ipotesi di tamponamento.

5. Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 6.

Il motivo si fonda essenzialmente sull’insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare del modello C.A.I. Tuttavia il ricorrente non allega detto documento al ricorso e neppure indica con precisione dove esso si troverebbe nel contesto delle sue produzioni.

Il ricorrente, infatti deve consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame del fascicolo d’ufficio o di parte, non potendosi affidare al giudice il compito di svolgere un’attività di ricerca negli atti.

Il motivo è inammissibile, in quanto la sua illustrazione si fonda su documenti e atti processuali, ma non osserva nessuno dei contenuti dell’indicazione specifica prescritta dall’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto: a) non ne trascrive direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, nè, come sarebbe stato possibile in alternativa, lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto, in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione; b) non indica la sede nel giudizio di merito in cui il documento venne prodotto o l’atto ebbe a formarsi; t) non indica la sede in cui in questo giudizio di legittimità il documento, in quanto prodotto (ai diversi effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), se nella disponibilità, sarebbe esaminabile dalla Corte, ovvero, sempre in quanto prodotto, sa esaminabile in copia, se trattisi di documento della controparte; d) non indica la sede in cui l’atto processuale sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità, in quanto non precisa di averlo prodotto in originale (ove possibile) o in copia (ove trattisi di atto della controparte o del fascicolo d’ufficio, come i verbali di causa) e nemmeno fa riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio (come ammette Cass. sez. un. 22716 del 2011).

Inoltre per quanto riguarda la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. la censura è fuori dai limiti posti da Cass. Sez. Un. 8053 e 8054 del 2014; Cass. Sez. Un. 16598 del 2016; e Cass. n. 11892 del 2016.

6. Le spese seguono la soccombenza.

7. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater, (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.500 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA