Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4799 del 01/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4799 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 20203-2017 proposto da:
\TTY Y. \NrA, elettivamente domiciliato in RON1. \, VI_ 11,E
GIUSEPPE MAZZINI 123, presso lo studio dell’avvocato)
ROBIXFO IAIORANA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
MINISTIRO D1′,LL’INTIRNO 801856902585;
– intimato avverso la sentenza n. 197/2017 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 07/02/2017;

Data pubblicazione: 01/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 197 del 2017
(pubblicata il 7 febbraio 2017), ha dichiarato inammissibile
l’appello del sig. Fatty Yaya, cittadino della Guinea Bissau,
avverso l’ordinanza del Tribunale di quella stessa città dell’Il
marzo 2016, resa ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ., e
comunicata il 18 marzo 2016, perché proposta con citazione
anziché con ricorso e, benché notificato nel termine di trenta
giorni previsto dalla legge, tardivamente depositato in data 19
aprile 2016.
Il ricorrente assume (con il primo dei quattro mezzi) la
violazione degli artt. 702-quater cod. proc. civ. e 19 D. Lgs. n.
150 del 2011 in quanto, la proposizione dell’appello era stato
correttamente effettuata con citazione nel termine di legge
(trenta giorni).

Il Collegio condivide la proposta di definizione della
controversia notificata alle parti costituite nel presente
procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni
critiche.
Il primo motivo del ricorso è manifestamente fondato (assorbiti
i restanti, aventi ad oggetto il merito della richiesta di
protezione internazionale), secondo quanto affermato da Cass.
Sez. 6 – 1, Ordinanze nn. 17420 del 2017 e 23938 del 2017
[L’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., avverso la
decisione del tribunale reiettiva della domanda volta al
riconoscimento della protezione internazionale deve essere
introdotto con citazione, e non con ricorso, anche dopo
l’entrata in vigore del d.lgs n. 142 del 2015, atteso che il
riferimento al “ricorso in appello’ di cui all’art. 27, Gomma 1,
lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i tempi e non la forma
di introduzione del giudizio di secondo grado, sicché la
tempestività del gravame va verificata calcolandone, in ogni
caso, il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto
introduttivo alla parte appellata.].
All’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i
restanti, consegue la cassazione con rinvio della sentenza
impugnata alla Corte d’appello di Ancona, che deciderà
nuovamente della controversia, anche in ordine alle spese di
questa fase, in diversa composizione.
PQM
Ric. 2017 n. 20203 sez. M1 – ud. 06-02-2018
-2-

ANTONIO GENOVESE.

Af?

La Corte,
Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia la causa anche per le spese di questa fase,
alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1a
sezione civile, il 6 febbraio 2018.
Il Presidente Est.
,•
Francesco Antonio enovese

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA