Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4796 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. I, 26/02/2010, (ud. 27/10/2009, dep. 26/02/2010), n.4796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di

Rienzo 271, presso l’avv. Gigliotti Giacomo, rappresentato e difeso

dall’avv. Marchese Domenico Antonio, del Foro di Lamezia Terme,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Reggio Calabria, n. 5976

cron., in data 27 novembre 2006, nel procedimento iscritto al n.

76/05 E.R.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 ottobre 2009 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. Russo Rosario G., che ha concluso chiedendo che la

Corte, in gradato subordine, con ordinanza disponga la trattazione

del ricorso in pubblica udienza, difettando l’evidenza decisoria che

legittima il rito camerale; con sentenza accolga il ricorso medesimo,

nella parte in cui lamenta la mancata applicazione del criterio di

computo della riparazione economica quale dettato dalla Corte di

Strasburgo; con ordinanza, previa delibazione della non manifesta

infondatezza e della rilevanza della sollevata questione di

legittimità costituzionale, sospenda il giudizio e trasmetta gli

atti alla Corte Costituzionale, affinchè esamini, in punto di

criterio di calcolo dell’equa riparazione, la compatibilità della L.

n. 89 del 2001, art. 2 con l’art. 111 Cost., comma 2, e art. 117

Cost., in rapporto all’art. 6 della Convenzione per i diritti

dell’uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi

dell’art. 380 bis c.p.c, la seguente relazione, comunicata al

Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti:

” IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. A.M. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 27 novembre 2006, con il quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del menzionato ricorrente della somma di Euro 6.300,00, a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di due processi penali, successivamente riuniti, promossi a suo carico rispettivamente il 2 dicembre 1995 e il 21 novembre 1997 e definiti con sentenza del Tribunale di Messina pronunciata il 16 luglio 2004, depositata il 22 gennaio 2005 e divenuta irrevocabile il 21 marzo 2005; 1.1. il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

OSSERVA

2. la Corte di appello di Reggio Calabria ha accolto la domanda nella misura di Euro 6.300,00, avendo accertato una durata del processo superiore di sei anni, due mesi e quattro giorni al termine ragionevole;

3. il ricorrente ha censurato il decreto impugnato, denunciando violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e lamentando che la Corte di appello abbia seguito un criterio di riparazione del danno difforme dai criteri della Corte Europea, facendo riferimento, per quanto riguarda la determinazione della durata, soltanto alle annualità di ingiustificato ritardo anzichè alla complessiva durata del processo presupposto, e per non aver applicato sulla base di calcolo dell’indennizzo l’incremento di Euro 2.000,00 in considerazione della rilevante posta in gioco;

4. le doglianze appaiono manifestamente infondate; infatti, relativamente al mancato computo del ritardo con riferimento alla durata dell’intero processo, anzichè ad ogni anno di superamento del termine ragionevole, è vincolante per il giudice nazionale, il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo (Cass. 2005/21597;

2008/14); inoltre, per quanto riguarda il mancato riconoscimento di un indennizzo ulteriore di Euro 2.000,00 in ragione della rilevante posta in gioco, deve ritenersi che ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della citata L. n. 89 del 2001, non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione di detto ulteriore indennizzo, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la controversia abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass. 2006/9411;

2008/6898), considerato peraltro che, nel caso di specie, la Corte di appello ha determinato l’ammontare della riparazione, tenendo espressamente conto delle circostanze del caso concreto e della prodotta documentazione e quindi del grado di concreta rilevanza del giudizio;

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati al punto 4., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”; B) osservato che il Pubblico Ministero ha formulato le conclusioni scritte precisate in epigrafe e che il ricorrente ha depositato memoria, con la quale, rimettendosi al giudizio del collegio per quanto riguarda il mancato computo del ritardo con riferimento alla durata dell’intero processo, anzichè ad ogni anno di superamento del temine ragionevole, ha insistito nella censura per il mancato riconoscimento di un indennizzo ulteriore di Euro 2.000,00 in considerazione della straordinaria rilevanza della posta in gioco e comunque per avere la Corte di merito seguito un criterio di liquidazione dell’indennizzo non conforme ai parametri quantitativi stabiliti dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo;

rilevato altresì che deve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., l’inammissibilità della produzione documentale effettuata dal Pubblico Ministero nell’adunanza della camera di consiglio, in quanto non attinente alla nullità del decreto impugnato, nè all’ammissibilità del ricorso o del controricorso;

