Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4793 del 26/02/2010
Cassazione civile sez. II, 26/02/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 26/02/2010), n.4793
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato
e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli
Avv. Gidoni Giulio, Morino Maria Maddalena, Iannotta Antonio e
Paoletti Nicolò, elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, via Barnaba Tortolini, 34;
– ricorrente –
contro
B.R., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in
calce al ricorso, dall’Avv. Adorno Giancarlo, elettivamente
domiciliato nello studio dell’Avv. Vianello Accorretti Valerio in
Roma, via Guido Reni, 2;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2547/05 depositata in
data 12 dicembre 2005.
Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. Destro Carlo, che ha concluso
per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, conclusioni
alle quali si è riportato, in camera di consiglio, il Sostituto
Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che B.R. propose opposizione avverso l’ordinanza- ingiunzione che gli era stata notificata dalla Polizia municipale di Venezia per violazione della legge della Regione Veneto 30 dicembre 1993, n. 63 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia), per avere effettuato, in data 8 agosto 2004, trasporto pubblico (in acque interne) di persone – cd. taxi acqueo – in servizio non di linea ed a scopo di lucro senza autorizzazione;
che si costituì il Comune, resistendo alla proposta opposizione ed in particolare invocando la natura fidefacente del verbale redatto dalla Polizia municipale, nel quale si leggeva che il B., nell’occasione, aveva imbarcato cinque turisti statunitensi in località (OMISSIS), trasportandoli lungo il tragitto (OMISSIS) – Hotel (OMISSIS), concordando con i passeggeri, al momento dell’imbarco, il corrispettivo di Euro 15 per l’intero percorso, come dichiarato dagli stessi passeggeri ai vigili verbalizzanti;
che, con sentenza depositata il 12 dicembre 2005, il Tribunale di Venezia ha accolto l’opposizione per mancanza di prove sufficienti della responsabilità dell’opponente (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma penultimo) e, per l’effetto, ha ordinato la restituzione all’opponente del natante oggetto di confisca;
che il Tribunale ha osservato che il trasporto acqueo de quo è pacificamente avvenuto, ma ha rilevato che il verbale della Polizia municipale, al pari dell’eventuale – e non disposta – escussione dei verbalizzanti, nulla di per sè è in grado di dimostrare in ordine al fine di lucro contestato al B., provando soltanto che il cittadino americano ebbe a rendere dichiarazioni in tal senso, la cui veridicità o meno non è dimostrabile mediante la mera allegazione e lettura del verbale;
che per la cassazione della sentenza del Tribunale il Comune ha proposto ricorso, con atto notificato il 18 gennaio 2007, sulla base di un motivo;
che l’intimato ha resistito con controricorso;
che in prossimità della camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Considerato che, preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dal controricorrente;
che, difatti, risulta dagli atti che la sentenza impugnata è stata depositata in cancelleria il 12 dicembre 2005 e che il ricorso per cassazione è stato notificato il 18 gennaio 2007;
che, applicandosi nella specie, in difetto di notificazione della sentenza impugnata, il termine lungo di un anno e 46 giorni – è ciò in applicazione del principio secondo cui la sospensione durante il periodo tra il 1 agosto ed il 15 settembre, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, opera anche per il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, stabilito per la proposizione delle impugnazioni dall’art. 327 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 2^, 21 ottobre 1976, n. 3713; Cass., Sez. 5^, 3 aprile 2003, n. 5201; Cass., Sez. 3^, 31 maggio 2006, n. 12993) -, l’impugnazione è da ritenere tempestiva;
che, passando al merito, con l’unico motivo il Comune ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma penultimo, nonchè carenza ed insufficienza di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;
che il motivo è manifestamente fondato;
che, in tema di sanzioni amministrative, le dichiarazioni di terzi raccolte dall’agente verificatore che procede all’accertamento della violazione ed alla contestazione dell’infrazione non hanno natura di testimonianza, bensì di mere informazioni acquisite nell’ambito dell’indagine amministrativa, le quali possono tuttavia concorrere a formare il convincimento del giudice, se confortate da altri elementi di prova;
che, nella specie, il Tribunale – investito dell’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione per l’illecito amministrativo di trasporto pubblico (in acque interne) di persone in servizio non di linea ed a scopo di lucro senza autorizzazione – ha negato qualsiasi valenza alle dichiarazioni del cittadino straniero raccolte dal pubblico ufficiale verbalizzante, con cui si riferiva che era stato pattuito il compenso di 15 Euro per il trasporto;
che, cosi decidendo, il Tribunale – violando la regola che impone al giudice di merito di formare il proprio convincimento sulla base della presa in considerazione dell’intero contesto di tutti gli elementi acquisiti al processo – ha omesso di attribuire valenza indiziaria a quelle dichiarazioni, e a valutarle alla luce degli elementi di riscontro emergenti dalle risultanze istruttorie, tenendo conto, in particolare: (a) del fatto che il predetto cittadino straniero e la sua famiglia furono colti dal verbalizzante a bordo del natante condotto dal B., e che quindi la dichiarazione fu resa dal terzo all’agente di polizia municipale sul luogo e nell’immediatezza del fatto; (b) del contegno extraprocessuale del presunto trasgressore: questi, al momento dell’accertamento eseguito dall’agente della Polizia municipale, ricevuta la contestazione dell’illecito, non dedusse alcunchè, a sostegno della natura gratuita o di cortesia del trasporto, per smentire quanto dichiarato dal turista in ordine alla pattuizione del compenso; (c) dell’elemento logico costituito dal dato di comune esperienza che, nella realtà del mercato turistico nella città di Venezia, è evenienza oltremodo rara (contraria all’id quod plerumque accidit) rinvenire persone disposte ad offrire gratuitamente il servizio di trasporto in favore dei turisti giunti a visitare la città;
che, accolto il ricorso, la causa deve essere rinviata al Tribunale di Venezia, che la deciderà in persona di diverso magistrato;
che il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Tribunale di Venezia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010