Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4798 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 23/02/2021), n.4798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9230-2019 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27,

presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, rappresentato e

difeso dagli avvocati ALESSIO GUASCO, CORRADO LANZARA;

– ricorrente –

contro

A.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4842/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.V. convenne in giudizio S.R. al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni cagionati per l’inadeguato espletamento dell’attività professionale ed alla restituzione delle somme da lui indebitamente trattenute nelle more del patrocinio.

Il Tribunale di Nola accolse la domanda restitutoria e risarcitoria proposta da A.V. ritenendo che l’attività professionale del convenuto non fosse conforme ai principi deontologici.

2. La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da R.V., confermando integralmente la sentenza di primo grado e condannando l’appellante alla refusione delle spese di giudizio.

3. Avverso tale pronuncia S.R. ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo di ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta:

a) “violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per omesso esame del motivo di appello attinente l’avvenuta condanna ed erogazione di Poste Italiane all’ A. delle somme riscosse dal S.”;

b) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per non aver la Corte d’Appello esaminato la circostanza che l’ A. aveva già riscosso da Poste Italiane l’importo di Euro 5.073,81;

c) “violazione dell’art. 1398 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver condannato il falsus procurator in favore del falso rappresentato laddove egli risponde verso il terzo”;

d) violazione degli a 2236 e 2043 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, “per inesistenza” della partita di danno non riconosciuta.

5. Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, in quanto l’esposizione del fatto in essa contenuta è del tutto inidonea allo scopo.

Il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, e deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006; Cass. sez. un. 2602 del 20 febbraio 2003).

Il ricorrente ha tratteggiato i presupposti di fatto della controversia da pag. 4 a pag. 7 del ricorso, mentre da pag. 7 a pag. 9 ha sinteticamente articolato il predetto motivo di doglianza. Ma sia dalla descrizione del fatto che dal motivo non emerge una chiara ricostruzione della vicenda oggetto di causa che, probabilmente, si collega ad altri giudizi in cui è stato convenuto il ricorrente.

Ove poi si potesse passare all’esame dei motivi essi risulterebbero -fermo che non sono scrutinabili per la mancanza di conoscenza del fatto – inammissibili perchè volti ad ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti processuali limitandosi il ricorrente ad illustrare tesi alternative rispetto a quelle seguite dal Giudice di merito. Questa Corte, in quanto giudice di legittimità, non ha il potere di compiere una rivalutazione dei fatti e degli atti processuali nè un riesame delle prove. Attività, quella richiesta da parte ricorrente, che imporrebbe il controllo della motivazione della sentenza oggetto di impugnazione e che, pertanto, sarebbe contraria ai principi statuiti da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze gemelle n. 8053 e n. 8054 del 2014. Si rileva, inoltre, che il Giudice del merito ha il potere di compiere una valutazione discrezionale delle prove acquisite.

6. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

7. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

 

 

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