Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4797 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. III, 24/02/2020, (ud. 30/10/2019, dep. 24/02/2020), n.4797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15174-2018 proposto da

T.F., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ENRICO CELLUPICA;

– ricorrente –

contro

D.G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA

39-F, presso lo studio dell’avvocato SILVIO CARLONI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LORENZO DEL GIUDICE,

FRANCESCO BOCHICCHIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2259/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi 1 e 5

del ricorso, assorbito il motivo, sulle spese, per il resto rigetto;

udito l’Avvocato ENRICO CELLUPICA;

udito l’Avvocato LORENZO DEL GIUDICE e FRANCESCO BOCHICCHIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. T.F. ricorre, affidandosi a sei motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva rigettato il gravame proposto avverso la pronuncia del Tribunale con la quale era stata respinta la domanda da lui avanzata nei confronti di D.G.V. per ottenere il risarcimento del danno per la gravissima perdita subita durante la gestione del conto depositi da lui operata in base ad una “procura per gestori esterni”.

1.1 Per ciò che qui interessa, il mandato era stato conferito con il potere di effettuare investimenti della ingente somma versata dall’odierno ricorrente sul conto di deposito acceso presso la Deutsche Bank (OMISSIS), incaricata contestualmente, con altro contratto fiduciario, di effettuare investimenti di capitale in forma di depositi a termine.

2.Ha resistito la parte intimata con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Preliminarmente, il rilievo sollevato dal ricorrente nelle memorie ex art. 378 c.p.c. ed avente per oggetto la nullità della procura speciale del controricorrente – apposta su un atto diverso da quelli previsti dall’art. 83 c.p.c. – è infondato, in quanto l’indicazione contenuta nell’epigrafe del controricorso (“procura conferita in calce alla comparsa di costituzione e risposta”) risulta essere un mero refuso, visto che è presente in atti la procura speciale regolarmente conferita al difensore con atto separato, spillata e con foglio numerato.

2. Sul ricorso.

2.1.Con il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per l’intrinseca connessione logica, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5:

a. la violazione e falsa applicazione dell’art. 398, art. 321, comma 1, lett. a) e art. 321, comma 2, nonchè dell’art. 400 Codice delle obbligazioni elvetico e dell’art. 113 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che la Corte aveva ritenuto infondato il rilievo da lui formulato sulla violazione del dovere di diligenza del procuratore, in relazione agli obblighi di informazione, sulla scorta dell’autonomia gestionale conferitagli nel mandato. Deduce l’erronea interpretazione del contenuto della procura e la violazione dell’art. 113 c.p.c., in quanto il codice delle obbligazioni elvetico era stato interpretato solo parzialmente, così come i rinvii che l’art. 398 conteneva alla disciplina di cui all’art. 321, lett. a) ed e).

Lamenta altresì che la Corte non aveva adeguatamente esaminato le risultanze della CTU dalle quali emergeva che, quanto meno per il secondo periodo di investimento (1999/2001),l’attività gestoria era improntata a livelli di rischio altissimo (primo motivo).

b. la violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 19, commi 1 e 2 Codice delle obbligazioni elvetico (secondo motivo).

2.2. Il primo motivo è inammissibile ed il secondo è parzialmente assorbito.

2.3. Deve premettersi che il profilo di censura riferita all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, viola l’art. 348ter c.p.c., ratione temporis applicabile (l’appello risulta notificato il 21 settembre 2012, quindi in data successiva l’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012 e cioè il 12.9.2012): il vizio dedotto non può, infatti, essere proposto nell’ipotesi in cui la sentenza d’appello, così come nel caso in esame, abbia confermato quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni (c.d. “doppia conforme”).

2.4. Ma, tanto premesso, anche la doglianza riferita al vizio di violazione di legge non può trovare ingresso in questa sede: essa, infatti, prende le mosse da una critica dell’interpretazione dell’ampiezza della procura di gestione esterna conferita al D.G. che è stata compiutamente esaminata dalla Corte territoriale con motivazione congrua, logica ed al di sopra della sufficienza costituzionale. La decisione è adesiva alla sentenza del Tribunale che, pertanto, deve ritenersi inclusa nel complessivo percorso argomentativo con il quale è stato evidenziato che:

a. l’art. 400 codice elvetico prevedeva l’obbligo di rendiconto solo su richiesta i e non era stato provato che la domanda fosse stata effettivamente avanzata (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata);

b. era stato ritenuto preminente, rispetto all’assimilazione della responsabilità del mandatario con quella del lavoratore per la fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 codice elevetico), il contenuto della procura per gestori esterni che conferiva al procuratore amplissimi poteri di investimento, sul presupposto della alta propensione al rischio del cliente, accertata con statuizione definitiva dal Tribunale (cfr. pag. 7 ed 8 della sentenza impugnata).

c. rispetto a ciò anche la constatazione del CTU secondo cui la politica di investimento del gestore era stata di altissimo rischio configura un argomento coerente con le premesse della procura gestoria conferita.

