Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4794 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

G.G., rappresentato e difeso, giusta delega a margine del

controricorso, dagli Avv.ti Pietrosanti Luca Maria, Pietrosanti

Angelo e Pietrosanti Mario Lauro, elettivamente domiciliato in Roma,

Piazzale Clodio n. 8 presso lo studio dell’Avv. Michele De Luca;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 1108/39/2005 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 39, in data

23/11/2005, depositata il 09 giugno 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

13 gennaio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Uditi, altresì, l’Avv. Giuseppe Albenzio, dell’Avvocatura Generale

dello Stato, per l’Agenzia, nonchè l’Avv. Michele De Luca, per il

contribuente;

Sentito il Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso iscritto al n. 22605/2007 R.G., è stata chiesta la cassazione della sentenza n. 1108/39/05, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione Staccata di Latina n. 39, il 23.11.2005 e DEPOSITATA il 09.06.2006.

Con tale decisione, la Commissione di merito, pur ritenendo legittimo l’avviso di accertamento induttivo,, ha respinto, nel merito, l’appello dell’Agenzia Entrate, ritenendo errata la valorizzazione delle rimanenze e la quantificazione dei ricavi, sulla base delle allegazioni del contribuente, “recepiti dai primi giudici”, tenuto conto di aspetti peculiari del caso e, segnatamente, dei prezzi di vendita considerati, della mancata valorizzazione degli sconti praticati nel periodo di maggiore vendita, nonchè dell’assenza di contestazioni dell’Agenzia.

Con l’impugnazione di che trattasi, che riguarda avviso di accertamento, relativo ad IVA per l’anno 1995, l’Agenzia deduce insufficiente motivazione su fatto decisivo e controverso, sostenendo l’erroneità della decisione, per non avere considerato che le incongruenze legittimanti il maggior accertamento erano state tratte dai dati e dagli elementi desumibili dalla documentazione fiscale del contribuente.

Con memoria 21.04.2010 ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni.

Il contribuente – intimato, giusto controricorso e successiva memoria, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza della CTR, come si evince dalla inequivoca correlazione tra parte motiva e dispositivo, dopo avere ritenuto fondato, e sostanzialmente accolto, il motivo di appello con cui l’Agenzia Entrate censurava la decisione di prime cure, in punto legittimità dell’accertamento, motivato per relationem a p.v. della Guardia di Finanza, ha rigettato il gravame proposto dall’Agenzia medesima, avendo rilevato che l’appellante Agenzia non aveva fatto oggetto di contestazione (Cass. n. 1540/2007, n. 5488/2006, n. 2273/2005) e di specifica impugnazione l’altra ratio decidendi che sosteneva la decisione di primo grado, secondo la quale la procedura di determinazione delle rimanenze, e quindi dei maggiori ricavi tassati, era a ritenersi illegittima, non solo per non essere stata dimostrata l’inattendibilità delle scritture contabili, essendo stato rilevato “che nessuna ripresa a tassazione ha riguardato i costi, e che quindi la contabilità della ditta esaminata è risultata corretta”, ma, soprattutto, perchè i rilievi del contribuente “recepiti dai primi giudici”, non erano stati contestati, dovevano, quindi, ritenersi in base al principio di non contestazione, acclarati positivamente (Cass. n. 1540/2007, n. 5488/2006, n. 2273/2005) e, in base alle verifiche dello stesso Giudice di appello, “trovavano piena conferma”.

In buona sostanza, i Giudici di merito di primo e secondo grado, hanno concordemente ritenuto che, nel caso, non solo la contabilità era regolarmente tenuta, ma, pure, che le giustificazioni del contribuente in ordine alla riscontrata differenza tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dai dati parametrici, erano idonee a superare ogni presunzione.

Ciò posto, rileva il Collegio, che correttamente i Giudici di secondo grado non hanno accolto l’appello dell’Agenzia avverso la sentenza di primo grado, avendo rilevato che lo stesso muoveva censure solo alla statuizione relativa alla legittimità o meno dell’accertamento, ma non anche all’altra ratio decidendi, relativa all’erroneità della procedura di determinazione della maggior pretesa fiscale. La circostanza che la CTR nel dispositivo abbia, poi, “respinto l’appello” e non abbia utilizzato la rituale formula dell’inammissibilità, non può ritenersi sostanzialmente rilevante, in presenza di una carenza preclusiva dell’ulteriore corso dell’impugnazione, stante il venire meno dell’interesse alla relativa coltivazione, per definitività della decisione impugnata.

