Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4794 del 11/03/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4794 Anno 2016
Presidente: RAGONESI VITTORIO
Relatore: DE CHIARA CARLO

SENTENZA
sul ricorso 22464-2014 proposto da:
MBAYE TAHIR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
CARSO 23, presso lo studio dell’avv. MARIO ANTONIO
ANGELELLI, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al
ricorso;
– ricorrente nonché contro
PREFETTURA BRESCIA, MINIS’1ERO DELL’INTERNO
80185690585;
– intimati –

Data pubblicazione: 11/03/2016

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di BRESCIA,
depositato il 06/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito l’avv. ARTURO SALERNI, per delega dell’avv. ANGELELLI.

1. — Il Giudice di pace di Brescia ha respinto il ricorso del sig.
Tahir Mbaye, cittadino senegalese, avverso il decreto di espulsione
emesso dal Prefetto il 6 novembre 2008 ai sensi dell’art. 13, comma 2,
lett. a), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Il sig.Mbaye ha proposto ricorso per cassazione con due motivi,
cui non ha resistito l’autorità intimata.
La causa, esaminata in camera di consiglio su relazione ai sensi
dell’art. 380 bis c.p.c. che ipotizzava l’inammissibilità del ricorso per
tardività, è stata dal Collegio rimessa alla pubblica udienza non
sussistendo i presupposti per la trattazione col rito camerale.
CONSIDERATO
2. — Il ricorso è ammissibile. E’ stato infatti presentato
all’ufficiale giudiziario, per la notifica, il 16 settembre 2014, a fronte
della pubblicazione del provvedimento impugnato avvenuta il 6
dicembre 2013; dunque non è tardivo, poiché trova qui applicazione il
termine annuale di decadenza ai sensi dell’art. 327 c.p.c. nel testo
anteriore alla novella di cui alla 1. 18 giugno 2009, n. 69 (che lo ha
ridotto a sei mesi), essendo il giudizio iniziato in data anteriore
all’entrata in vigore di tale legge.
3. — Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione
di norme di diritto, si censura la statuizione del Giudice di pace
secondo cui l’espulsione era legittima non rilevando l’esistenza, sul
passaporto del ricorrente, di un visto d’ingresso rilasciato dall’autorità
Ric. 2014 n. 22464 sez. M1 – ud. 27-10-2015
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PREMESSO

diplomatica francese, dato che tale visto non era stato esibito al
momento dell’espulsione stessa. Si osserva che invece la sussistenza di
quel visto era decisiva, poiché la sua esistenza smentiva la ragione per
la quale l’espulsione era stata intimata, ossia l’ingresso clandestino nel
territorio italiano, essendo stato invece del tutto regolare l’ingresso del

per Parigi — da cui aveva raggiunto Milano in treno — come era stato
dimostrato tramite la produzione in giucli7io anche di copia dei biglietti
di viaggio.
4. — Il motivo è fondato.
Il Giudice di pace, infatti, ha errato nel ritenere che il
passaporto, recante il visto d’ingresso, dovesse essere esibito
necessariamente prima dell’espulsione. Vero è, invece, che nel giudizio
introdotto con il ricorso avverso il provvedimento espulsivo il giudice
ordinario ha piena cognizione dei fatti di causa, che può e deve
accertare anche grazie alla produzione di prove non esibite a suo
tempo all’autorità amministrativa, secondo le regole generali valevoli
per i giudizi davanti a tale giudice finalizzati appunto, grazie alla
pienezza del contraddittorio e del diritto di difesa, a correggere
eventuali lacune o errori del procedimento amministrativo.
5. — Il secondo motivo di ricorso, con cui, denunciando
violazione dell’art. 7 della direttiva 115/2008/CE sui rimpatri, si
lamenta la mancata concessione di un termine tra i 7 e i 30 giorni per la
partenza volontaria dell’espulso, resta assorbito nell’accoglimento del
primo motivo.
6. — Il provvedimento impugnato va in conclusione cassato con
rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di
diritto sopra enunciato al § 4 ed esaminerà, quindi, il passaporto

Ric. 2014 n. 22464 sez. M1 – ud. 27-10-2015
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ricorrente in area Schengen: con volo da Dakar per Lisbona e quindi

recante il visto di cui si è detto, nonché la restante documentazione
prodotta dal ricorrente.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.

secondo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese
al Giudice di pace di Brescia in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma il 27 ottobre 2015
Il Consigliere relatore

Il Presid

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il

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