Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4798 del 24/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/02/2017, (ud. 01/02/2017, dep.24/02/2017),  n. 4798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anaa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2514/2013 R.G. proposto da:

Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Sallustio 3,

presso l’avv. Francesco Maria Gazzoni, rappresentata e difesa

dall’avv. Paolo Molinara, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CO.MAR. s.a.s. di C.F. & C. in liquidazione, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, via Boccardo Girolamo 26, presso l’avv. Gennaro Fredella,

rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Masellis giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia (Bari), Sez. 7, n. 36/7/12 del 12 aprile 2012, depositata

l’11 luglio 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 1 febbraio 2017

dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso chiedendo che sia

accolto il ricorso.

Preso atto che nessuno è comparso per le parti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia concerne l’impugnazione di due iscrizioni ipotecarie eseguite sulla base di più cartelle di pagamento che la società contribuente sosteneva non esserle state notificate, oltre ad eccepire la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77, artt. 50 e 77 e l’illegittimità costituzionale del già citato art. 77.

La Commissione adita dichiarava il proprio difetto di giurisdizione relativamente alle iscrizioni ipotecarie concernenti le cartelle relative a carichi non tributari (premi INAIL e contributi INPS), indicando nel giudice ordinario il giudice competente, e accoglieva parzialmente il ricorso della gocietà contribuente, riducendo l’importo delle iscrizioni ipotecarie del doppio dell’ammontare delle cartelle la cui notifica non era stata documentata dalla concessionaria, rigettato il resto e compensando le spese.

Proponevano appello tanto la concessionaria, quanto la società contribuente, ciascuna per la parte relativa alla propria soccombenza: con la sentenza in epigrafe era rigettato il primo ed accolto il secondo.

Avverso tale sentenza la concessionaria propone ricorso per cassazione con quattro motivi. La società contribuente resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, con la quale ribadisce le proprie difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la concessionaria denuncia violazione degli artt. 112, 342, 345 e 346 c.p.c., in quanto il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto che la società contribuente avesse fin dal primo grado eccepito la mancata produzione in atti delle cartelle di cui occorreva fosse provata la notifica, mentre tale eccezione sarebbe stata inammissibilmente sollevata solo in grado d’appello.

2. Con il secondo ed il terzo motivo, la parte ricorrente denuncia – sotto il profilo della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e-bis (secondo motivo) e sotto il profilo della inadeguatezza della motivazione (terzo motivo) l’erroneità della posizione assunta dal giudice di merito nel ritenere non potersi dare ingresso nel giudizio all’eccezione di difetto di giurisdizione relativamente ai carichi non tributari stante “la rilevata inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali”, laddove la documentazione prodotta (estratti di ruolo e note ipotecarie con allegato elenco delle cartelle) consentiva di determinare la natura dei crediti e, quindi, la corretta giurisdizione.

3. Con il quarto motivo, la concessionaria denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 10, 25 e 26, per aver il giudice di merito erroneamente ritenuto irrilevante la produzione in giudizio degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento al cui deposito essa ricorrente aveva provveduto in grado d’appello in coerenza con il principio stabilito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58.

4. Le censure per l’intima connessione che le lega si prestano ad essere valutate congiuntamente e si palesano, nel loro complesso, fondate.

5. Il concessionario, infatti, ha prodotto (legittimamente in grado d’appello alla luce di quanto dispone il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 – v. Cass. n. 22776 del 2015 – sicchè deve ritenersi irrilevante la questione posta con il primo motivo di ricorso):

a) l’estratto di ruolo che, secondo l’orientamento di questa Corte, “è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria, sicchè esso costituisce prova idonea dell’entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato e, quindi, della verifica della giurisdizione del giudice adito” (Cass. n. 11794 del 2016): di qui l’erroneità del convincimento espresso sul punto dal giudice di merito;

b) gli avvisi di ricevimento, ossia i documenti che hanno un valore primario nell’ambito dei sistemi di prova di una notificazione avvenuta a mezzo posta nelle forme previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte: ha affermato questa Corte, ad es., che, in tal caso, “la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale, salva l’applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento dell’onus probandi, gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l’atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l’onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell’atto e la tempestività della pretesa” (Cass. n. 23213 del 2014).

6. Pertanto il giudice di merito disponeva degli elementi tanto per la determinazione della giurisdizione – punto in relazione al quale avrebbe dovuto essere confermata la statuizione del primo giudice che aveva affermato la giurisdizione ordinaria per le cartelle relative ai premi INAIL e ai contributi INPS – quanto per la verifica della ritualità e tempestività della notifica delle cartelle, tenendo conto del fatto che secondo l’orientamento di questa Corte “in tema di notifica della cartella esattoriale del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. n. 15795 del 2016).

Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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