Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4792 del 28/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4792 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 17654-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
GROTTA DEI DELFINI SRL 01222370593 in persona
dell’amministratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VINCENZO UGO TABY 19, presso l’abitazione del sig. PIETRO
PERNARELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato TAMMETTA
WALTER, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 28/02/2014

EQUITALIA GERIT SPA 00410080584;
– intimata avverso la sentenza n. 122/40/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 26.2.2010,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;
udito per la controricorrente l’Avvocato Walter Tammetta che ha
chiesto la cessazione della materia del contendere e deposita condono
relativo all’imposta e decreto della Sezione Tributaria-VI Civile – della
Corte di Cassazione.

Ric. 2011 n. 17654 sez. MT – ud. 29-01-2014
-2-

depositata il 12/05/2010;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 17654/11

Ricorrente: agenzia entrate

Intimata: società Equitalia Gerit Spa.
Oggetto: opposizione cartella pagamento,
Ordinanza
Svolgimento del processo

l. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale del Lazio, sez. stacc. di Latina, n.
122/40/10, depositata il 12 maggio 2010, con la quale, rigettava
l’appello principale della società Equitalia Gerit Spa., e l’altro
incidentale della medesima contro la decisione di quella provinciale, sicchè l’opposizione della società Grotta dei Delfini srl.,
relativa alla cartella di pagamento inerente alla sanzione irrogata con diverso atto di contestazione, riguardante diverse imposte
evase per gli anni 2003 e 2004, dopo che l’impresa era stata sottoposta a verifica da parte della Guardia di finanza, che aveva
riscontrato varie irregolarità, veniva accolta. In particolare il
giudice di secondo grado osservava che l’atto prodromico di contestazione della sanzione non era stato notificato regolarmente,
perché consegnato dall’agente postale, ancorché nella sede sociale, a tale Fernando D’Ambrosio, che non sarebbe stato alle dipendenze dell’intimata, senza che l’agenzia avesse fornito la prova
del suo assunto. Pertanto la cartella andava annullata. La Grotta
dei Delfini resiste con controricorso, mentre E. itali e it non
si è costituita.
Motivi della decision
2.

Preliminarmente si osserva che le parti hann presentato

istanza di declaratoria relativa alla estinzione del giudizio per
condono, giusta anche l’attestazione di regolarità di esso da par-

Controricorrente: società Grotta dei Delfini srl.

te dell’agenzia delle entrate prot. 59433-108112 del 12.9.2012,
specificamente attinente alle imposte dovute, e che quindi si estende anche alla sanzione oggetto della cartella in argomento.
Dunque sulla scorta di quanto sopra va dichiarato in conformità ex artt. 16 L. n. 289/02 e 39, comma 12 DL. n. 98/11.

//

La Corte
Dichiara l’estinzione del giudizio per condono.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 29 gennaio 2014.

P.Q.M.

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