Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4797 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. I, 14/02/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 14/02/2022), n.4797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20751/2021 proposto da:

F.G., con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC estratto

dal ReGIndE del difensore e rappresentata e difesa dall’Avvocato

Roberto Rallo giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., in persona del curatore speciale Avvocato Federica

Martini, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nomentana 175 presso

lo studio dell’Avvocato Claudia Depalma, e rappresentata e difesa in

proprio;

– controricorrente –

e

P.J.C.;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di Milano, n. 24/2021,

depositata il 09/06/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2022 dal Cons. Scalia Laura.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.G. ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte d’Appello di Milano, su impugnazione della prima, ha confermato la sentenza n. 114/2020 del Tribunale per i minorenni di Milano – pronunciata in un procedimento introdotto, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8, dal P.M. in sede per la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore, in ragione del suo stato di abbandono morale materiale che, dichiarato il non luogo a provvedere in merito alla dichiarazione di adottabilità, aveva confermato l’affido etero-familiare di P.A., nata a (OMISSIS) dalla relazione sentimentale tra la ricorrente e P.J.C..

Il Tribunale per i minorenni di Milano aveva attribuito l’affido temporaneo della minore all’ente territorialmente competente, individuato nel Comune di (OMISSIS), e disposto la limitazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, tra l’altro incaricando i Servizi Sociali dell’ente affidatario, anche in collaborazione con quelli specialistici e socio-sanitari, di collocare la minore presso idonea famiglia, in grado di assicurare una disponibilità a medio periodo, e di regolamentare le frequentazioni con i genitori, monitorare il nucleo familiare, attivando gli interventi di supporto alla genitorialità ritenuti necessari e quelli comunque apprezzati come più opportuni per la crescita della minore.

La corte di merito ha confermato le indicate statuizioni rigettando l’appello.

2. Resiste con controricorso il curatore speciale della minore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente fa valere la violazione della L. n. 184 del 1983, art. 1, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente si era spontaneamente rivolta ai Servizi Sociali trovandosi in difficoltà di natura esclusivamente economica quando, ormai prossima ad avere la figlia, in seguito al tumore del compagno ed all’intervenuta sua perdita del lavoro e dell’abitazione, si era trovata nell’impossibilità di far fronte alla situazione.

Non ricorrevano pertanto quelle difficoltà altrimenti determinate da malattia, isolamento sociale, trascuratezza e fenomeni di violenza fisica individuate dalla norma, di cui si deduce pertanto, in ricorso, la violazione, nell’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di questa Corte.

La minore era rimasta per due anni ed undici mesi con la madre, che l’aveva accudita quotidianamente, salvo un periodo in cui si era trovata a seguire un corso come operatore socio-sanitario finalizzato a conseguire un lavoro e l’autonomia economica.

La ricorrente contesta il processo di “adultizzazione” ritenuto quanto alla piccola A. in ragione di una affermata, dai Servizi sociali interessati, discontinuità materna e di una incapacità di contatto sollecito e continuativo con la figlia, nella dipendenza dagli umori materni sia dell’accudimento che degli scambi affettivi con la minore.

2. Con il secondo motivo, erroneamente indicato in ricorso come quarto, la ricorrente fa valere la violazione della L. n. 184 del 1983, art. 4, nn. 3 e 4, come modificata dalla L. n. 149 del 2001 e dal D.Lgs. n. 54 del 2013, in attuazione della Legge delega n. 219 del 2012, in relazione al disposto affidamento familiare.

La sentenza impugnata, nel confermare quella di primo grado, era incorsa nella violazione della L. cit. art. 4, n. 3, là dove si stabilisce che sia il giudice a fissare i tempi ed i modi di esercizio dei poteri attribuiti all’affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri familiari possono mantenere i rapporti con il minore, profili non delegabili ai Servizi sociali, come era invece avvenuto con il provvedimento impugnato.

Per L. cit., art. 4, n. 4, poi, il provvedimento che dispone l’affido temporaneo etero-familiare deve indicare il periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere in rapporto con gli interventi volti al recupero della famiglia di origine, periodo che non può superare i 24 mesi, prorogabili in caso di pregiudizio derivante al minore dalla sua sospensione.

