Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4798 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. III, 24/02/2020, (ud. 30/10/2019, dep. 24/02/2020), n.4798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.L., P.R., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA ALFREDO FUSCO N. 113, presso lo studio dell’avvocato

CARLO FERRUCCIO LA PORTA, rappresentati e difesi dall’avvocato

ALESSANDRO MENCONI;

– ricorrenti –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 587/2018 della CORTE DI APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato CARLO FERRUCCIO LA PORTA per delega orale;

udito l’Avvocato EMAUELE LI PUMA per delega;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.R. e L. ricorrono, affidandosi a cinque motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova che, riformando la pronuncia del Tribunale di Massa – con la quale era stato dichiarato il difetto di legittimatio ad processum della MPS Gestione Crediti Banca Spa che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei loro confronti, in qualità di fideiussori di una società, per il pagamento del saldo debitore di un conto corrente ad essa intestato, chiuso con un ingente passivo oltre che di un finanziamento concesso e poi risolto – aveva parzialmente accolto l’appello incidentale della Banca M.P.S., dichiarando la sua legittimazione processuale e condannando i P. al pagamento della somma dovuta a titolo di capitale residuo ed interessi nei limiti della garanzia prestata.

2. La parte intimata ha resistito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1399 c.c., artt. 125 e 182 c.p.c., in relazione agli artt. 75,83 e 183 c.p.c..

1.1. Lamentano che la Corte d’Appello, dopo aver confermato la correttezza della decisione di primo grado in punto di legittimazione, aveva ritenuto sanato il difetto di legittimatio ad processum, sul presupposto della ratifica della Banca M.P.S. di tutte le precedenti attività processuali.

Contestano la configurabilità della sanatoria riconosciuta, deducendo altresì la violazione dell’art. 182 c.p.c. ed assumono, al riguardo, che:

a. al caso in esame era applicabile la vecchia formulazione della norma, secondo cui nell’ipotesi di rilevato difetto di rappresentanza, era mera facoltà del giudice assegnare un termine per la sanatoria, e che la novella doveva ritenersi irretroattiva;

b. anche a voler ammettere la retroattività della disposizione novellata (che ha introdotto l’obbligo, per il giudice, di provvedere in tal senso), la sanatoria doveva ritenersi ammissibile solo ove il difetto fosse stato rilevato d’ufficio, e non dalla parte, oltretutto a seguito di statuizione nel merito.

1.2. I ricorrenti deducono, inoltre, che l’opposizione al provvedimento monitorio era fondata proprio su tale rilievo e che la controparte si era limitata a contestarla senza provvedere a colmare il difetto di rappresentanza sul quale, erroneamente, la Corte territoriale si era pronunciata in favore della controparte.

1.3. Il motivo è infondato.

Risulta principio generale ormai consolidato quello secondo cui il difetto di legittimatio ad processum possa essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con l’unico limite dell’avvenuto passaggio in giudicato della statuizione pronunciata a seguito dell’attività del rappresentato, limite nel caso in esame inesistente.

1.4. Questa Corte, al riguardo, ha affermato “il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio (e, dunque, anche in appello), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell’ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del “falsus procurator”. La ratifica e la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 c.p.c.” (cfr. Cass. 5343/2015; Cass. SU 4248/2016; Cass. 23274/2019).

1.5. La Corte territoriale, dunque, ha fatto corretta applicazione delle norme di cui il ricorrente denuncia la violazione.

2. Con il secondo motivo, si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1421 c.c., in relazione alla L. n. 287 del 1990, art. 2 o, in alternativa, in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.

2.1. Lamentano che le fideiussioni riportavano lo schema contrattuale dell’ABI ed era agevole rilevare come il contratto (di cui si richiamano gli artt. 2-6: cfr. pag. 15 primo cpv ricorso) conteneva condizioni peggiorative, a tutto vantaggio della banca ed in loro danno, con particolare riferimento alla previsione di interessi di mora nella misura posta a carico del debitore, in violazione dell’art. 1945 c.c..

2.2. Deducono, al riguardo, un rafforzamento del potere contrattuale della banca nonchè la nullità del contratto per violazione dell’art. 2 della Legge Antitrust.

2.3. Il motivo è inammissibile.

2.4. In primo luogo, infatti, la censura è ricondotta in alternativa a due possibili vizi, con mancanza assoluta di specificità delle argomentazioni riferite all’uno o all’altro, e violazione del principio secondo cui il giudizio di cassazione è fondato sulla critica vincolata ed è delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito: il motivo del ricorso, dunque, deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., “sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito” (ex multis Cass. 11603/2018).

2.5. In secondo luogo, la censura manca di autosufficienza e non prospetta una critica argomentata rispetto alla articolata motivazione della Corte territoriale (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata), fondata anche sull’esame della CTU alla luce di un confronto critico con la consulenza tecnica di parte prodotta in giudizio dagli opponenti, odierni ricorrenti (cfr. in particolare, pag. 7 penultimo cpv. della sentenza impugnata).

2.6. In terzo luogo, per quanto riguarda il rilievo relativo alla normativa Antitrust, la critica risulta nuova in quanto non è stata mai prospettata nel giudizio di gravame, nè, in termini di autosufficienza, è stato trascritto il corrispondente motivo d’appello.

3. Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce ancora la violazione e falsa applicazione dell’art. 1230 c.c. in relazione agli artt. 1367 e 1371 c.c.: i ricorrenti contestano che la Corte territoriale abbia escluso che la seconda fideiussione rappresentasse una novazione della prima assumendo che le due garanzie avevano un oggetto diverso: l’una rappresentava, infatti, il finanziamento della convenzione Toscana Confidi, e l’altra era stata stipulata per garantire tutte le obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, ragione per cui l’estrema ampiezza di essa copriva, indubbiamente, anche il finanziamento testè richiamato di cui alla prima fideiussione.

3.1. Assumono, conclusivamente, che la “sovrapposizione” delle due garanzie imponeva all’interprete la necessità di individuare “i limiti di concreta e fattiva coesistenza delle stesse”.

3.2. Il motivo è inammissibile.

La censura, infatti, attiene all’interpretazione dei due contratti di fideiussione che deve ritenersi insindacabile in sede di legittimità se non in presenza di vizio logico della motivazione che, nel caso di specie, non viene neanche chiaramente dedotto essendo fondato su una argomentazione perplessa (cfr. pag. 22 del ricorso ove si deduce letteralmente: “si pone il problema di capire come possano simultaneamente operare e, soprattutto, perchè sia stata stipulata una seconda fideiussione…”).

3.3. La Corte territoriale, al riguardo, ha articolato una motivazione congrua e costituzionalmente sufficiente, incentrata sulla diversità di oggetto delle due polizze tale da escludere, di per sè, l’estinzione della fideiussione precedente attraverso la stipula di quella successiva (cfr. pag. 8 secondo cpv della sentenza impugnata).

4. Con il quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, infine, i ricorrenti deducono, in correlazione al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 50 ed all’art. 2697 c.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti.

4.1. Lamentano che la Corte aveva accolto la domanda entro i limiti del contratto di finanziamento con condanna al pagamento di una somma (Euro 132.575,78) superiore a quella richiesta (pari ad Euro 119.765,28 oltre agli interessi al tasso moratorio stabilito) ed omettendo di motivare in ordine alla quantificazione del quantum debeatur, riconosciuto in misura superiore a quella indicata nel verbale di precisazione delle conclusioni e negli altri atti di causa (cfr. pag. 24 e 25 del ricorso).

Precisando che rilievo era contenuto anche nell’atto di citazione in opposizione, censurano, in particolare, che la prova del credito era stata rimessa ad un certificato di “saldaconto”, non idoneo a dimostrare il quantum.

4.2. Il motivo è parzialmente fondato.

Infatti, i ricorrenti lamentano, formalmente, l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia e, cioè, l’inidoneità del saldaconto a provare l’entità del credito, ma prospettano anche argomentazioni volte ad rappresentare un vizio di ultrapetizione, in quanto sarebbe stata riconosciuta dalla Corte territoriale una somma superiore a quella domandata.

