Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4793 del 01/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4793 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 28985-2016 proposto da:
BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB SPA, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AQUILEIA
12, presso lo studio dell’avvocato ANDREA NIORSILLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO NIOLINARI
Tosxru;

– ricorrente contro
FALLIMENTO LORENZI VALTER, in persona del Curatore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato NIAURIZIO GALASSO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 01/03/2018

avverso la sentenza n. 1003/2016 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, depositata il 20/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza n. 1003 del 2016
(pubblicata il 20 ottobre 2016), in accoglimento dell’appello
proposto dalla Curatela del Fallimento di Lorenzi Valter, ha
riformato la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva
respinto la domanda revocatoria proposta dalla Curatela verso
il Banco di Brescia San Paolo CAB SpA, per alcuni pagamenti
nel periodo sospetto, effettuati dal fallito per mezzo di rimesse
affluite sul conto corrente intrattenuto con quest’ultima
società, affermando l’esistenza della prova della scientia
decoctionis, con addebito delle spese dei due gradi del giudizio.
Secondo la Corte territoriale, per quanto rileva, la prova della
scientia decoctionis dell’accipiens era data dal collegamento
della Banca con la Centrale Rischi istituita presso la Banca
d’Italia e dallo scambio di informazioni che ne è nato,
attraverso segnalazioni svolte, fin dall’aprile 2000, sicché dalla sua posizione di osservatore qualificato – l’Istituto
bancario «poteva certamente rilevare il progressivo svilimento
della qualità del rapporto [tra l’imprenditore e] il Banco di
Desio», come poi si sarebbe appurato in modo certo.
Il ricorrente assume di contro, con due mezzi, lamentando
violazioni di legge e vizi motivazionali, la necessità di limitare
portata della revocatoria ai soli versamenti eseguiti quando vi
era la certezza della risposta informativa da parte della
Centrale rischi [ossia, con riguardo alle sole rimesse affluite sul
conto in data successiva al 20 marzo 2001].
Il Collegio condivide, con le doverose aggiunte, la proposta di
definizione della controversia notificata alle parti costituite nel
presente procedimento, alla quale sono state mosse
osservazioni adesive (da parte controricorrente) e critiche
(della ricorrente).
Il Relatore ha proposto che il ricorso per cassazione sia
dichiarato manifestamente infondato poiché le doglianze, al di
là del loro nomen iuris, non colgono la ratio decidendi
contenuta nella decisione impugnata, che è basata
Ric. 2016 n. 28985 sez. M1 – ud. 14-12-2017
-2-

ANTONIO GENOVESE.

Ric. 2016 n. 28985 sez. M1 – ud. 14-12-2017
-3-

sull’affermata esistenza della prova presuntiva relativa alla
scientia decoctionis, non già sulla prova documentale della
conoscenza dell’insolvenza (che è stabilita soltanto come
conferma successiva di quella già acquisita aliunde, sul piano
logico).
La Banca ricorrente ha osservato, invece, di aver
perfettamente colto la ratio decidendi contenuta nella sentenza
impugnata ma di aver contestato che la Corte territoriale,
omettendo di verificare il «contenuto e (I’)oggetto effettivi delle
segnalazioni eseguite dal Banco di Desio (e da altri istituti)
quanto alla posizione di Lorenzi Valter e sul momento effettivo
in cui il Banco di Brescia è materialmente venuto a conoscenza
di siffatte segnalazioni» (p. 8 mem.) avrebbe, in violazione di
legge («dell’art. 51 TUB e dell’art. 1, Capitolo II, Sezione I,
della circolare n. 139 dell’il febbraio del 1991 della Banca
d’Italia»: pp. 5-6 mem.) e «senza alcuna motivazione» (p.9
mem.) concluso per la revoca delle rimesse del periodo
22.9.2000-24.05.2001.
Nella sostanza, la ricorrente chiede un ripensamento della
proposta in quanto la Corte territoriale non avrebbe «preso in
esame (..) il contenuto delle segnalazioni eseguite dal citato
Banco di Desio come pure ha dimenticato di considerare
quando il Banco di Brescia ha effettivamente avuto ed ha
potuto avere concreta contezza delle segnalazioni de quibus»
(p. 5 mem.).
Orbene, la sentenza impugnata (a p. 9) testualmente afferma
che: «un’attenta lettura della documentazione versata in causa
dalla Curatela permette di constatare che vi furono
segnalazioni sia del Banco di Desio (sin dall’aprile 2000) che di
altri istituti sulla posizione solutori(a) del Lorenzi».
La ricorrente non critica specificamente tale fondamento
probatorio ma si limita a censurarlo indirettamente affermando
che il giudice avrebbe dovuto superare il diaframma frapposto
dal Curatore, per accedere direttamente agli atti sui quali egli
si era basato o su cui aveva riferito.
Ma in tal modo le doglianze tendono, ancora una volta
inammissibilmente, essendo operazione preclusa a questa
Corte, ad una richiesta di riesame delle risultanze documentali
ed alla rivalutazione degli elementi emersi e valutati nel corso
della fase di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014).
Le spese processuali (che si liquidano come da dispositivo)
seguono la soccombenza, con l’affermazione dei presupposti
per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte,

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali che liquida in complessivi C 4.100,00, di cui
C 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori
di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. I, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento,
da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1a
sezione civile della Corte di cassazione, il 14 dicembre 2017.
Il Presidente
Magdaitriistiano

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA