Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4793 del 23/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 23/02/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 23/02/2021), n.4793
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. R.G.
11345/2020, sollevato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con
ordinanza n. R.G. 9333/2019 dell’8/4/2020 nel procedimento vertente
tra:
C.D. da una parte,
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, BANCA D’ITALIA,
dall’altra;
– ricorrenti –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSSETTI MARCO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del
Dott. BASILE TOMMASO che chiede dichiararsi la competenza del
Tribunale di Napoli.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.
C.D., creditrice munita di titolo esecutivo, insieme ad altri soggetti iniziò l’esecuzione forzata nei confronti del Ministero dell’Università, nella forma dell’espropriazione presso terzi.
A tal fine pignorò i crediti del Ministero nei confronti della Banca d’Italia.
2. Il Tribunale di Roma, dinanzi al quale era stata incardinata la procedura, con ordinanza 14 maggio 2019 dichiarò la propria incompetenza per territorio ai sensi dell’art. 26 bis c.p.c., ravvisando la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
3. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dinanzi al quale venne riassunta la procedura, con ordinanza 8 aprile 2020 ha richiesto d’ufficio a questa Corte il regolamento di competenza.
4. A fondamento della istanza di regolamento il Tribunale ha dedotto: -) la competenza per territorio nelle espropriazioni forzate di crediti è attribuita dall’art. 26 bis c.p.c. al giudice del luogo dove il terzo pignorato ha la residenza, “salvo quanto disposto dalle leggi speciali” nell’ipotesi in cui debitrice sia una pubblica amministrazione;
-) tra le “leggi speciali”, cui fa riferimento l’art. 26 bis c.p.c., rientra la L. n. 720 del 1984, art. 1 bis ha istituito il sistema di tesoreria unica per gli enti pubblici;
-) di conseguenza la competenza ratione loti andava individuata nel giudice del luogo in cui si trova la filiale dell’ente cui l’amministrazione debitrice ha affidato il servizio di tesoreria;
-) nel caso di specie il debitore esecutato era il Ministero dell’istruzione, il cui servizio di tesoreria in Campania era affidato ope legis alla filiale di Napoli della Banca d’Italia;
-) ergo, competente a conoscere della procedura esecutiva doveva
ritenersi il Tribunale di Napoli.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il regolamento è inammissibile.
E’ infatti pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che non sia ammissibile il regolamento di competenza in relazione ai provvedimenti del giudice dell’esecuzione, neanche quelli con i quali questi espressamente affermi o neghi la propria competenza, essendo proponibile esclusivamente l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (cfr., ex multis: Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18089 del 31.8.2020; Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17462 del 23/07/2010, Rv. 614821 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17845 del 08/08/2014, Rv. 632562 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21185 del 13/09/2017, Rv. 645707 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8172 del 04/04/2018, Rv. 648765 01)
Censurabili con il rimedio di cui all’art. 42 c.p.c. possono essere le sole sentenze emesse all’esito dell’opposizione agli atti esecutivi con il quale sia stata eventualmente impugnata la decisione assunta dal giudice dell’esecuzione che abbia statuito sulla competenza (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1266 del 21.1.2020).
2. Questi principi, pacifici nel caso di regolamento proposto l’istanza di parte, sono stati affermati da questa Corte anche nell’ipotesi di regolamento di competenza ufficio: “il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 616 c.p.c. o dell’art. 618 c.p.c., sia esso di prosecuzione innanzi a sè del procedimento di opposizione, sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente, costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo in ordine alla individuazione del giudice competente a conoscere della causa, non ha contenuto decisorio implicito sulla competenza (vi sia stato o meno contrasto fra le parti in ordine al giudice competente) e, di conseguenza, avverso lo stesso non è proponibile la richiesta d’ufficio del regolamento di competenza” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8044 del 22/04/2020, Rv. 657580 – 01).
3. Non è luogo a provvedere sulle spese, non avendo le parti svolto
attività difensiva.
P.Q.M.
(-) dichiara inammissibile il regolamento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021