Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4795 del 28/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4795 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 16734-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti contro
LEONARDI PIETRO;

– intimato avverso la sentenza n. 173/34/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA del 22/03/2010, depositata il
26/04/2010;

Data pubblicazione: 28/02/2014

v
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATO

BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 16734 sez. MT – ud. 05-02-2014
-2-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 16734/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimato: Pietro Leonardi

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Sicilia, sez. stacc. di Catania, n.
173/34/10, depositata il 26 aprile 2010, con la quale, rigettato
l’appello del concessionario società Serit Sicilia Spa. contro la
decisione di quella provinciale, l’opposizione di Pietro Leonardi,
inerente alla cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione
a ruolo di altra metà dell’imposta Iva ed interessi per l’anno
1994, veniva accolta. Tale atto esecutivo era stato emesso dopo
che l’impugnazione del prodromico avviso di accertamento era stata
rigettata, ed esso perciò era divenuto definitivo. In particolare
il giudice di secondo grado osservava che già era stata spiccata
altra diversa cartella, con cui si pretendeva il pagamento di una
parte, e cioè la metà, dell’imposta a seguito di iscrizione

a

ruolo provvisoria in pendenza di giudizio, definito con una pronuncia con cui si riteneva che il chiesto condono fosse stato regolare col pagamento del 25%, e ciò con la sentenza della CTP n.
144 del 23.4.2008, e pertanto nessun ulteriore debito gravava più
sul contribuente. Leonardi non si è costituito.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ric rente deduce violazione di norma di legge, in quanto la CTR non considerava che il condono enunciato nella sentenza n. 144 del 23.4.2008
atteneva all’ipotesi disciplinata dall’art. 12 L. n. 289/02, mentre invece quello in argomento riguardava l’altra fattispecie disciplinata dall’art. 16 della stessa. Inoltre quella sentenza era

Oggetto: impugnazione cartella pagamento,

2

stata gravata di appello, e quindi non era definitiva, consider ndo poi che i carichi fiscali erano differenti.
Il motivo è inammissibile sia per genericità che per at nenza
a questione di mero fatto, peraltro diverso. Invero la ricorrente
non ha riportato il tratto specifico della sentenza n. 144 del

anche se tuttavia il giudice di appello, ancorché con motivazione
abbastanza sintetica, osservava che quel condono atteneva invece
proprio all’ipotesi prevista dall’art. 16 di quella legge, e non
all’altro ipotizzato dall’ente. Si tratta peraltro anche di accertamento in fatto, per il quale semmai andava esperito il ricorso
per revocazione ex art. 395, n. 4 cpc.
3. Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna
statuizione, stante la mancata attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2014.

23.4.2008 della CPT, riguardante il tipo di benefico applicato,

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