Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4794 del 28/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4794 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 13038-2011 proposto da:
CENTRO CERAMICHE DE SIMONE SNC 01217230661, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso lo studio
dell’avvocato DEL FEDERICO LORENZO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ROSA LAURA giusta procura a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001;

– intimata avverso la sentenza n. 32/2/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di L’AQUILA del 15/3/2010,
depositata il 22/03/2010;

Data pubblicazione: 28/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 13038 sez. MT – ud. 05-02-2014
-2-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. 13038/11

Ricorrente: società Centro Ceramiche De Simone snc.
Intimata: agenzia entrate

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. La società Centro Ceramiche De Simone snc. propone ricorso
per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della
commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 32/02/10, depositata il 22 marzo 2010, con la quale essa rigettava l’appello della
medesima contro la decisione di quella provinciale, sicchè
l’opposizione relativa al provvedimento di rigetto dell’istanza,
inerente allo sgravio in autotutela della cartella di pagamento
dell’Iva ed Irap per l’anno 2003, veniva respinta. In particolare
il giudice di secondo grado osservava che l’iscrizione a ruolo e
l’emissione

dell’atto

esecutivo

erano

conseguenza

diretta

dell’avviso di accertamento, già notificato in precedenza
all’interessata, che tuttavia non l’aveva impugnato, divenendo
perciò esso esecutivo. Né l’istanza di revoca del medesimo in autotutela poteva comportare il dedotto silenzio-assenso, sicchè ormai i presupposti dell’imposizione e dell’iscrizione a ruolo non
potevano essere posti più in discussione, trattandosi peraltro di
un provvedimento – quello del rigetto in autotutela – non impugnabile autonomamente, posto che l’avviso di accertamento non era atto emesso su istanza di parte, ma d’ufficio, e quindi non è previsto alcun silenzio-assenso in tale ipotesi, mentre nemmeno la cartella era stata impugnata. L’agenzia delle entrate non ha sv lto
alcuna difesa, mentre la ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

2. Con entrambi i motivi addotti a sostegno del ricorso, e che
possono esaminarsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione, la ricorrente deduce violazione di norme di legge, anche di
1

Oggetto: impugnazione provvedimento rigetto sgravio imposte,

2

rango costituzionale, in quanto la CTR non considerava che
l’amministrazione era tenuta a rispondere a fronte dell’istanza di
revoca dell’avviso di accertamento in autotutela, e che il relativo silenzio equivaleva ad accoglimento di essa, con la conseguenza
che la cartella non poteva essere emessa.

un provvedimento – quello di rigetto dello sgravio in autotutela
relativo alla cartella – non previsto tra gli atti passibili di
impugnazione, se non per vizi propri, senza che surrettiziamente
possano proporsi censure contro l’atto impositivo prodromico, ormai divenuto definivo, pena la indeterminata messa in discussione
della pretesa azionata con l’avviso di accertamento e l’incertezza
dei rapporti tributari. Inoltre – “ad abundantiam” – esso è del
tutto infondato, posto che il giudice di secondo grado esattamente
osservava che alcun silenzio-assenso poteva mai essersi form o
per la revoca in autotutela di quell’atto, emesso d f
3. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
4. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luo
statuizione, stante la mancata attività difensiva de
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2014.

alcuna
timata.

I motivi sono inammissibili, perché il gravame ha ad oggetto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA