Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4797 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. I, 26/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 26/02/2010), n.4797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.R., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Marra Alfonso Luigi, per

legge domiciliato nella Cancelleria civile della Corte di cassazione,

piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, domiciliato presso gli Uffici di questa in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma in data

14 settembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il relatore designato, nella relazione depositata il 30 aprile 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

” G.R. ha proposto ricorso per cassazione il 24 settembre 2007 sulla base di sei motivi avverso il provvedimento della Corte d’appello di Roma depositato il 14 settembre 2006 con cui veniva rigettata la domanda di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 per il protrarsi di una causa di lavoro svoltasi innanzi al Tribunale e alla Corte d’appello di Napoli per il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria su prestazioni assistenziali corrisposte in ritardo.

Il Ministero ha resistito con controricorso.

Il decreto impugnato non ha accolto la domanda di equo indennizzo rilevando che il tempo trascorso appare congruo rispetto ai due gradi di giudizi esperiti e al concreto grado di difficoltà della controversia: il giudizio di primo grado ha infatti avuto una durata inferiore ai due anni ed il giudizio di appello ha avuto una durata di poco superiore ai due anni. La Corte d’appello ha anche rilevato che il giudizio di quantificazione espletato dal ricorrente deve considerarsi autonomo e separato e quindi non cumulabile.

Con il primo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art 6 della Conv. di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu.

Il motivo appare del tutto inconsistente, limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Il secondo motivo, attinente al calcolo della ragionevole durata del processo, è manifestamente infondato.

La Corte di merito ha motivatamente ritenuto di adottare lo standard CEDU di normale durata di un processo civile nel caso in esame, avuto riguardo al tipo di questioni in esso discusse, mentre il ricorrente prospetta una durata inferiore adducendo profili astratti e non pertinenti al decisum.

Con il terzo motivo si censura che la Corte di merito abbia affermato l’autonomia del giudizio di quantificazione della sentenza di primo grado. Il motivo è manifestamente infondato. Questa Corte (Sez. 1^, 11 settembre 2008, n. 23396) ha già statuito che il processo di cognizione e quello successivo di quantificazione sono diversi ed autonomi, per cui è in relazione a ciascuno di essi che va computato l’eventuale periodo di irragionevole protrazione, senza possibilità di sommatoria.

Gli ulteriori motivi, con cui si censura il mancato riconoscimento del bonus di Euro 2.000, sono inammissibili, perchè attengono ad un profilo ulteriore – quello della quantificazione del risarcimento del danno – il cui esame presupporrebbe l’avvenuto riconoscimento della violazione della ragionevole durata del processo presupposto”.

Considerato che gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici, sono condivisi dal Collegio;

che il ricorso va di conseguenza rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta, il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Ministero controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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