Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4793 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 06/12/2019, dep. 24/02/2020), n.4793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FEDERICO Guido – Presidente –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4402/2016 proposto da:

D.G.D.D., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Degli Scipioni 153, presso lo studio dell’avvocato Blasi Fabio,

rappresentata e difesa dall’avvocato Quadruccio Paolo, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Calcestruzzi D. Snc, Fallimenti (OMISSIS) Snc, in persona del

Curatore Fallimentare E.A., domiciliati in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dall’avvocato Nicola Piscopo, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 584/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 29/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2019 da Dott. FIDANZIA ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Nicola Piscopo per i controricorrenti, che ha

chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato, a norma della L. Fall., art. 101, in data 29.12.2006 D.G.D.D. ha presentato innanzi al Tribunale di Lanciano istanza di insinuazione al passivo dei fallimenti (OMISSIS) s.n.c. e Calcestruzzi D. s.n.c..

La ricorrente ha premesso di aver contratto matrimonio, in regime di comunione legale, con D.Q., poi dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Lanciano del 6 maggio 1997 e, dunque, aveva dedotto lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi ex art. 191 c.c..

La signora D.G. ha, altresì, dato atto di aver precedentemente promosso un procedimento di divisione dei beni ex art. 191 c.c. nei confronti della Curatela dei predetti Fallimenti giudizio poi definito con sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 135 del 2003 passata in giudicato – nell’ambito del quale era stato accertato il suo diritto sui beni costituenti comunione de residuo ex art. 178 c.c.. identificati dalle lettere da 1 A a 1D e da 2 A a 2 G dell’elenco dell’1.1.1999.

La signora D.G. ha chiesto quindi l’insinuazione allo stato passivo dei predetti fallimenti in predeuzione, o in subordine, in privilegio, del credito pari alla metà del valore dei beni sopra individuati (quantificato in Euro 637.366,18), oltre al risarcimento dei danni quantificati in Euro 200.000,00.

Il Tribunale di Lanciano ha rigettato la domanda osservando che i beni indicati nel ricorso ex art. 101 L. Fall. – identificati dalle lettere da 1 A a 1 D, da 2 Aa2Ge da 4 B a 4 G – erano di proprietà esclusiva delle società fallite, in quanto soggetti terzi, e non del socio, e che quindi la ricorrente poteva rivendicare tali beni solo dopo la chiusura della procedura fallimentare in ipotesi di assegnazione al coniuge fallito di alcuni beni eventualmente non liquidati.

La Corte d’Appello di l’Aquila, con sentenza depositata il 29.4.2015, ha rigettato l’appello proposto dalla signora D.G., rilevando che la sentenza della stessa Corte n. 135/03, ormai passata in giudicato, aveva escluso l’appartenenza alla comunione legale di tutti i beni di proprietà delle società fallite, soggetti diversi dal fallito. Nè all’esito della procedura fallimentare erano residuati beni immobili da potersi assegnare al fallito tornato in bonis.

Infine, la sentenza impugnata ha evidenziato che la predetta sentenza passata in giudicato della stessa Corte, nel pronunciare l’avvenuto scioglimento della comunione legale tra coniugi, aveva dichiarato che costituivano oggetto della comunione solo le quote di capitale della Sangrogas s.r.l. e le azioni della BPLS intestate a D. Q., titoli rispetto ai quali non era stata, tuttavia, proposta istanza di insinuazione allo stato passivo.

Avverso questa pronunzia la Signora D.G.D.D. ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi.

La Curatela dei Fallimenti (OMISSIS) snc e Calcestruzzi D. snc. si è costituita in giudizio con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, è stata dedotta (ex art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 143 c.c. e ss., artt. 178 e 192 c.c..

Si duole la ricorrente che la Corte d’Appello non ha comunque riconosciuto al coniuge dell’imprenditore fallito il diritto di insinuare al passivo un credito di importo pari alla metà del valore di quanto abbia formato oggetto di comunione de residuo anche qualora, all’esito della procedura, non esista nel patrimonio del fallito alcun bene (circostanza pacifica nel caso di specie).

2. Con il secondo motivo è stata dedotta (ex art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione ed errata applicazione degli artt. 52 e ss. L. Fall..

Censura la ricorrente che la Corte territoriale ha ritenuto che la dichiarazione di fallimento privi il fallito della proprietà dei beni conferiti nella società in nome collettivo (trasferendoli agli organi fallimentari o ai terzi creditori), così impedendo al coniuge in regime di comunione legale dei beni l’insinuazione allo stato passivo del socio di snc/coniuge fallito per il credito derivante dalla comunione legale.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta (ex art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione ed errata applicazione dell’art. 177, lett. b e c e art. 178 c.c. e L. Fall., art. 42.

Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello non ha considerato che in caso di scioglimento, liquidazione e/o cessazione dell’attività di una società in nome collettivo, l’effetto dichiarativo della successiva divisione deve farsi risalire al momento di acquisto dei beni da parte della società in nome collettivo, posto che il fenomeno divisorio realizza solo una trasformazione dell’oggetto del diritto.

4. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., n. 3) degli artt. 2740, 2741 e 189 c.c..

Lamenta la ricorrente che il giudice d’appello non ha considerato nè che i creditori di una snc debbano tener conto della potenziale esistenza di creditori personali del singolo socio che vantino diritti reali di garanzia sui beni personali di quest’ultimo (in ossequio al principio generale di cui all’art. 2740 c.c.), nè della regola secondo cui nelle società in nome collettivo l’autonomia patrimoniale non è perfetta e, di conseguenza, la garanzia dei creditori sociali si estende sino al patrimonio di ciascun associato.

5. Con il quinto motivo si deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione degli artt. 192,195 e 189 c.c..

Sostiene la ricorrente la natura prededucibile o comunque privilegiata del credito del coniuge in bonis, e ciò in ossequio a quanto previsto dall’art. 189 c.c., comma 2, ultimo periodo, secondo cui “ai creditori particolari di uno dei coniugi (…), se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione”, nonchè dall’art. 190 c.c. secondo cui “i creditori (della comunione) possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi nella misura della metà del credito quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti”.

6. Tutti i motivi, da esaminarsi unitariamente in relazione alla stretta colleganza delle questioni tratte, sono inammissibili.

Condivide questo Collegio l’impostazione della sentenza impugnata secondo cui il passaggio in giudicato della sentenza n. 135 del 2003 – con la quale la Corte d’Appello di L’Aquila ha statuito che i beni elencati da 1 A a 1D e quelli da 2 A 2G ” appartengono rispettivamente, come da espressa precisazione contenuta nell’elenco medesimo, alla snc (OMISSIS) e alla snc Calcestruzzi D.” – precluda l’esame della questione di diritto sottoposta dalla ricorrente all’attenzione di questa Corte.

I beni cui ha fatto riferimento la sentenza passata in giudicato, dei quali è stata dunque accertata la titolarità esclusiva in capo alle società fallite, sono i medesimi per i quali la ricorrente ha proposto insinuazione tardiva del credito. Ne consegue l’impossibilità della ricorrente di far valere le proprie pretese creditorie sui beni predetti in ossequio al principio del ne bis in idem, che è volto ad evitare un’inutile “duplicazione” dei procedimenti e a garantire la certezza del diritto.

E’, infatti, orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui ” il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) – che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso – si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell’ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia. Pertanto, l’accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell’azione (soggetti, “causa petendi” e “petitum”), secondo l’interpretazione della decisione affidata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove immune da vizi logici e giuridici ” (Cass. Sez. Un. 6689/1995).

La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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