Era mancato da parte dei Servizi sociali la predisposizione di un progetto di recupero della capacità genitoriale.

3. Il curatore speciale della minore chiede dichiararsi l’inammissibilità dell’avverso mezzo, anche perché non rispettoso dei caratteri di necessità, sinteticità ed esaustività di cui al Protocollo di intesa del 17 dicembre 2015 concluso dalla Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile e, anche, infondato. Va ribadito in questa sede, di contro alle deduzioni contrarie del controricorrente, che la violazione del protocollo d’intesa fra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense non può radicare, di per sé, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non trovino anche idonea giustificazione nelle regole del codice di rito (Cass. 29/07/2021, n. 21831).

Ciò posto, l’indicazione del fatto non si espone ad inammissibilità perché incapace di rispondere ai caratteri della necessità, sinteticità ed esaustività: le censure proposte trovano, infatti, in quanto in modo esaustivo indicato, fondamento nel correlarsi tra evidenze in fatto e valutazioni condotte nella impugnata sentenza.

Il proposto mezzo risulta essere, invece, versato in fatto e tanto se pure articolato in apparente deduzione di violazioni di legge.

Tanto vale per i contestati presupposti del disposto affido temporaneo etero-familiare nella dedotta necessità della madre, ricorrente, che pure si era rivolta ai Servizi sociali, di ovviare a difficoltà di mero ordine economico e non di far fronte a squilibri del nucleo familiare di origine, incidenti sulla crescita equilibrata della minore, per evidenze che valgono a fornire, di quanto vagliato ed apprezzato dai giudici di merito, una alternativa e quindi inammissibile lettura nel giudizio di legittimità.

La corte di merito infatti si fa carico di un differente percorso in cui rimarca le mancanze della madre nell’accudimento della figlia e negli scambi affettivi con la minore, nella sua non capacità di “sintonizzarsi con i bisogni e le necessità emotive della figlia” (p. 7 sentenza), evidenze, che, come tali, sfuggono a quell’ordine di scelte divisive segnate, invece, da mere difficoltà economiche della genitrice, come dedotto in ricorso.

5. Il secondo motivo presenta profili che sono di infondatezza e fondatezza, nei termini e distinzioni di seguito indicati.

5.1. La proposta censura si espone innanzitutto ad una valutazione di infondatezza là dove per essa si denuncia l’impossibilità per il giudice, salvo andare contra legem (violazione della L. n. 184 del 1983, art. 4, n. 3, come modificata dalla L. n. 149 del 2001 e dal D.Lgs. n. 54 del 2013, in attuazione della Legge delega n. 219 del 2012), di delegare ai Servizi sociali dell’ente territoriale affidatario l’individuazione di tempi e modalità dei rapporti con la famiglia affidataria della minore e, ancora, le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con la minore, contenuti invece da definirsi dal giudice responsabile del provvedimento.

La L. n. 184 del 1983, art. 4, ai commi 2 e 3, come modificati dalla L. n. 149 del 2001 e dal D.Lgs. n. 54 del 2013, in attuazione della Legge delega n. 219 del 2012, prevede che “ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore” sia il tribunale per i minorenni a disporre l’affidamento familiare del minore, provvedendo poi ad indicare quali debbano essere i contenuti del provvedimento di affido e, segnatamente, con le motivazioni dello stesso, “i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore”.

La norma prevede infatti due distinte ipotesi: a) quella per la quale, nel consenso manifestato dai genitori o dal tutore, ed all’esito di un procedimento in cui deve essere sentito il minore, sono i Servizi sociali a disporre l’affido familiare, con un provvedimento di natura amministrativa che poi il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo con decreto; b) quella in cui, in mancanza del consenso dei genitori, a disporre l’affido familiare sia il tribunale per i minorenni in sede in sede contenziosa, a composizione del relativo conflitto, con un provvedimento di natura giurisdizionale.

Ecco che nella seconda descritta fattispecie, la ratio del legislatore, nell’ipotesi di conflitto tra i genitori, è quella di attribuire al giudice competente la decisione sull’affido, nella natura contenziosa della vicenda e del conclusivo provvedimento.

