Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4793 del 28/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4793 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 12891-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona

del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
TRAGNI BRIGIDO;

– intimato avverso la sentenza n. 16/15/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI del 18/2/2010, depositata il
24/03/2010;

Data pubblicazione: 28/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE /

BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 12891 sez. MT – ud. 05-02-2014
-2-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 12891/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimato: Brigido Tragni

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Puglia n. 16/15/10, depositata il 24
marzo 2010, con la quale, rigettato l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione di Brigido
Tragni, inerente al provvedimento di irrogazione di sanzione per
indebito rimborso dell’Iva, relativa all’anno 2000, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che la
sanzione da applicare non doveva essere quella riguardante il mancato o ritardato pagamento d’imposta, bensì l’altra più lieve,
concernente la omessa restituzione del questionario inviato, anche
perché una cartella di pagamento era stata emessa nel frattempo
nei confronti di Tragni, che non l’aveva impugnata, e pertanto una
duplice applicazione della sanzione non poteva riteners l ittima. Il contribuente non si è costituito.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che non si trattava in realtà di irregolarità formale, inerente alla mancata risposta al questionario
trasmesso, bensì di illecito fiscale sostanziale, dal momento che
il contribuente aveva ottenuto il rimborso dell’Iva senza averne
mai dimostrato il possesso dei presupposti, e ciò nemmeno in sede
contenziosa, sicchè aveva ottenuto il medesimo senza titolo, e ciò
equivaleva a omesso o ritardato pagamento di quanto poi avrebbe
dovuto restituire. Né la doppia applicazione della sanzione poteva

Oggetto: opposizione provvedimento irrogazione sanzione,

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configurarsi, atteso che la cartella di pagamento non atteneva alla medesima, ma unicamente all’Iva e agli interessi.
Il motivo è fondato, atteso che in realtà non si trattava di
violazione di carattere formale, riguardante la mancata risposta
al questionario, ma di grave irregolarità sostanziale, concernente

rimborso, da parte di Tragni, sul quale evidentemente incombeva il
relativo onere della prova, tuttavia non assolto, con la conseguenza che l’ottenimento di esso senza titolo equivaleva al mancato o ritardato pagamento dell’imposta ex art. 13 D.lgs. n. 471/97,
peraltro senza che mai l’appellato avesse fornito la prova di essere in possesso del titolo giustificativo dell’ottenuto rimborso
stesso dell’imposta. Invero va pure osservato che in tema di violazioni amministrative tributarie, l’art. 13 del D.lgs. n. 471 del
1997 ha una portata generale, applicandosi come espressamen
dicato nel secondo comma, ad “ogni ipotesi di mancato pa
un tributo o di una frazione nel termine previsto”. Pertant ale
sanzione è applicabile anche nell’ipotesi di mancato o tardivo
versamento dell’Iva, mentre deve escludersi che possa determinarsi
un’ipotesi di cumulo di sanzioni ove sia stata richiesta anche
l’indennità di mora e gli interessi in concorso con la sanzione,
ai sensi dell’art. 3, quarto comma del D.lgs. n. 504 del 1995,
trattandosi di imposizioni di pagamento assolutamente infungibili
rispetto alle pretese sanzionatorie, perché giustificate da natura
e funzione esclusivamente e rispettivamente risarcitoria e reintegrativa, come nella specie (Cfr. anche Cass. Ordinanza n. 18140
del 04/08/2010, Sentenza n. 23517 del 2008).
Dunque su tali punti la sentenza impugnata non risulta motivata
in modo giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa
può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori
accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto di

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la mancata dimostrazione dei presupposti, onde giustificare il

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quello in opposizione della contribuente avverso l’atto di contestazione per irrogazione di sanzione.
4. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, mentre le altre di questo giudizio seguono la
soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata,
nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa

ecidendo
spese del

doppio grado, e condanna l’intimato al rimborso delle altre di
questo giudizio, che liquida in euro 3.000,00(tremila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 204,

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P.Q.M.

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