Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4794 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 23/02/2021), n.4794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18497-2019 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIUSEPPE ANTONIO PEZZIMENTI, SEBASTIANO MARCO

PANELLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza 4134/20 R.G. del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,

depositata il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

M.D. conveniva in giudizio il Ministero della giustizia, della L. 26 luglio 1975, n. 354, ex art. 35 ter, esponendo di essere stato detenuto tra il 1991 e il 2011 e chiedendo che venisse accertato il grave pregiudizio subito a seguito della violazione dell’art. 3 C.E.D.U. nei periodi in cui era stato ristretto presso varie Case circondariali, con condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, correlati al descritto stato di inumana detenzione;

il Ministero della giustizia, costituendosi eccepiva, per quanto ancora qui rileva, la compensazione con il credito per le allegate spese di mantenimento in carcere, non riscosse;

il Tribunale accoglieva in parte la domanda, dichiarando il credito compensato con le maggiori spese di mantenimento in parola;

avverso questa decisione ricorre M.D. formulando un motivo;

resiste con controricorso il Ministero della giustizia.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1243 c.c., poichè il Tribunale avrebbe errato nello statuire la compensazione, atteso che il controcredito opposto non avrebbe potuto considerarsi certo prima della definizione del procedimento di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6, che può concludersi con la remissione del debito;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

il ricorso è fondato;

questa Corte (Cass., 02/07/2018, n. 17277, Cass., 03/08/2018, n. 20528, Cass., 06/12/2018, n. 31552, Cass., 29/01/2019, n. 23560, p.3.4.) ha chiarito che in linea di principio nulla osta a che il credito indennitario vantato dal detenuto per aver subito un trattamento inumano o degradante si estingua per compensazione con un controcredito vantato nei suoi confronti dall’amministrazione, non ricorrendo una delle ipotesi in cui la compensazione, ai sensi dell’art. 1246 c.c., è preclusa;

nondimeno, indipendentemente dalla questione se il controcredito dell’amministrazione maturato per il mantenimento del detenuto in carcere dia luogo a un caso di compensazione propria, ovvero di c.d. compensazione impropria, traendo fonte entrambi i rispettivi crediti dalla detenzione, sta di fatto che il credito per il mantenimento è suscettibile di compensazione solo ove dotato, anzitutto, del carattere della certezza;

posto, infatti, che si è in presenza di compensazione cd. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d’ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria, che, per operare, postula l’autonomia dei rapporti e l’eccezione di parte, resta fermo che, così come la compensazione propria, anche quella impropria può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possiede il requisito della certezza (cfr. Cass., Sez. U., 15/11/2016, n. 23225, Cass. 23 marzo 2017, n. 7474);

l’art. 188 c.p. stabilisce che: “Il condannato è obbligato a rimborsare all’erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili”;

la L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 2, poi, dispone che: i) il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si effettua ai termini degli artt. 145,188,189 e 191 c.p. e art. 274 c.p.p.; ii) sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti e il corredo; iii) il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due terzi del costo reale; il Ministro della giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, sentito il Ministro per il tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica; ciò detto:

il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 5, testo unico sulle spese di giustizia, elenca tra le spese ripetibili anche quelle di mantenimento dei detenuti;

l’art. 227 ter dello stesso testo prevede che il recupero sia effettuato con riscossione mediante ruolo “entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l’espiazione in istituto”;

l’art. 6 dello stesso testo prevede un’ipotesi di remissione del debito, che il detenuto può invocare se si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta: istanza, questa, che può essere proposta “fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso”;

fintanto che l’amministrazione non abbia agito per il recupero e non si sia consumata la facoltà dell’interessato di chiedere la remissione, neppure può dirsi che il credito concernente le spese di mantenimento sia effettivamente sussistente;

il credito in discorso, in definitiva, non può, nel giudizio introdotto a norma della L. n. 354 del 1975, art. 35-ter, comma 3, essere opposto in compensazione per la sua intrinseca incertezza, salvo detta incertezza non sussista per essersi consumata la menzionata facoltà;

in tal senso questa Corte già si è pronunciata in sede penale, affermando che, in materia di rimedi conseguenti alla violazione dell’art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, il Ministero della giustizia, convenuto in giudizio dal detenuto per il risarcimento dei danni patiti a causa delle condizioni di detenzione, non può opporre in compensazione ex art. 1243 c.c., il credito maturato verso il medesimo detenuto per le spese di mantenimento, trattandosi di un credito che non è certo ed esigibile prima della definizione del procedimento previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6, che può concludersi anche con la remissione del debito (Cass. pen. 10 ottobre 2017, n. 13377);

ciò esime dall’osservare che la L. n. 354 del 1975, art. 35-ter, comma 3, è stato introdotto al fine di attribuire al detenuto una “compensazione appropriata” (v. Corte EDU, sentenza 16 settembre 2014 in causa Stella c. Italia), la quale rimarrebbe pregiudicata, nella sua effettività, qualora il trattamento risarcitorio – o meglio indennnitario, come chiarito da Cass., Sez. Un., 8 maggio 2018, n. 11018 – riservato dalla norma al detenuto fosse destinato a operare nei limiti della compensazione con il controcredito dell’a mministrazione;

non risultando alcun contrasto di giurisprudenza sul punto, deve escludersi la rimessione alle Sezioni Unite sollecitata dalla difesa erariale;

nella fattispecie non è stato allegato, nè nel merito nè in questa sede, da parte dell’amministrazione, il fatto costitutivo dell’eccezione di compensazione così ricostruito, sicchè la stessa non poteva essere statuita;

non essendo necessari ulteriori accertamenti questa Corte può pronunciarsi nel merito;

spese compensate atteso il progressivo consolidarsi della nomofilachia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione la decisione impugnata, e, pronunciando nel merito, rigetta l’eccezione di compensazione sollevata dal Ministero della giustizia, confermando nel resto la pronuncia del Tribunale di Reggio Calabria del 27 novembre 2018. Spese compensate per l’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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