Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4794 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4794 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 29055-2016 proposto da:
SANIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA n. 2, presso lo
studio dell’avvocato FAIS PLACIDI, rappresentata e difesa
dall’avvocato FABIO POZZI;
– ricorrente contro
LANZONE SEI S.R.L.;
– intimata avverso la sentenza n. 1814/2015 della CORTE D’APPELLO di
BARI, emessa il 22/09/2015;

Data pubblicazione: 01/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
ANTONIO GENOVESE.

La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 1814 del 2015
(pubblicata 1’11 dicembre 2015), in accoglimento dell’appello
proposto dalla Lanzone Sei srl, nella qualità di assuntore del
concordato fallimentare della CE.DI. Puglia scan, ha riformato
la sentenza del Tribunale di quella stessa città che aveva
respinto la domanda revocatoria proposta dalla Curatela
fallimentare della CE.DI. Puglia scan l verso la Saggese snc,
successivamente incorporata da Sama srl, per alcuni
pagamenti, effettuati dalla fallita – nel periodo sospetto (così
come calcolato, anche in rapporto alla consecuzione del
fallimento alla procedura di concordato preventivo cui la
società CE.DI. era stata in un primo momento ammessa) – alla
incorporata Saggese, risultando la prova della scíentia
decoctionis, con addebito delle spese.
Secondo la Corte territoriale, per quanto rileva, la prova della
scientia decoctionis della accipiens era ricavabile: a) dalle
modalità non più regolari dei pagamenti, riferiti a importi non
corrispondenti alle fatture, peraltro scadute, e dal divieto di
accettazione di pagamenti postdatati da parte degli autisti della
società creditrice; b) dall’esistenza di un eccesso di
indebitamento verso i fornitori, già prima della riunione dei
creditori, e dall’utilizzo di assegni in bianco, incassati oltre un
mese dopo la loro spedizione; c) dalla continuità dei rapporti
tra le parti, essendo la Saggese una fornitrice abituale della
fallita ed essendo operative nello stesso ambito territoriale
(Bitonto, l’una; Capurso, l’altra).
La ricorrente assume, di contro, con due censure che
lamentano errori in diritto e in motivazione, la portata
esclusivamente indiziaria del ragionamento svolto dalla Corte
territoriale, tuttavia priva del carattere della gravità, precisione
e concordanza, sicché sarebbe mancata la prova della scientia
decoctionis, che era a carico della curatela (e oggi
dell’assuntore del concordato).
Il Collegio condivide la proposta di definizione della
controversia notificata alle parti costituite nel presente
procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni
critiche.
Ric. 2016 n. 29055 sez. M1 – ud. 14-12-2017
-2-

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Le doglianze proposte dalla ricorrente, al di là del loro nomen
iuris, tendono ad una inammissibile richiesta di riesame delle
risultanze ed alla valutazione probatoria degli elementi emersi
nel corso della fase di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del
2014), considerato che i requisiti della gravità, della precisione
e della concordanza dei fatti integranti la prova per
presunzione, devono essere ricavati in relazione al complesso
degli indizi, perciò soggetti ad una valutazione globale, e non
già svolta in via atomistica, con riferimento singolare a
ciascuno di questi (Sez. 3 – , Sentenza n. 12002 del 2017).
Alla inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali
(che si liquidano come da dispositivo) e l’affermazione dei
presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte,
Dichiara inammissibile il ricorso e c.ondanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi C
4.100,00, di cui C 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali
ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. I, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-11
sezione civile della Corte di cassazione, il 14 dicembre 2017.
Il Presidente
Magda Cristiano

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