4.3. Sotto il primo profilo, la censura è inammissibile visto che non viene indicato il fatto storico principale o secondario omesso, e che il rilievo si risolve in una critica alla valutazione delle prove che non è iò consentita, in quanto la motivazione non è più censurabile al di fuori di vizi logici (cfr. ex multis Cass. SU 8053/2014): al riguardo, comunque, vale solo la pena di rilevare che questa Corte ha espresso il principio ormai consolidato, pienamente condiviso da questo Collegio, affermativo del valore probatorio del certificato di c.d. “saldaconto” ritenuto “idoneo ad assolvere all’onere della prova dell’ammontare del credito nei confronti del fideiussore, tanto più qualora il contratto di conto corrente contenga una clausola in forza della quale il cliente riconosce che i libri e le altre scritture contabili della banca fanno piena prova verso di lui del debito garantito” (Cass. 279/2019).

4.4. Ma tanto premesso, si osserva che gli argomenti prospettati che contengono la denuncia di ultrapetizione posso essere ricondotti, in ragione della loro circoscritta compiutezza, al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

4.5. I ricorrenti, infatti, assumono che la somma indicate nell’ingiunzione e nelle conclusioni riportate nelle stesse difese della Banca, indicano un importo inferiore a quella oggetto di condanna, che risulterebbe, dunque, esorbitante rispetto a quanto domandato.

4.6. Al riguardo, si osserva che:

a. una corretta qualificazione del motivo rispetto alle censure prospettate (cfr. al riguardo Cass. 1370/2013; Cass. 24553/2013 e Cass. 23381/2017) consente alla Corte di ricondurlo nell’alveo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, concernente le ipotesi di nullità della sentenza, fra le quali devono essere ricomprese quelle riferibili alla violazione dell’art. 112 c.p.c. visto che il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda;

b. in tal modo riqualificata la censura, essa deve ritenersi ammissibile – in quanto pienamente autosufficiente (cfr. pag. 24 e 25 del ricorso ed i puntuali riferimenti alla documentazione prodotta: cfr. il decreto ingiuntivo e comparsa di costituzione della banca nel giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale di Massa nonchè le conclusioni riportate nella costituzione in appello, tutti contenuti nel fascicolo versato in atti) – e fondata, poichè risulta che effettivamente la somma domandata dalla banca, con esplicita indicazione del quantum da ascriversi al tasso di interessi, era inferiore a quella oggetto di condanna, e le conclusioni formulate non si giovavano neanche della rituale clausola di apertura (“maggiore o minore”), essendo stato richiesto l’importo di Euro 121.559,72 complessive di cui Euro 1834,44 per saldo debitore del c/c ed Euro 119.765,28 per l’operazione di finanziamento, oltre agli interessi di mora (cfr. anche pag. 4 controricorso).

4.7. Nè è stata articolata dalla Corte territoriale una comprensibile spiegazione della maggiore somma riconosciuta pari ad Euro 132.575,78, oltre interessi moratori, oggetto di condanna.

Il motivo, pertanto, in parte qua deve essere accolto e la sentenza cassata.

5. Con il quinto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti deducono, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

5.1. Lamentano che la Corte abbia posto a loro carico anche le spese del provvedimento monitorio e del giudizio di primo grado, nonostante che l’esito di esso fosse a loro favorevole; e che nella motivazione della sentenza impugnata fosse stata statuita la correttezza della soluzione ivi adottata, contraddetta soltanto in ragione di una ratifica tardiva dell’operato del falsus procurator, configurandosi in tal modo una soccombenza reciproca che avrebbe giustificato la compensazione.

6. Il motivo deve ritenersi assorbito, visto l’accoglimento della quarta censura in relazione alla quale la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova che rivaluterà la complessiva decisione sulle spese, provvedendo anche su quelle del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo ed il terzo; accoglie il quarto per quanto di ragione e dichiara assorbito il quinto.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione per il riesame della controversia in relazione al motivo accolto e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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