B1) ritenuto che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione ex art. 380 bis c.p.c.;

osservato in particolare che, con riferimento alle conclusioni del Pubblico Ministero, questa Corte, con orientamento costante, ha espresso il seguente principio di diritto: “In tema di equa riparazione conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, la valutazione equitativa dell’indennizzo a titolo di danno non patrimoniale è soggetta, per specifico rinvio contenuto nella L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848), al rispetto delle Convenzione medesima, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo (la cui inosservanza configura violazione di legge), e, dunque, per quanto possibile, deve conformarsi alle liquidazioni effettuate in casi similari dalla predetta Corte Europea, la quale (con decisioni recentemente adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004) ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000 ed Euro 1.500 per anno la base di partenza per la quantificazione di tale indennizzo. La precettività, per il giudice nazionale, di tale indirizzo non concerne tuttavia anche il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo: mentre, infatti, per la CEDU l’importo come sopra quantificato va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante il terzo comma, lettera a), della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole. Detta diversità di calcolo, peraltro, non tocca la complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, e, dunque, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionale assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione Europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima (art. 111 Cost., comma 2, nel testo fissato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2)” (Cass. 2005/8568;

2006/9175; 2006/9411);

B2) considerato altresì che questa Corte ha ancor più recentemente affermato che “In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a), nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’equa riparazione, rileva soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il termine di ragionevole durata, non essendo ravvisabile alcuna violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in riferimento alla compatibilità con gli impegni internazionali assunti dall’Italia mediante la ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali. Infatti, qualora sia sostanzialmente osservato il parametro fissato dalla Corte EDU ai fini della liquidazione dell’indennizzo, la modalità di calcolo imposta dalla norma nazionale non incide sulla complessiva attitudine della legislazione interna ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto in argomento, non comportando una riduzione dell’indennizzo in misura superiore a quella ritenuta ammissibile dal giudice Europeo; diversamente opinando, poichè le norme CEDU integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello subcostituzionale, dovrebbe valutarsi la conformità del criterio di computo desunto dalle norme convenzionali, che attribuisce rilievo all’intera durata del processo, rispetto al novellato art. 111 Cost., comma 2, in base al quale il processo ha un tempo di svolgimento o di durata ragionevole, potendo profilarsi, quindi, un contrasto dell’interpretazione delle norme CEDU con altri diritti costituzionalmente tutelati” (Cass. 2009/10415);

ritenuto pertanto che le conclusioni del Pubblico Ministero debbano essere disattese in quanto difformi dagli enunciati principi, pienamente condivisi dal collegio, che meritano conferma in questa sede, non essendo stati addotti nuovi argomenti che inducano ad un riesame della questione;

B3) osservato altresì che, con riferimento alle argomentazioni svolte dal ricorrente in memoria, nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice nazionale, pur non potendo ignorare i criteri applicati in casi simili dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, ha comunque facoltà di apportare, motivatamente e non irragionevolmente, le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, le quali, peraltro, non possono fondare la decisione di liquidare somme che non siano in relazione ragionevole con quella – tra i 1000 e i 1500 Euro – accordata dalla predetta Corte negli affari consimili (Cass. 2006/24356; 2007/2254); che nella specie, la Corte di appello, nel liquidare l’indennizzo nella misura di Euro 1.000,00 circa per ciascun anno di durata non ragionevole, si è attenuta a tale principio facendo riferimento ai parametri CEDU, sia pure nella misura minima, ed ha comunque disposto, a titolo di ulteriore indennizzo del danno non patrimoniale, la pubblicazione del decreto di condanna su di un giornale quotidiano, a spese dell’Amministrazione intimata, fermo restando che non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione di un ulteriore indennizzo di Euro 2.000,00 in ragione della rilevante posta in gioco, spettando al giudice del merito valutare se in concreto la controversia abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass. 2006/9411;

2008/6898; 2009/16289);

B4) ritenuto pertanto che le argomentazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, con condanna del ricorrente, secondo il principio della soccombenza, al pagamento delle spese processuali da liquidarsi come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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