Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4796 del 24/02/2017

Cassazione civile, sez. trib., 24/02/2017, (ud. 19/12/2016, dep.24/02/2017),  n. 4796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. PICCIALLI Patrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20805/2012 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI

102, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALE RUSSO, giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 237/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 13/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2016 dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

udito per il controricorrente l’Avvocato BACOSI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di controllo effettuato nei confronti di R.M., per l’anno di imposta 2005, dal quale emergeva che l’1 dicembre 2005 il contribuente aveva acquistato un immobile sito in (OMISSIS) dalla MAGISTE REAL ESTATE spa per un prezzo pari ad Euro 1.800.000,000, l’Agenzia delle Entrate di Palestrina procedeva alla rideterminazione sintetica del reddito ai fini IRPEF D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, pari ad Euro 360.000,00, a fronte di un reddito dichiarato pari ad Euro 16.719,00, che comportava il recupero di maggiore IRPEF, oltre interesse e sanzioni, per complessivi Euro 309.040,00.

La CTR di Roma con la sentenza impugnata, confermava quella di primo grado, che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento in atti, e confermava la legittimità dell’avviso in atti.

In particolare, i giudici hanno escluso il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, ritenuta congrua D.P.R. n. 600 del 1979, ex art. 42, con riferimento alla quantificazione del maggior reddito ivi operata.

Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso R.M. articolando sei motivi.

Con il primo deduce la nullità della sentenza per violazione delle norme in materia di motivazione degli atti tributari di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la motivazione era gravemente lacunosa e inidonea a consentire la verifica di correttezza dei calcoli effettuati dall’Ufficio in sede di rettifica del reddito dichiarato dal contribuente. In particolare si rileva che nell’avviso di accertamento era richiamato con riferimento al periodo d’imposta 2004 il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate contenente l’aggiornamento delle tabelle dei coefficienti di capacità contributiva applicabili per i periodi d’imposta precedenti.

Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, lamenta la nullità della sentenza per violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., per non aver tenuto conto che in riferimento ai coefficienti di capacità contributiva utilizzati in sede di accertamento era fatto riferimento al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia sopra indicato.

Con il terzo motivo, strettamente connesso ai primi due, si duole della nullità della sentenza per insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riguardo alla medesima questione relativa ai coefficienti utilizzati.

Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza per erronea applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, comma 3 e art. 24, per avere il giudicante ritenuto irrituali ed inammissibili le difese svolte dal contribuente, che affermava di avere acquistato l’immobile con denaro del figlio S., come accertato dalle indagini svolte dalla G.F. in merito alla contestazione di operazioni fittizie di compravendita immobiliari compiute da quest’ultimo. Si deduce, in particolare, che la Commissione di secondo grado aveva qualificato come inammissibili le difese svolte dal contribuente nella memoria illustrativa depositata in data 13.11.2009 nel corso del giudizio di primo grado – facenti riferimento agli esiti delle indagini svolte dalla G.F. senza considerare che il processo verbale di contestazione in essa richiamato era stato già menzionato nel ricorso in primo grado e ad esso allegato, oltre che indicato nell’elenco degli allegati al ricorso.

Con il quinto motivo si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 2700 c.c., per aver pretermesso ogni valutazione del PVC da cui emergeva come la Guardia di Finanza fosse pervenuta alla conclusione che l’operazione di compravendita di cui all’avviso, ancorchè fittizia, secondo i militari, avesse comportato l’impiego di fondi provenienti esclusivamente dal figlio dell’acquirente.

Con il sesto motivo, strettamente connesso al quarto e quinto, lamenta la insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non aver valorizzato le prove diverse dalle dichiarazioni del figlio del contribuente, in particolare il convincimento espresso dai militari procedenti nel genitori dell’indagato nel dicembre 2005 erano state pagate con denaro dell’indagato.

Ha resistito con controricorso l’Amministrazione contestando i motivi e concludendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

I primi tre motivi, strettamente connessi, meritano trattazione congiunta.

Le censure sono infondate, non sussistendo alcuna delle violazioni contestate, come dimostrato, all’evidenza, dalla circostanza che il contribuente è stato posto nelle condizioni di svolgere una circostanziata difesa in merito alla pretesa fiscale, anche con riferimento ai criteri di valutazione adottati.

Come rilevato dall’Ufficio, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 5/4/2005, erroneamente richiamato nell’avviso di accertamento, in quanto riferito agli anni di imposta 2002-2003, non ha inciso sulla legittimità del provvedimento adottato sulla base di criteri correttamente enunciati nella stessa parte motiva.

