Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4796 del 28/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4796 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 16822-2011 proposto da:
ROMA CAPITALE 02438750586, già Comune di Roma,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE
21, presso lo studio dell’avvocato RAIMONDO ANGELA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZETTI
FIAMMETTA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MEDIA PIU’ SRL in liquidazione 05195411003, in persona dei
liquidatori elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO
24, presso lo studio dell’avvocato SCAVUZZO GIUSEPPE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSTELLI LUCIANA
giusta procura a margine del ricorso;

– controrícorrente –

Data pubblicazione: 28/02/2014

avverso la sentenza n. 110/37/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 17/05/2010, depositata
il 10/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 16822 sez. MT – ud. 05-02-2014
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 16822/11

Ricorrente: Roma Capitale
Controricorrente: soc. Media Più srl. in liquidazione

abusiva,
Ordinanza
Svolgimento del processo

1. Roma Capitale, già Comune di Roma, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della
commissione tributaria regionale del Lazio n. 110/37/10, depositata il 10 giugno 2010, con la quale essa dichiarava estinto il giudizio per definizione agevolata, sicchè l’opposizione a suo tempo
proposta dalla società NDP Advertising srl., successivamente denominata con la ragione sociale di Media Più, contro la cartella di
pagamento, scaturita dal mancato pagamento del canone del 1998 per
gli spazi autorizzati, nonché da numerosissimi avvisi di accertamento per l’anno 2003 per gli altri occupati abusivamente, tutti
relativi alla tassa di pubblicità, veniva ritenuta parzialmente
fondata in primo grado. Quella cartella era stata emessa a seguito
di numerosissimi avvisi di accertamento, che erano divenuti definitivi, perché non tempestivamente impugnati, mentre alcuni altri
erano stati ritenuti legittimi a seguito del rigetto dei relativi
ricorsi. In particolare il giudice di secondo grado osservava che
la contribuente aveva presentato istanza di definizione della controversia nel corso del giudizio, la quale sarebbe stata concordata con l’ente impositore, come indicato dalla medesima. La Media
Più resiste con controricorso.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorr

de-

duce violazione di norme di legge e regolamento, e cioè la Delibera del Consiglio comunale n. 31 del 2009, in quanto la CTR non
considerava che soltanto il pagamento di quanto dovuto, ed in par1

Oggetto: impugnazione cartella pagamento canone e pubblicità

2

ticolare per intero, poteva determinare la definizione del processo, previa attestazione della regolarità del procedimento, e non
invece la semplice proposizione dell’istanza da parte della contribuente intimata.
Il motivo è fondato. Invero il giudice di appello non indicava

chiusura della lite da parte della contribuente, senza che questa
avesse dimostrato il pagamento di tutti i tributi dovuti, ed in
particolare avesse prodotto l’attestazione della regolarità del
medesimo da parte dell’ente impositore, giusta le disposizioni di
cui agli artt. 5 e 6 della DCC. n. 31/2009. Infatti, com’è noto,
in tema di condono fiscale, la dichiarazione di estinzione del
giudizio per chiusura della lite ai sensi dell’art.16 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, è subordinata, come previsto dal comma
ottavo di tale disposizione, all’attestazione da parte dell’Ufficio della regolarità della domanda di definizione e del pagamento
integrale di quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la eventuale produzione, da parte del contribuente, di documenti comprovanti l’avvenuta presentazione dell’istanza di condono ed il versamento della somma dovuta (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 230?8 d
30/10/2009, Ordinanza n. 21559 del 15/11/2004).
Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta otivata in
modo adeguato e giuridicamente corretto.
3. Quanto alle censure proposte dalla controricorrente avverso
la decisione della CTR, va rilevato che si tratta sostanzialmente
di impugnazione inammissibile, sia perché non svolta nella forma
di ricorso incidentale, sia soprattutto giacché le prime sono generiche, poiché la parte non ha riportato i singoli tratti del ricorso in appello, né dell’atto di controdeduzioni, con la conseguenza che si configura il vizio di mancanza di autosufficienza.
4. Ne discende che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a quo”,
il quale dovrà attenersi al suindicato principio di diritto, posto

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le ragioni, per le quali riteneva regolare il procedimento di

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che la causa non può essere decisa nel merito, atteso che occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc.
5. Quanto alle spese dell’intero giudizio,

esse saranno rego-

late dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia,
anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 5 febbraio 2014.

La Corte

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