Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4795 del 01/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4795 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Musa JARJU, elettivamente domiciliato in Roma, presso La
Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e
difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.to
Giuseppe Tana che dichiara voler ricevere le comunicazioni
relative al processo al fax n. 0873/367481 e alla p.e.c.
giuseppe.tana@pec.ordineavvocativasto.it ;
– ricorrente –

nei confronti di
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –

la ■ A?
2017

avverso la sentenza della Corte di appello de L’Aquila,
emessa il 28 marzo 2017 e depositata il 6 aprile 2017, RG
n. 1210/2016;

Data pubblicazione: 01/03/2018

Rilevato che
1.

La Corte di appello de L’Aquila, con sentenza
n.586/2017, ha dichiarato inammissibile il gravame
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale della stessa
città in data 1 giugno 2016 con la quale è stata respinta

cittadino gambiano Musa Jarjiu.
2.

Ha rilevato la Corte distrettuale che l’appello è stato
proposto con atto di citazione notificato nel termine di
trenta

giorni

dalla

comunicazione dell’ordinanza

impugnata mentre la causa è stata iscritta a ruolo in
data 20 luglio 2016 e cioè dopo il decorso del predetto
termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 702
quater c.p.c. Ha ritenuto la Corte di appello che, ai
sensi dell’art. 21 comma 1 del decreto legge n. 13/2017
al procedimento si applica la disciplina prevista
dall’art.19 comma 9 del decreto legislativo n. 150/2015
che prevede la proposizione con ricorso dell’appello
avverso le decisioni del Tribunale in materia di
protezione internazionale e conseguentemente fa
decorrere la pendenza della lite dal momento del
deposito del ricorso in cancelleria. Ne deriva, secondo la
Corte distrettuale, che, qualora l’appello venga
proposto erroneamente con citazione anziché con
ricorso, la verifica della tempestività dell’impugnazione
2

la domanda di protezione internazionale proposta dal

deve essere effettuata con riferimento al momento in
cui la citazione notificata viene depositata in cancelleria
per la relativa iscrizione a ruolo e non con riferimento
alla data di notifica della citazione in appello. Nella
specie ha rilevato quindi la intempestività dell’appello

in relazione alla natura della controversia e alla
incertezza giurisprudenziale sul punto decisivo della
controversia.
3. Ricorre per cassazione il sig. Musa Jadiu con un unico
motivo di impugnazione con il quale deduce violazione
o falsa applicazione dell’art. 702 quater c.p.c. in
relazione all’art. 19 comma 9 del decreto legislativo n.
150 del 1 settembre 2011 come modificato dall’art. 27
comma 1 lett. g del decreto legislativo n.142 del 18
agosto 2015. Secondo il ricorrente la dizione “ricorso”
usata dal legislatore in sede di modifica dell’art. 19
citato ad opera del d.lgs n. 142/2015 non comporta una
modifica dell’art. 702 quater c.p.c. quanto alla forma di
proposizione dell’appello per la sola materia della
protezione internazionale ma ha solo la funzione di
indicare la durata del procedimento di appello in
materia di protezione internazionale dal momento della
sua introduzione la cui forma resta ancorata alla
disposizione generale pacificamente interpretata dalla
3

che ha dichiarato inammissibile compensando le spese

giurisprudenza nel senso della proposizione con
citazione e non con ricorso.
Ritenuto che

4.

Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte è

17420 del 13 luglio 2017 e 23938 del 12 ottobre 2017)
nell’affermare che l’appello, proposto ex art. 702-quater
c.p.c., avverso la decisione del tribunale reiettiva della
domanda volta al riconoscimento della protezione
internazionale deve essere introdotto con citazione, e
non con ricorso, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs
n. 142 del 2015, atteso che il riferimento al “ricorso in
appello” di cui all’art. 27, comma 1, lett. f), di
quest’ultimo è volto a regolare i tempi e non la forma di
introduzione del giudizio di secondo grado, sicché la
tempestività del gravame va verificata calcolandone, in
-bespeit. oteP
ogni caso, V-termine di trenta giorni gialla data di
notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata.
5.

Va pertanto accolto il ricorso con conseguente
cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte
di appello de L’Aquila che, in diversa composizione,
deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

4

ormai costante (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 ordinanze nn.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte di appello de L’Aquila che, in
diversa composizione, deciderà anche sulle spese del

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20
dicembre 2017.
Il Presidente
Andrea Scaldaferri

presente giudizio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA