Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4794 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 06/12/2019, dep. 24/02/2020), n.4794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FEDERICO Guido – Presidente –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18340/2016 proposto da:

D.G.D.D., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Degli Scipioni 153, presso lo studio dell’avvocato Blasi Fabio,

rappresentata e difesa dall’avvocato Quadruccio Paolo, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimenti (OMISSIS) Snc, Fallimento (OMISSIS) Snc e soci

illimitatamente responsabili, in persona del Curatore Fallimentare

E.A., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi

dall’avvocato Nicola Piscopo, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 648/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 22/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2019 da Dott. FIDANZIA ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Nicola Piscopo per i controricorrenti, che ha

chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato, a norma della L. Fall., art. 101, in data 15.2.2007 D.G.D.D. ha presentato innanzi al Tribunale di Lanciano istanza di insinuazione al passivo dei fallimenti (OMISSIS) s.n.c. e (OMISSIS) s.n.c..

La ricorrente ha premesso di aver contratto matrimonio, in regime di comunione legale, con D.Q., poi dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Lanciano del 6 maggio 1997 e, dunque, aveva dedotto lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi ex art. 191 c.c.

La signora D.G. ha, altresì, dato atto di aver precedentemente promosso un procedimento di divisione dei beni ex art. 191 c.c. nei confronti della Curatela dei predetti Fallimenti giudizio poi definito con le sentenze della Corte d’Appello di L’Aquila n. 135 del 2003 e 96 del 2006 passate in giudicato – nell’ambito delle quali è stato accertato il suo diritto di credito relativo alla manodopera e ai materiali impiegati nella costruzione dei beni realizzati in costanza di matrimonio sul fondo di proprietà esclusiva dell’altro coniuge.

La signora D.G. ha chiesto quindi l’insinuazione allo stato passivo dei predetti fallimenti in prededuzione, o in subordine, in privilegio, del credito ex art. 192 c.c. dell’importo di Euro 890.800 pari alla metà del valore dei beni sopra individuati (quantificato in Euro 637.366,18), oltre al risarcimento dei danni quantificati in Euro 200.000,00.

Il Tribunale di Lanciano ha rigettato la domanda, rilevando che la sentenza della Corte d’Appello di l’Aquila non conteneva alcun accertamento in favore della ricorrente del credito di cui era stata chiesta l’insinuazione allo stato passivo, limitandosi ad osservare che la tutela del coniuge non proprietario del suolo operava non sul piano reale, bensì su quello meramente obbligatorio, rimanendo a carico della ricorrente l’onere di fornire la prova della provenienza del denaro o dei beni utilizzati per la costruzione del fabbricato sul suolo di proprietà esclusiva del coniuge fallito.

La Corte d’Appello di l’Aquila, con sentenza del 22 giugno 2016, ha rigettato l’appello proposto dalla signora D.G., confermando pienamente l’impostazione del giudice di primo grado sia nell’interpretazione della sentenza passata in giudicato sia nello stabilire la ripartizione dell’onere della prova in ordine alla provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto dei materiali impiegati nella costruzione del fabbricato sul suolo di proprietà esclusiva del coniuge fallito.

Avverso questa pronunzia la signora D.G. ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a sette motivi.

La Curatela dei Fallimenti (OMISSIS) snc e (OMISSIS) snc. si è costituita in giudizio con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la signora D.G. deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente attribuito carattere incidentale all’affermazione della sussistenza di un diritto di credito a favore dell’odierna ricorrente.

2. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi.

Va osservato che, come ricostruito dalla sentenza impugnata, il Giudice d’Appello, nel giudizio avente ad oggetto lo scioglimento della comunione legale tra coniugi (per effetto del fallimento del marito) e sfociato nella sentenza, ormai passata in giudicato, n. 135/2003, nell’escludere in modo perentorio che il coniuge non proprietario vantasse alcun diritto reale sui beni immobili costruiti sul suolo di esclusiva proprietà del marito, si è limitato ad affermare che l’altro coniuge poteva, al limite, invocare il riconoscimento di un diritto di credito.

In particolare, è stato evidenziato che nessun riconoscimento del diritto di credito – espresso e tacito – fosse stato compiuto nella predetta sentenza n. 135/2003, tanto è vero che la stessa non conteneva nel dispositivo alcuna statuizione riguardante il presunto diritto di credito rivendicato dalla sig.ra D.G..

Nel percorso argomentativo sopra descritto, il giudice d’appello ha riportato uno stralcio della sentenza n. 135/2003, nella quale si legge (a pag. 7) testualmente che ” quanto alle costruzioni realizzate su terreni di proprietà esclusiva del coniuge dell’attrice, quest’ultima poteva vantare un mero diritto di credito, da far valere nei confronti della massa fallimentare con le debite forme unitamente ad eventuali altri crediti da essa allegati” e che (a pag. 10) “la tutela del coniuge non proprietario del suolo opera non sul piano del diritto reale bensì su quello meramente obbligatorio. Principio esteso a tutte le altre variegate fattispecie ipotizzabili che vanno dalla ristrutturazione di un edificio o un appartamento alla trasformazione delle colture di un fondo, al rimboschimento, ai lavori di miglioramento ed abbellimento. In tutti questi altri casi, espressamente contemplati dalla disposizione sull’accessione ed aventi a base la stessa ratio normativa, non è posto in discussione il principio dell’acquisto per accessione con la conseguenza che l’incremento del bene personale di uno dei coniugi esclude qualsiasi ipotesi di comunione di diritti reali e fa sorgere soltanto un diritto di credito in favore dell’altro coniuge della stessa comunione”.

3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta (ex art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione ed errata applicazione dell’art. 177 c.c., lett. a), art. 195 c.c., u.c. e art. 935 c.c. e art. 374 c.p.c. per la mancata applicazione del principio dell’automatismo dell’acquisizione dei beni in comunione legale.

4. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta (ex art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione ed errata applicazione degli artt. 3,29 e 7 Cost. e della L. n. 847 del 1929, art. 24 nonchè degli artt. 143,144 e 147 c.c., degli artt. 17,20,21 e 47CEDU e dell’art. 374 c.p.c..

Lamenta la ricorrente che la Corte di merito fatto prevalere la “logica proprietaria e tipicamente individualista” del principio di accessione sulla logica comunitaria caratterizzante la nuova riforma del diritto di famiglia del 1975 e (avendo) fatto incombere l’onere di provare l’acquisto congiunto dei materiali per la costruzione sul coniuge non proprietario.

5. Con il quarto motivo è stata dedotta (ex art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione e/o errata applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 177 c.c., art. 195 c.c., u.c., art. 2697 c.c. e art. 179 c.c. per non avere ritenuto che gravasse sulle procedure dimostrare la provenienza personale del denaro impiegato nell’acquisto dei beni mobili incorporati al suolo e non aver giudicato conformemente alla pronuncia della Cass. Sez. Un. 22755/2009.

6. I motivi dal secondo al quinto, da esaminarsi unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono infondati.

E’ orientamento consolidato di questa Corte che il principio generale dell’accessione posto dall’art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista “ipso iure” al momento dell’incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l’acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un’apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l’art. 177 c.c., comma 1, hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest’ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all’onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell’onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese a tal fine. (Cass. n. 28258/2019; Cass. n. 27412/2018; n. 16670/2013; n. 20508/2010).

Questa Corte ha quindi più volte affermato il principio che è onere del coniuge non proprietario del suolo dimostrare che le somme di denaro utilizzate per l’acquisto dei materiali impiegati per la realizzazione del fabbricato costruito sopra il predetto suolo siano di sua provenienza o provengano dalla comunione legale, non potendosi in alcun modo presumere tale provenienza.

Nè, d’altra parte, è, all’uopo, pertinente l’argomento – portato all’attenzione della Corte dalla ricorrente nel secondo motivo di ricorso – relativo alla inapplicabilità della c.d. presunzione muciana di cui al vecchio testo della L. Fall., art. 70, che così recitava: “i beni che il coniuge del fallito ha acquistato a titolo oneroso nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento si presumono di fronte ai creditori, salvo prova contraria, acquistati con denaro del fallito e si considerano di proprietà di lui” onde “il curatore è legittimato ad apprendere il possesso”.

In primo luogo, la Corte d’Appello di L’Aquila, nella sentenza impugnata, non ha mai sostenuto di riportarsi alla suddetta “presunzione muciana” nel decidere il ricorso.

Inoltre, la prospettazione della ricorrente, secondo cui vi sarebbe una sorta di presunzione di provenienza dalla comunione legale del contributo all’acquisto dei materiali impiegati per la costruzione sul ruolo di proprietà esclusiva di un solo coniuge, non può certo trarsi dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di “presunzione muciana” (Cass. n. 2272/1996, citata proprio dalla ricorrente), la quale aveva, viceversa, affermato il principio (opposto) che la presunzione di cui al previgente L. Fall., art. 70 “contrasta con il principio di effettività degli acquisti personali”.

Orbene, la costruzione realizzata sul suolo di proprietà di uno dei coniugi, in virtù del principio dell’accessione di cui all’art. 394 c.c., rientra proprio tra gli acquisti di natura personale, con la conseguenza che non si può presumere alcun automatismo in ordine alla provenienza dalla comunione legale del denaro per l’acquisto dei materiali.

Alla luce di quanto sopra illustrato, la ricorrente non può vantare alcun diritto di credito – pari alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione – risultando dalla ricostruzione della sentenza impugnata che la stessa non solo non ha dedotto, ma non ha neppure fornito alcun elemento di prova idoneo a ritenere che le spese per la costruzione fossero state sostenute con denaro della comunione o suo personale.

Infine, questa Corte non può certo pervenire alla soluzione interpretativa auspicata dalla ricorrente sulla base di quanto da quest’ultima affermato a pagina 19 del ricorso, secondo cui “il principio di automatismo della caduta in comunione dei beni mobili in parola e dell’onere della prova in capo a controparte si evince pure dalla recente pronuncia conforme delle Sezioni Unite della S.C. n. 22755/2009 ai punti 4.3, 4.4 e 4.5”.

In proposito, tale richiamo è del tutto inconferente.

Difatti, nella pronuncia in questione, le Sezioni unite hanno affrontato la questione in ordine al valore da dare al consenso di un coniuge all’esclusione di un acquisto immobiliare dalla comunione ex art. 179 c.c., comma 2, ove l’immobile acquistato non rientri tra i beni personali elencati dall’art. 179 c.c., comma 1.

La quaestio iuris aveva tratto origine da un contrasto sorto in seno alla giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura e agli effetti dell’atto con il quale una persona coniugata in regime di comunione legale dichiarava di consentire all’esclusione della comunione stessa.

Se talune decisioni avevano ritenuto che il consenso all’esclusione di un bene dalla comunione legale avesse natura negoziale, in modo tale che, una volta manifestato, fosse idoneo ad impedire la caduta in comunione anche di beni che personali non erano, altre decisioni, per converso, avevano ritenuto che il consenso avesse natura di mero atto giuridico ricognitivo, con la conseguenza che non avrebbe mai potuto mai impedire l’esclusione dalla comunione di beni personali.

Appare icto oculi come la questione e la relativa soluzione prospettata nella sentenza non afferisca in alcun modo al caso de quo, ove nessun consenso, espresso o tacito, è stato manifestato dalla coniuge odierna ricorrente.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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