Nello stesso senso, il riferimento contenuto nella sentenza impugnata al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 17/5/2005, contenente l’aggiornamento dei coefficienti di capacità contributiva applicabili ai fini dell’accertamento sintetico per il periodo d’imposta in contestazione, non è configurabile quale violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, trattandosi di un rinvio alla corretta “fonte” dei predetti criteri, già correttamente enunciati nell’avviso impugnato, sia pure con erroneo riferimento ad altro provvedimento dell’Agenzia.

Ciò che rileva, ai fini di escludere il vizio di motivazione dell’avviso impugnato è, come correttamente rilevato dai giudici di merito, che il provvedimento impositivo è stato sufficientemente motivato con quanto esposto a proposito dell’incremento patrimoniale costituito dall’acquisto dell’immobile avvenuto nel 2005, come dimostrato dalla circostanza che l’importo del reddito determinato sinteticamente in Euro 360.000,00 era esattamente la quinta parte del prezzo dell’immobile,come previsto dell’art. 38 citato, comma 5.

Gli ultimi tre motivi sono fondati.

I motivi sono strettamente connessi in quanto tutti rivolti a contestare, anche dal punto di vista processuale, la valutazione operata dai giudici di merito sulla prova contraria offerta dal contribuente in merito all’asserita (da parte dell’Ufficio) disponibilità da parte del medesimo del denaro occorso per l’acquisto dell’immobile.

La Commissione di secondo grado, in conformità al primo giudice, ha ritenuto che la produzione documentale allegata alla memoria del 13/11/2009 (in particolare, il PVC della Guardia di Finanza di violazione della normativa antiriciclaggio elevato nei confronti di R.S. in data 5 settembre 2006) integrasse motivi aggiunti in violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 24 e violasse il disposto dell’art. 23, comma 3, stesso decreto.

Tale impostazione non è condivisibile.

Va rilevata, innanzitutto, l’inconferenza del richiamo al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, comma 3, che riguarda l’onere di contestazione che fa capo al convenuto e non la posizione del soggetto ricorrente.

Ed è infondato anche l’altro profilo attinente all’asserita violazione dell’art. 24 del medesimo decreto.

L’Ufficio ha dedotto che la memoria era diretta ad introdurre una nuova versione del fatto, secondo la quale l’acquisto immobiliare era un’operazione fittizia per coprire l’immissione del denaro da parte del contribuente nella disponibilità della venditrice MAGISTE REAL ESTATE spa.

L’eccezione è infondata.

La memoria del 13/11/2009 non conteneva l’allegazione di alcun fatto nuovo.

L’esame degli atti processuali ha consentito di verificare che il PVC, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, era già stato allegato al ricorso introduttivo, con il quali il contribuente assumeva, in conformità a quanto dedotto in sede precontenziosa, che il prezzo dell’acquisto dell’immobile era stato versato direttamente dal proprio figlio alla società cedente, così realizzandosi una liberalità indiretta e non un contratto di donazione.

Nello stesso ricorso si faceva riferimento alla circostanza che in ogni caso, anche a voler negare la natura liberale di detta attribuzione, la causa di detto trasferimento poteva essere qualificata di natura fiduciaria per schermare la reale proprietà dell’immobile.

Con la indicata memoria il contribuente ha così ribadito la sua tesi originaria secondo la quale l’acquisto immobiliare del (OMISSIS) era stato realizzato con denaro riconducibile al figlio, rimarcando che tale versione dei fatti, già avvalorata dalle dichiarazioni rese dal figlio, aveva trovato riscontro nell’attività di indagine condotta dalla Guardia di Finanza.

Si tratta, all’evidenza, di una replica in chiave difensiva alla eccezione dell’Agenzia che sosteneva la necessità della forma scritta della liberalità o comunque la prova dei bonifici bancari.

Non vi è stata, pertanto, una modifica dell’oggetto del giudizio, che è ammessa nel processo tributario con la presentazione di motivi aggiunti D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24, comma 2, solo nel caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Commissione: ipotesi non ricorrente nel caso in esame.

Nello stesso senso sono fondati i motivi con i quali è stata dedotta l’omessa valutazione da parte dei giudici di merito del PVC della Guardia di Finanza da cui emergeva con chiarezza che l’operazione di compravendita di cui all’avviso era fittizia ed aveva comportato l’impiego di contanti provenienti esclusivamente dal figlio del contribuente.

Nessuna valutazione di tale atto è stata formulata dai giudici di merito, che si sono limitati a dichiarare l’infondatezza dell’appello in quanto gli unici indizi forniti dal contribuente a sostegno della propria tesi erano le dichiarazioni rese da lui stesso e dal figlio, non assurgenti a rango di prova.

Per le ragioni esposte, rigettati i primi tre motivi, vanno accolti il quarto, quinto e sesto motivo, con riferimento ai quali la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che giudicherà uniformandosi ai principi di diritto esposti e provvederà anche a regolare fra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il quarto, quinto e sesto motivo; rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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