Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4796 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 23/02/2021), n.4796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7228-2019 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, V. AUGUSTO AUBRY

1, presso lo studio dell’avvocato BRUNO MOSCARELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO ORLANDO;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7173/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 20/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

PELLECCHIA ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.V. convenne in giudizio Assicurazioni Generali S.p.A., nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per il sinistro occorso in data nell’ottobre 2019. Espose che mentre percorreva a piedi la via di casa venne colpita da uno scooter non identificato che, facendola cadere a terra, le causò lesioni al piede ed alla caviglia.

Si costituì Generali Italia S.p.a. contestando la domanda attorea.

Articolati i mezzi istruttori ed escussi i testi, il Giudice di Pace con sentenza n. 15539/2017 rigettò la domanda per difetto di prova del fatto storico.

2. C.V. ha proposto appello lamentando l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7173 del 20 luglio 2018 ha confermato la pronuncia di primo grado. In particolare il Tribunale ha osservato che il fatto si era verificato il 28 ottobre 2009 ma la messa in mora era dell’ottobre 2011 senza essere preceduta da alcuna denuncia; che sia nel referto del pronto soccorso che nella cartella clinica non vi era alcun riferimento ad un incidente stradale ma ad un semplice sbandamento; che le dichiarazioni dei testi risultavano inattendibili e contradditorie alla luce delle risultanze documentali.

3. Avverso tale pronuncia C.V. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116c.p.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5 In particolare si duole del fatto che il giudice dell’Appello non avrebbe considerato che il “referto di pubblica sicurezza” fa piena prova di quanto dichiarato dal paziente al medico di turno ma non prova la veridicità e l’esattezza delle dichiarazioni rese dal paziente che possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge. Sostiene altresì che il Tribunale non avrebbe interpretato correttamente le dichiarazioni rese della C. al pronto soccorso dell’ospedale CTO poichè le stesse, sebben confuse, dovevano essere considerate tenendo conto delle condizioni psico-fisiche della danneggiata.

Inoltre il giudice non avrebbe valutato adeguatamente il contenuto dei referti dell’ambulatorio di traumatologia prodotti.

5. Il ricorso è inammissibile.

Le censure avanzate dal ricorrente, infatti, si sostanziano in una rivalutazione dei fatti di causa, che rientrano nel sovrano apprezzamento del giudice di merito e sono sottratte al sindacato del giudice di legittimità, potendo, quest’ultimo limitarsi a verificare che la sentenza impugnata risulti lineare e scevra di vizi logico-giuridici. Orbene, nel caso di specie il Tribunale ha valutato singolarmente ciascun mezzo istruttorio (e cioè le testimonianze; il referto di pronto soccorso; la cartella clinica cfr. pag. 7-9 della sentenza) ed ha poi fornito una motivazione esaustiva ed adeguata delle ragioni per le quali ha ritenuto il materiale probatorio, nel suo insieme, insufficiente a dimostrare le dinamica del sinistro: si tratta di una valutazione che rientra nel giudizio autonomo del giudice di merito e che non può essere oggetto di critica in questa sede.

6. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

7. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

 

 

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