Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4798 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4798 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 19519-2017 proposto da:
YOUSAF IMRAN, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
GAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato Dl BORA H 13NRTON;
– ricorrente contro
IINISTERO DELL’INTIUZNO 80185690585;
– intimato avverso la sentenza n. 430/2017 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE, depositata il 22/06/2017;

Data pubblicazione: 01/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Trieste, con la sentenza n. 430 del 2017
(pubblicata il 22 giugno 2017), ha dichiarato inammissibile
l’appello del sig. Yousaf Imran, cittadino dell’India, avverso
l’ordinanza del Tribunale di quella stessa città del 12 settembre
2016, resa ai sensi dell’art. 702-ter cod. proc. civ., e
comunicata il 13 settembre 2016, perché proposta con
citazione anziché con ricorso e, benché notificato nel termine di
trenta giorni previsto dalla legge (precisamente il 11 ottobre
2016), tardivamente depositato in data 18 ottobre 2016.
Il ricorrente assume (con unico mezzo) la violazione dell’art.
19, co. 9, D. Lgs. n. 150 del 2011 in quanto, la proposizione
dell’appello era stato correttamente effettuata con citazione nel
termine di legge (trenta giorni), come affermato da questa
Corte con l’ordinanza n. 17420 del 2017.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della
controversia notificata alle parti costituite nel presente
procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni
critiche.
Il ricorso è manifestamente fondato, secondo quanto affermato
da Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanze nn. 17420 del 2017 e 23938
del 2017 [L’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c.,
avverso la decisione del tribunale reiettiva della domanda volta
al riconoscimento della protezione internazionale deve essere
introdotto con citazione, e non con ricorso, anche dopo
l’entrata in vigore del d.lgs n. 142 del 2015, atteso che il
riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27, comma 1,
lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i tempi e non la forma
di introduzione del giudizio di secondo grado, sicché la
tempestività del gravame va verificata calcolandone, in ogni
caso, il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto
introduttivo alla parte appellata.].
All’accoglimento del ricorso, consegue la cassazione con rinvio
della sentenza impugnata alla Corte d’appello di Trieste, che
deciderà nuovamente della controversia, anche in ordine alle
spese di questa fase, in diversa composizione.
PQM
La Corte,

Ric. 2017 n. 19519 sez. M1 – ud. 06-02-2018
-2-

ANTONIO GENOVESE.

Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia la causa anche per le spese di questa fase,
alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1a
sezione civile, il 6 febbraio 2018.
Il Presidente Est.
Francesco Antonio Genovese

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