Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4798 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24419-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.B.;

– intimato –

sul ricorso 28878-2006 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE

PALOMBINI n.2 sc. A int. 1, presso lo studio dell’avvocato DE

FRANCESCO SALVATORE, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RADICE ANDREA, giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 20/2006 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

TRENTO, depositata il 26/04/20 06; udita la relazione della causa

svolta nella pubblica udienza del 19/01/2011 dal Consigliere Dott.

BERNARDI Sergio;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto incidentale

condizionato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, inammissibilità in subordine rigetto incidentale

condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.B. acquistò un terreno agricolo. L’atto fu registrato il 13 febbraio 1997 con le agevolazioni di cui alla L. n. 604 del 1954. Il 6 dicembre 2004 fu notificato avviso di liquidazione delle ordinarie imposte di registro e ipotecaria, oltre sanzioni interessi e spese, perchè non era stato presentato nel termine di un anno il certificato dell’Ispettorato agrario attestante la spettanza delle agevolazioni richieste. Il contribuente impugnò l’avviso. Il ricorso fu accolto in primo ed in secondo grado. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza d’appello con due motivi.

L’intimato resiste con controricorso, nel quale spiega ricorso incidentale condizionato con due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi principale ed incidentale condizionato, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c).

La L. n. 604 del 1954, art. 4 dispone che “in luogo del certificato dell’ispettorato agrario richiesto dall’art. 3 può essere prodotta un’attestazione provvisoria… In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno (termine elevato a tre anni dal D.L. n. 542 del 1993 n.d.r.) da tale formalità l’interessato deve presentare all’ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti esistevano fin dal momento della stipula dell’atto; in difetto sono dovute le normali imposte… Nella ipotesi contemplata dal presente articolo l’azione dell’amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito nel comma precedente”.

Nella specie, è pacifico che il termine da ultimo indicato scadeva il 13 febbraio 2003. Tanto rilevato, la Commissione di primo grado ha considerato prescritto il diritto azionato con l’avviso impugnato, notificato il 6 dicembre 2004. L’Ufficio ha proposto appello, invocando la proroga biennale concessa dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, (“Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale… i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 ottobre 2003, con l’aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l’istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni”). La Commissione di secondo grado ha rigettato il gravame, osservando che la fattispecie è riconducibile alla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 bis (“Le violazioni relative all’applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 ottobre 2003 istanza con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare dell’agevolazione precedentemente richiesta..”), che non riproduce la disposizione concernente la proroga biennale del potere di accertamento per l’ipotesi in cui il condono non sia richiesto.

Col ricorso principale si deduce vizio di motivazione e violazione di legge. Il primo motivo è inammissibile, perchè il vizio denunciato non attiene ad una circostanza di fatto decisiva (che il ricorso peraltro non specifica, in violazione dell’art. 366 bis c.p.c.), ma ad una questione di diritto. Il secondo è fondato.

Con esso si deduce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 11. Si osserva che il dato testuale cui la Commissione d’appello si è arrestata (mancata ripetizione, nel comma 1 bis, della espressa previsione di proroga), non preclude l’interpretazione estensiva della disposizione alle fattispecie di decadenza dai benefici applicati in via provvisoria in sede di registrazione.

La considerazione è corretta. La proroga di due anni per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’INVIM, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è sicuramente applicabile anche all’ipotesi di cui al comma 1 bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte. Nell’uno e nell’altro caso, infatti, l’Ufficio è chiamato a valutare l’efficacia dell’istanza di definizione, cosicchè, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l’interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto (Cass. 12069/2010). L’ultimo periodo della L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 non è del resto riferito, nel suo testuale tenore, soltanto alle controversie concernenti le questioni di estimazione (valori dichiarati e incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione) ma a “gli stessi tributi” elencati in apertura del comma (imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili).

Il comma 1 bis dell’articolo non aveva dunque necessità di riprodurre la frase concernente la proroga biennale per consentire la violazioni relative alle agevolazioni tributarie, perchè esse erano già comprese nella proroga in base alla formulazione letterale del comma 1.

Il ricorso incidentale è inammissibile, perchè prospetta, in difetto di soccombenza, questioni che si assumono non esaminate dal giudice d’appello in quanto assorbite dalla pronuncia di decadenza.

Esse appartengono alla materia del giudizio di rinvio, che va disposto in accoglimento del ricorso principale.

La decisione sulle spese processuali va riservata al giudizio definitivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Accoglie quello principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di secondo grado di Trento.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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