2.5. Si osserva, al riguardo, che questa Corte ha avuto modo di charire che “il mancato reclamo entro il termine prefissato non comporta la decadenza dal diritto di agire in responsabilità nei confronti del gestore, sebbene il comportamento complessivo del cliente, che come quello del gestore deve essere improntato a buona fede, possa essere valutato dal giudice nel contesto delle risultanze istruttorie.”(cfr. Cass. 24548/2010): da ciò deve desumersi che, pacifico che non vi è prova che il T. avesse chiesto formalmente i rendiconti al gestore e che non abbia mai contestato quelli che gli provenivano dalla Banca, la motivazione della Corte che fda una parte, ha ritenuto che mancasse la richiesta di rendiconto e, dall’altra, ha esaminato ih contenuto amplissimo della procura, risulta incensurabile in questa sede in quanto la critica maschera una non consentita richiesta di rivalutazione delle questioni di merito già esaminate nel gravame.

2.6. Infine, sulla dedotta violazione dell’art. 19 Codice delle Obbligazioni Elvetico (Art. 19: 1. L’oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge. 2. Le stipulazioni che derogano alle disposizioni legali sono permesse solo quando la legge non stabilisca una norma coattiva, o quando la deroga non sia contraria all’ordine pubblico o ai buoni costumi od ai diritti inerenti alla personalità.), il motivo non coglie nel segno perchè la procura gestoria conferita non contrasta affatto con tale disposizioni rispetto alla quale sembra, anzi, coerente, nel far prevalere l’autonomia negoziale: al riguardo, si osserva che l’esame di essa è stato oggetto del primo motivo, con conseguente parziale assorbimento di tale censura.

3. Con il terzo motivo, ancora, il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di un punto decisivo della controversia, e cioè l’accertata responsabilità del D.G. nell’espletamento del mandato a lui conferito.

3.1. Il motivo è inammissibile ex art. 348ter c.p.c. e si richiama, al riguardo, la motivazione articolata al punto 2.3. (v. supra).

4. Con il quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2: denuncia, la riguardo, la contraddittorietà della motivazione e, quindi, la sua nullità in quanto la Corte territoriale, da una parte, aveva condiviso le conclusioni cui era giunto il CTU tanto da ritenere non necessario rinnovare l’accertamento peritale, e, dall’altra aveva rigettato la domanda da lui proposta sulla base di argomentazioni diametralmente opposte alle conclusioni cui era giunta la relazione tecnica d’ufficio.

4.1. Il motivo è infondato.

Il percorso argomentativo della Corte, infatti, risulta coerente in quanto esamina le conclusioni del CTU che ha descritto la politica di investimento del D.G., ma l’ha correlata all’altissimo profilo di rischio accertato, circostanza che non è stata oggetto di specifica censura (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata): la valutazione della CTU espressa dalla Corte territoriale, pertanto, è coerente e logica ed, in quanto, tale,insindacabile in questa sede, visto che la motivazione risulta conforme al canone del “minimo costituzionale”.

5. Con il quinto motivo, si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 Codice Elvetico e dell’art. 113 c.p.c.; nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un punto decisivo della controversia.

5.1. Il ricorrente lamenta che la Corte aveva omesso di interpretare/applicare l’art. 2 c.c. elvetico che, richiamando espressamente la buona fede nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento degli obblighi, escludeva qualsiasi protezione del manifesto abuso di diritto.

5.2. Il secondo profilo della censura, ricondotto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile in ragione di quanto già argomentato sul punto 2.3., dovendosi ulteriormente rilevare che il fatto storico di cui sarebbe stato omesso l’esame non è stato neanche individuato.

5.3. Il primo profilo risulta, invece, assorbito dalla motivazione sviluppata in ordine al primo ed secondo motivo, con riferimento alla inesistenza di aspetti abusivi della condotta del procuratore.

6. Con il sesto motivo, infine, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: il ricorrente assume che la Corte non aveva tenuto in considerazione le ragioni che avrebbero consentito una compensazione delle spese.

6.1. Il motivo è inammissibile, in quanto è consolidato l’orientamento di questa Corte, pienamente condiviso dal Collegio, secondo cui nel caso in cui la parte soccombente sia condannata alle spese di lite – in applicazione, dunque, della regola di cui all’art. 91 c.p.c. – la decisione del giudice di merito non è sindacabile (cfr. Cass. 13229/2011; Cass. 12025/2017).

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 8200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre ad accessori e rimborso spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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