Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4797 del 28/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4797 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 17118-2011 proposto da:
COMUNE di CEFALU’ 00110740826, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA
251, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRILLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato DI PAOLA PASQUALE giusta
procura in calce al ricorso;

– ricorrente nonchè contro
IGAC SPA, in persona dell’amministratore unico e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI, 110 presto lo studio dell’avvocato MIGLIAZZO
CARMELA, presso l’avvocato ROBERTO CORSELLO che la
rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria difensiva di
costituzione;

Data pubblicazione: 28/02/2014

- resistente avverso la sentenza n. 54/29/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO del 14/02/2011,
depositata 1’11/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

BOGNANNI;
udito l’Avvocato Di Paola Pasquale difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Corsello Roberto difensore della controricorrente che
si riporta agli scritti.

Ric. 2011 n. 17118 sez. MT – ud. 05-02-2014
-2-

05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)

R.G. ric. 17118/11
Ricorrente: Comune di Cefalù
Intimata: società I.G.A.C. Immobiliare Grandi Alberghi Cefalù
Spa.
Oggetto: opposizione avviso pagamento Tia,
Ordinanza

1. Il Comune di Cefalù propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Sicilia n. 54/29/11, depositata 1’11 aprile 2011, con la quale, rigettato l’appello del medesimo contro
quella della commissione tributaria provinciale, l’opposizione
della società I.G.A.C. Immobiliare Grandi Alberghi Cefalù Spa. relativa all’avviso di pagamento per la TIA (tariffa d’igiene ambientale), riguardante l’anno d’imposta 2007, veniva accolta. In
particolare la CTR osservava che il regolamento comunale e la delibera del sindaco, con cui la tariffa per i rifiuti veniva aumentata rispetto alle abitazioni non potevano trovare applicazione
nel caso in esame, atteso che l’avviso di pagamento non indicava
le ragioni del maggior prelievo fiscale. La società I.G.A.C. non
ha svolto alcuna difesa, depositando solo una informale “memoria”,
peraltro nemmeno notificata, mentre il ricorrente a sua vol
provveduto regolarmente con altra per suo conto.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 68 D.lgs. n.
507/93 e altre norme d legge, in quanto il giudice del gravame non
considerava che l’atto impositivo si riferiva al regolamento comunale e alla delibera del sindaco, con cui la tariffa era stata aumentata rispetto alle abitazioni, trattandosi di albergo, notoriamente più produttivo di rifiuti, con conseguente maggior costo di
smaltimento degli stessi, sicchè alcuna motivazione specifica al
riguardo andava adottata.
Il motivo è fondato, atteso che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera
1

Svolgimento del processo

comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe,
in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da
quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. Infatti
la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e va-

1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore. D’altronde i rapporti tra le tariffe,
indicati dall’art. 69, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993,
n. 507 tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno riferiti alla differenza tra quelle applicate a
ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le medesime
ed i costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 5722 del
12/03/2007, n. 18862 del 2004).
Su tale punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
3. Ne discende che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a quo”,
il quale dovrà attenersi al suindicato principio di diritto, posto
che la causa non può essere decisa nel merito, atteso che occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc.
4. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia,
anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della
Sicilia, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 5 febbraio 2014.

lutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. 5 febbraio

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