Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4794 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. I, 26/02/2010, (ud. 05/02/2009, dep. 26/02/2010), n.4794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15305-2006 proposto da:

S.R., SC.FR., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA A. BERTOLONI 12, presso lo studio dell’avvocato LUDOVICI RODOLFO

(avviso via fax 0862/410237) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

C.A., C.D., SC.DI., SOCIETA’

IMMOBILIARE SAN SALVO (già SABAM Società anonima bonifica agraria

delle martinelle) Srl;

– intimati –

avverso la sentenza n. 936/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

12.7.05, depositata il 19/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/02/2009 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

Riccardo FUZIO che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c., per

l’accoglimento del ricorso, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 19 ottobre 2 005, in riforma della sentenza del tribunale di L’Aquila del 29 giugno 2002, che ha rigettato la domanda dell’amministrazione finanziaria dello Stato, diretta a ottenere, nei confronti di C.A. e D. e rispetto a Di. e Sc.Gi. e alla società SABAN, la dichiarazione di demanialità di un’area del comune di (OMISSIS), ha accolto la domanda è, pertanto, ha dichiarato la demanialità dell’area, dichiarando altresì Sc.Di. tenuto all’evizione nei confronti di C.D., nonchè S. R. e Sc.Fr., quali eredi di Sc.Gi., tenuti all’evizione nei confronti di Sc.Di..

S.R. e Sc.Fr. hanno proposto ricorso per cassazione, al quale resiste l’amministrazione finanziaria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deducendo la violazione dell’art. 331 c.p.c., i ricorrenti denuncia la nullità dell’atto d’appello perchè notificato soltanto ad alcuni degli eredi di Sc.Gi., e cioè ad essi ricorrenti, e non anche agli altri coeredi Ev. e Sc.Ma..

2. Il ricorso è manifestamente fondato.

E’ principio pacifico che, in caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi per tutta la durata del giudizio in una situazione di litisconsorzio necessario, per ragioni di ordine processuale, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguenza che ove l’impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte defunta, il giudice d’appello deve ordinare, anche d’ufficio, a pena di nullità, l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti degli altri coeredi, anche quando manchi la successione nel diritto posto a fondamento della domanda. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata con rinvio alla corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione affinchè provveda all’integrazione del contraddittorio, liquidando anche le spese di questo giudizio.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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