Il ricorso in esame, come anzi detto, propone censure, che aggrediscono la precitata seconda ratio della decisione di primo grado (Cass. n. 21490/2005, n. 24591/2005), che, però, avrebbero dovuto essere formulate avverso la decisione della CTP e che, non essendo state ritualmente ed idoneamente prospettate con l’appello, restano precluse in questa sede (Cass. n. 16360/2004, n. 7918/2004, n. 9687/2003).

Con il ricorso di appello, in vero, veniva criticata solo la prima (relativa al difetto di motivazione dell’accertamento ed alla relativa legittimità) delle due distinte “rationes decidendi”, – ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata -e non anche la seconda, basata sulla erroneità della “procedura di determinazione delle rimanenze e quindi dei maggiori ricavi tassati”;

ciò stante, essendo la parte appellante tenuta ad impugnarle entrambe, il gravame avverso la decisione di primo grado andava, come detto, dichiarato inammissibile, per mancata impugnazione della seconda ratio, tenuto conto che tale omissione determinava il passaggio in giudicato della sentenza e, quindi, la carenza di interesse alla relativa impugnazione sulla base di altri motivi, al cui accoglimento non poteva, comunque, conseguire l’annullamento dell’impugnata decisione, che sarebbe, comunque,. sopravvissuta sulla base della ratio non criticata (Cass. n. 21490/2005, n. 24591/2005, n. 5553/1981, n. 3236/1985).

Osserva, altresì, il Collegio che il mezzo risulta comunque, formulato in spregio, al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte, in sede di ricorso per cassazione, “ha l’onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sè tutti gli elementi che diano al Giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti ed alle risultanze processuali” (Cass. n. 849/2002, n. 2613/2001, n. 9558/1997), tenuto, peraltro, conto del fatto che, nel caso, i giudici di appello non hanno applicato principi contrari a quelli desumibili dalle norme denunciate, reputando legittimo l’avviso di accertamento, ma errata, sulla base della documentazione esaminata, la quantificazione del maggior reddito accertato.

Nel caso, tenuto conto della correttezza, sotto il profilo logico formale, della motivazione, basata, essenzialmente, sull’erroneità del procedimento “di determinazione dei presunti ricavi non contabilizzati (prezzi di vendita da cartellino anzichè depurati dello sconto praticato) nonchè sul fatto che l’attività di abbigliamento si sostanzia maggiormente nei periodi dei saldi e delle vendite promozionali con forti ribassi, che abbattono notevolmente il ricarico applicato”, il mezzo non risulta formulato in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale, in quanto l’Agenzia si limita a ribadire che, il fatto rilevante e decisivo per dare una diversa soluzione alla causa, va ravvisato nel fatto che gli elementi (costo della merce venduta e percentuale di ricarico) utilizzati per giungere al maggior accertamento, erano quelli stessi offerti dalle dichiarazioni del contribuente, ma non offre concreti elementi per contrastare l’argomentazione svolta dai Giudici di appello, – sul piano logico-formale corretta – i quali, come anzi evidenziato, hanno ritenuto erroneo il procedimento di determinazione del maggior reddito, non già sulla base di una difformità quantitativa della merce, tra gli elementi dichiarati e quelli accertati, bensì, esclusivamente, per non avere considerato che il ricarico da applicare, nei periodi dei saldi e delle vendite promozionali, era inferiore a quello applicato, quale conseguenza, per un verso, del fatto che, proprio in tali periodi veniva venduto il maggior quantitativo di merce e, sotto altro aspetto, del minor prezzo praticato in tali circostanze.

Con il mezzo, in definitiva, si prospetta la necessità di una diversa valutazione degli elementi in atti, già esaminati e diversamente valutati dai Giudici di merito, senza offrire nuovi e concreti elementi, in ipotesi idonei a giustificare un diverso decisum (Cass. n. 5767/1999, n. 8028/1998, n. 5537/1997, (Cass. 8 n. 9368/2006, n. 1014/2006, n. 22979/2004).

Conclusivamente, il ricorso va rigettato, per inammissibilità dei motivi.

Le spese del giudizio, avuto riguardo alla complessità delle questioni esaminate, vanno compensate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA