Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4798 del 28/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4798 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 17449-2011 proposto da:
COMUNE DI PIACENZA 00229080338, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 10,
presso lo studio dell’avvocato DANTE ENRICO, che lo rappresenta e
difende unitamente all ‘avvocato VEZZULLI ELENA giusta procura
in calce al ricorso;

– ricorrente contro
CASA DI CURA PRIVATA S. ANTONINO SRL, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA AMITERNO 3, presso lo studio dell’avvocato
NOTARMUZI STEFANO, che la rappresenta e difende giusta
procura speciale per atto Notaio Maria Teresa Fermi di Piacenza del
27/07/2011, rep. n. 95508 allegata in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 28/02/2014

- controricortente avverso la sentenza n. 109/22 010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA SEZIONE
DISTACCATA di PARMA del 19/2/2010, depositata 1’11/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

BOGNANNI;
uditi gli Avvocati Dante Enrico e Vezzulli Elena, difensori del
ricorrente che si riportano agli scritti;
udito l’Avvocato Notarmuzi Stefano difensore della controricorrente
che si riporta agli scritti.

Ric. 2011 n. 17449 sez. MT – ud. 05-02-2014
-2-

05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Tributaria
R.G. ric. n. 17449/11

Ricorrente: Comune Piacenza
Controricorrente: società Casa di Cura Privata S. Antonino srl.

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. Il Comune di Piacenza propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sez. stacc. di Parma, n.
109/22/10, depositata 1’11 maggio 2010, con la quale essa rigettava l’appello del medesimo contro la decisione di quella provinciale, sicchè l’opposizione della società Casa di Cura Privata S. Antonino srl., proposta con due distinti ricorsi, avverso l’atto di
diniego relativo al rimborso del maggiore importo Ici per gli anni
d’imposta 2002-03, veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che, anche se il termine per il
rimborso, allora previsto, era di anni tre, e questo era stato aumentato ad anni cinque dalla legge Finanziaria del 2007, tuttavia
doveva essere l’ente impositore che, anche d’ufficio, si doveva
adoperare a restituire le somme versate in più dalla contribuente,
e ciò in autotutela, giusta il rapporto di collaborazione e buona
fede che deve intercorrere tra amministrazione e contribuente. La
Casa di Cura Privata S. Antonino resiste con controricorso.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o alsa
applicazione di norme di legge, in quanto la CTR, lungi

l pro-

nunciare in ordine alla eccepita decadenza per l’intempestiva domanda di rimborso, statuiva invece su una questione che non era
stata devoluta, e cioè l’obbligo di provvedere da parte del Comune
in autotutela in virtù del principio di correttezza e buona fede.
Il motivo è fondato, posto che in tal modo veniva intaccato il
principio del contraddittorio, e quindi di difesa della controparI

Oggetto: impugnazione diniego rimborso Ici,

2

te. Invero il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il
giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni
fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto
del giudizio e non rilevabili d’ufficio, come nella specie (Cfr.
anche Cass. Sentenze n. 4924 del 10/03/2004, n. 18991 del 2003).

in modo giuridicamente corretto.
3. Col secondo motivo il ricorrente denunzia vizi di o lvazione circa la decadenza in cui la clinica era incorsa al rquando
aveva presentato le istanze di rimborso, giacchè la nuova disciplina del termine quinquennale, introdotta dalla Finanziaria 2007,
non poteva più trovare applicazione nel caso in esame, trattandosi
di rapporto ormai esaurito quando essa entrò in vigore 1’1.1.2007.
La censura ha pregio. Infatti la richiesta di rimborso era stata
avanzata soltanto nel mese di aprile 2007, e quindi oltre il termine di tre anni, all’epoca previsto, rispetto alla data in cui
l’imposta era stata pagata, sicché la parte ormai era incorsa in
decadenza. Invero in tema di ICI, il termine triennale per il rimborso delle somme versate e non dovute, di cui all’art. 13 del
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha natura speciale rispetto a
quello previsto dalle regole civilistiche in matria di prescrizione, e decorre “dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è
stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione”, e
cioè dal giorno del versamento nel caso in cui quest’ultimo, già
al momento in cui venne eseguito, non era dovuto o non lo era nella misura in cui fu effettuato, ovvero era inapplicabile la disposizione di legge, in base alla quale venne compiuto, poiché in
questi casi l’interesse e la possibilità di chiedere il rimborso
sorge sin dal momento in cui avviene il versamento, come nel caso
in esame (V. pure Cass. Ordinanza n. 20003 del 30/09/2011, Sent.
n. 15440 del 2010).
Su tale punto perciò la decisione impugnata non risulta motivata in modo adeguato e logicamente corretto.

2

Su tale punto perciò la sentenza impugnata non risulta mot ata

3

4. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa
può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori
accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto di
quelli in opposizione della contribuente avverso l’atto di diniego
di rimborso.
5. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, avuto riguardo all’esito del medesimo, favorevole alla contribuente, mentre le altre di questo giudizio seguono
la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decdendo
nel merito, rigetta quelli introduttivi; compensa le ese del
doppio grado, e condanna l’intimata al rimborso delle altre di
questo giudizio, che liquida in euro 100,00(cento) per esborsi, ed
C3.000,00(tremila/00) per onorario, oltre agli accessori.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sea Sezione civile, il 5 febbraio 2014.

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