L’evidenza, ulteriore, che la norma (L. n. 184 del 1983, art. 4, n. 3 e ss. citt.) stabilisca il contenuto del provvedimento che il giudice deve adottare – e, quindi, oltre alla motivazione: tempi e modi dei poteri attribuiti alla famiglia affidataria; modalità secondo le quali si mantiene il rapporto del minore con la famiglia di origine – non vale, per ciò stesso ad attribuire al giudice, in via esclusiva, la determinazione dei poteri degli affidatari e delle modalità di frequentazioni tra minore, genitori e altri componenti della sua famiglia.

Una volta che sia intervenuto il giudice a composizione del conflitto tra i genitori con un provvedimento motivato, la fissazione delle modalità attraverso le quali trova attuazione l’affido temporaneo etero-familiare – sia nei rapporti del minore con la famiglia affidataria, per tempi e modi dei poteri a questa attribuiti, sia in quelli con la famiglia di origine – può essere delegata dal giudice ai Servizi sociali che, quale organo del territorio, dotato di competenza specifica in materia e che comunque può avvalersi degli altri servizi socio-sanitari (Centri Psico-Sociali (CPS); Unità Operativa Neuropsichiatria Psicologia Infanzia Adolescenza (UONPIA), ben può provvedere in tal senso.

Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: “La L. n. 184 del 1983, art. 4, n. 3, come novellato dalla L. n. 149 del 2001 e dal D.Lgs. n. 54 del 2013, in attuazione della Legge delega n. 219 del 2012, in relazione all’affidamento familiare, nel dissenso manifestato dai genitori del minore, attribuisce alla cognizione giudiziale il potere di disporre l’affido etero-familiare nella necessità, attesa la natura contenziosa della vicenda, di addivenire ad un provvedimento giurisdizionale; ciò non vale, nella “ratio” della disposizione indicata, ad attribuire, altresì, alla stretta competenza giurisdizionale, la fissazione delle modalità attuative del provvedimento disponente l’affido che, servizi organizzati sul territorio, e dotati di specifiche competenze in ambito sociosanitario, più agevolmente possono individuare in relazione al caso concreto, su delega del giudice disponente”.

5.2. Il motivo ha, comunque, un profilo di fondatezza, in accoglimento del quale la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa al giudice del merito.

Vuole qui darsi continuità applicativa ad un principio recentemente affermato da questa Corte in una fattispecie in cui, discutendosi di affidamento familiare del minore, si è stabilito che il giudice che lo disponga, nella natura temporanea della misura ed in una situazione di superabile mancanza di un ambiente familiare idoneo alla crescita armonica del minore, deve indicare il periodo di presumibile estensione temporale dell’affidamento (vd. Cass. 11/06/2021, n. 16569).

Il richiamo, pure contenuto nella norma (L. n. 184 del 1983, art. 4, comma 4, come modificata dalla L. n. 149 del 2001 e dal D.Lgs. n. 54 del 2013, in attuazione della Legge delega n. 219 del 2012), alla durata massima dell’affido, fissata in ventiquattro mesi, salvo proroghe, non può valere ad altrimenti soddisfare il requisito, nel rilievo che, per converso, la duratura ed irreversibile mancanza di un ambiente familiare idoneo per il minore determina, in concreto, quella situazione di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità, pur in presenza di una attuale e positiva situazione di affidamento etero-familiare che non è d’impedimento alla dichiarazione anzidetta (Cass. 16569 cit., in motivazione, a p. 10, che richiama: Cass. n. 10706 del 2010 e Cass. n. 1837 del 2011).

La temporaneità della misura va quindi conservata nel carattere strumentale della stessa, finalizzato a rimuovere situazioni di difficoltà e disagio familiare connesse all’esercizio della responsabilità genitoriale.

La mancanza del termine di durata della misura dell’affido etero-familiare, contestata in ricorso, determina pertanto questa Corte all’accoglimento del motivo.

6. In via conclusiva, rigettato il primo motivo ed accolto il secondo, nei sensi di cui alla motivazione che precede, disatteso ogni ulteriore profilo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Milano, in altra composizione, che provvederà, altresì, a regolamentare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso e accolto il secondo, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Milano, in altra composizione, anche per la spese del giudizio di legittimità.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

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