Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4792 del 11/03/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4792 Anno 2016
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso 13957-2009 proposto da:
COMUNE DI FORMIA in persona del Sindaco in carica pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.
ANGEIONI 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
FALZONE, che lo rappresenta e difende giusta delega a
margine;
– ricorrente –

2015

contro

3857

SOCIETA’ LIBERACE ROBERTO & C. SAS in persona del
legale rappresentante

pr -D

tempre, clettivamente

domiciliato in ROMA VIA GUGLIELMO PEPE 37, presso lo
studio dell’avvocato GIAMPIERO AMORELLI,

Data pubblicazione: 11/03/2016

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA ROSARIA
BATTAGLIA giusta delega a margine;
– controricorrente

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.

di LATINA,

65/2008

della

depositata il

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;
udito per il ricorrente l’Avvocato FALZONE che si
riporta agli atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato BATTAGLIA
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

06/05 / 200 8 ;

R.G. 13957/09
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Liberace Roberto e C. sas, titolare di esercizio per il commercio di mobili di
arredamento, impugnava in sede giurisdizionale la cartella di pagamento emessa dal Concessionario

dell’anno 2003. Sosteneva di non essere soggetta ad imposizione, avendo prodotto rifiuti speciali
consistiti in imballaggio di mobilio ovvero cartoni e materiale plastico, che aveva provveduto a
conferire a ditte esterne, nel mentre il Comune aveva continuato ad applicare la tassa sul
presupposto che i rifiuti prodotti erano assimilati a quelli urbani.
Il Comune, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso esponendo di aver
tempestivamente esercitato il potere riconosciutogli dal D.Lgs. n. 22 del 1997. art. 21, comma 2,
lett. g), e, giusta Delib. Consiglio Comunale 10 luglio 1998, n. 60, aveva assimilato ai rifiuti urbani
i rifiuti speciali di cui all’elenco 1.1.1. lett. a) della determinazione Interministeriale 27.07.1984, nel
quale sono annoverati gli imballaggi primari, come quelli provenienti dall’attività economica della
contribuente.
La Commissione Tributaria Provinciale di Latina rigettava il ricorso, mentre la Commissione
Tributaria Regionale di Roma, sezione staccata di Latina, pronunciando sull’appello della
contribuente, Io accoglieva sul triplice rilievo che la sentenza della CTP era nulla per carenza
motivazionale, che non era consentita l’assimilazione, da parte del Comune, ai rifiuti urbani dei
rifiuti speciali consistenti in imballaggi secondari e terziari – e che comunque la contribuente, la
quale produceva imballaggi terziari, poteva sottrarsi alla privativa comunale previa dimostrazione di
avviamento effettivo al recupero dei rifiuti stessi- e che , per altro verso, la società andava esentata
dalla applicazione della TARSU a norma del l’ari. 62, comma 2 e 3, d. lgs. 507/93 in quanto le aree
tassate, adibite a mostra di mobili, non erano produttive di rifiuti per loro natura o destinazione.

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del Servizio Riscossione del Comune di Formia, relativa alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Formia svolgendo tre
motivi.
Resiste con controricorso la società Liberace Roberto e C. sas.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’art. 36, comma 2, d.
Igs. 31.12.1992 n. 546 per aver il giudice d’appello ritenuto erroneamente che la sentenza della CTP
fosse carente nell’esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto e dei fatti rilevanti per la causa. Ha
formulato la ricorrente il seguente quesito di diritto : ” Dica l’Ecc.ma Corte Suprema se la C’TR, nel

ritenere nulla la sentenza di primo grado per violazione dell’art. 36. comma 2, d. Igs. 31.12.1992 n.
546 non sia incorsa proprio essa in una violazione e falsa applicazione del suddetto articolo
avendo, invece, la CTP, con la decisione n. 504/8/05, concisamente esposto lo svolgimento del
processo di primo grado, le richieste delle parti, i motivi in fatto e diritto ( consistenti nel potere del
Comune di Formia di assimilare i rifiuti speciali-imballaggi agli urbani ) che hanno condotto il
Giudice di prime cure a respingere il ricorso della Società Liberace “.
Osserva la corte che il motivo è inammissibile poiché non ha rilievo in questo giudizio di legittimità
il fatto che la CTR abbia potuto errare nel ritenere che la sentenza della CTP fosse carente sotto il
profilo motivazionale e perciò nulla, considerato che il giudice dell’appello ha proceduto ad un
nuovo giudizio di merito il cui esito è stato esplicitato con motivazione che si è sovrapposta,
sostituendola, a quella del giudice di primo grado ( cfr. Cass. n. 7744 del 05/04/2011).
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 21, commi 2 lett. g e comma
7, del d. lgs n. 22 del 5.2.1997 nonché in relazione all’art. 62, commi 2 e 3, d. Igs. N. 507/93.
Sostiene la ricorrente che il Comune, a norma dell’art. 21, comma 2 lett. g del d. 1gs n. 22 del
5.2.1997, ha adottato la delibera n. 60 del 10 luglio 1998 con cui ha assimilato ai rifiuti urbani i
rifiuti non pericolosi prodotti dalle attività economiche di cui all’elenco 1.1.1. lett. a della
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MOTIVI DELLA DECISIONE

deliberazione interministeriale del 27.7.1984 ( imballaggi di carta, cartone, plastica, legno, metallo e
simili ). E la norma di cui all’art. 21, comma 2 lett. g, del €1. lgs., n. 22 del 5.2.1997 consente ai
comuni di assimilare ai rifiuti urbani ogni altra tipologia di rifiuti, con la sola esclusione dei rifiuti
pericolosi sicché ha errato la CTR nell’affermare che non era consentita l’assimilazione, da parte

conseguente facoltà della contribuente di sottrarsi alla privativa comunale dimostrando di avviare al
recupero i rifiuti assimilati ex art. 21, comma 7, d. lgs. N. 22/1997. Inoltre ha errato la CTR
nell’affermare che la contribuente andava esentata dalla applicazione della TARSU a norma
dell’art. 62, comma 2 e 3, d. lgs. 507/93 in quanto le aree tassate, adibite a mostra di mobili, non
erano produttive di rifiuti per loro natura o destinazione. Invero la società avrebbe dovuto indicare
attraverso la denuncia originaria o con successiva variazione le ragioni che avrebbero dovuto
giustificare l’esenzione e la sussistenza delle stesse avrebbe dovuto essere accertata all’esito di
procedimento amministrativo.
Ha formulato il ricorrente il seguente quesito di diritto: ” Dica l ‘Ecc. ma Corte Suprema, avendo il
Comune di Formia all’uopo emanato la delibera di C.C. n. 60 del 10 luglio 1998 — mercé la quale
esso ha esercitato il potere, ex art. 21, comma 2 lett. g del d. lgs. 22/97, di assimilare i rifiuti
speciali ai rifiuti urbani — ed avendo considerato i rifiuti speciali ( imballaggi ) prodotti dalla
società Liberace assimilati a quelli urbani, se la CTR, nell’emanare l’impugnata sentenza, non sia
incorsa in una violazione e. falsa applicazione proprio dell’art. 21, comma 2 lett. g del d. lg.s, n. 22
del 5.2.1997, nonché dell’ari. 21, comma 7, d. lgs. medesimo, avendo ritenuto che l’operatore
economico può sottrarsi alla privativa comunale qualora dimostri di avviare effettivamente e i
correttamente al recupero i rifiuti assimilati e se non sia incorsa, altresì, in una violazione e falsa
applicazione dell’art. 62, secondo e terzo comma, cl. lgs. N 507/93, non risultando che controparte
avesse ottemperato agli adempimenti di cui al combinato disposto degli arti. 62 e 70 del d. lgs.

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del Comune, ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali consistenti in imballaggi secondari e terziari, con la

507/93 e non potendo usufruire, dunque, delle deroghe al generale obbligo impositivo contenute
nell’art. 62 del d. lgs. 507/93″
Il motivo è fondato nei limiti che si vanno ad esporre. Va premesso che il quadro normativo nel
quale va inquadrata la fattispecie in esame ( anni 2003 e 2004 ) è costituito dal capo 3^ del D.Lgs.

modificazioni. Con il primo è stata istituita la tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni, svolto in regime di privativa dai comuni (art. 58); è stata disciplinata la attivazione
del servizio, di raccolta e di smaltimento, prevedendo che se il servizio di raccolta, sebbene istituito
ed attivato, non è svolto nella zona di esercizio dell’attività dell’utente, o è effettuato in grave
violazione delle prescrizioni del relativo regolamento, il tributo è dovuto in misura ridotta (art. 59);
circa il presupposto della tassa, è stato previsto che la stessa “è dovuta per l’occupazione o la
detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio
comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi
previsti dagli artt. 58 e 59”, e che “nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto
di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di
regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie
spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta
superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive
di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera
superficie su cui l’attività viene svolta” (art. 62, commi l e 3).
Il D.Lgs. n. 22 del 1997, emanato in attuazione delle Direttive 91/I56/CEE sui rifiuti. 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ha previsto, nel Titolo I
(“Gestione dei rifiuti”), che:
a) la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare
un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci; i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti
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15 novembre 1993, n. 507, e dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ed. decreto Ronchi), e successive

senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all’ambiente (art.2, commi 1 e 2);
b) le autorità competenti favoriscono il recupero dei rifiuti, nelle varie forme previste (reimpiego,
riciclaggio, ecc), allo scopo di ridurre lo smaltimento dei rifiuti, che costituisce la fase residuale

smaltimento ( artt.4 e 5 e art. 6, comma 1, lett.d );
c) sono rifiuti “urbani”, tra l’altro, quelli non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi
diversi da quello di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi
dell’art. 21, comma 2, lett. g), mentre sono rifiuti “speciali”, tra l’altro, quelli “da attività
commerciali” (art. 7, comma 2, lett. b e comma 3. lett. e);
d) la responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa (oltre
che nel caso di conferimento degli stessi al servizio pubblico di raccolta) “in caso di conferimento
dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il
detentore abbia ricevuto il formulario di identificazione di cui all’art. 15 controfirmato e datato in
arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero
alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della
mancata ricezione del formulario” (art. 10, comma 3);
e) i comuni “effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento

della “gestione” degli stessi, la quale comprende le operazioni di raccolta, trasporto, recupero e

in regime di privativa”; con appositi regolamenti stabiliscono, fra l’altro, “le disposizioni necessarie ‘ L…_
a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio”,
nonché “l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai
fini della raccolta e dello smaltimento” (tale potere di assimilazione è divenuto pienamente operante
a seguito dell’abrogazione della L. n. 146 del 1994, art. 39 ad opera della L. n. 128 del 1998. art.
17); la privativa suddetta “non si applica (….) alle attività di recupero dei rifiuti assimilati” (dal 1
gennaio 2003 ). “alle attività di recupero dei rifiuti urbani o assimilati”, ai sensi della L. n. 179 del
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2002, art. 23) (art. 21, comma 1, comma 2

lett. e) e g) e comma 7).

Il successivo Titolo 2^ (specificamente dedicato alla “gestione degli imballaggi”), premesso che la
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio è disciplinata “sia per prevenirne e ridurne
l’impatto sull’ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente, sia per garantire il

restrizioni alla concorrenza”, ai sensi della citata direttiva 94/62/CE (art. 34, comma 1), ha disposto
che:
a) gli imballaggi si distinguono in primari (quelli costituiti da “un’unità di vendita per l’utente finale
o per il consumatore”), secondari o multipli (quelli costituiti dal “raggruppamento di un certo
numero di unità di vendita”) e terziari (quelli concepiti “in modo da facilitare la manipolazione ed il
trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli”) (art.35, commal);
h) “i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti”; oltre ai vari
obblighi in tema di raccolta, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio, sono a carico
dei produttori e degli utilizzatoti i costi per – fra l’altro – la raccolta dei rifiuti di imballaggio
secondari e terziari, la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico,
il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio
secondari e terziari (art.38);
e) “dal I gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani
imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti
all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in
raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata”(art.43, comma2).
Infine, l’art. 49, compreso nel Titolo 3^, ha istituito la “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”
(usualmente denominata T1A, “tariffa di igiene ambientale”), in sostituzione della soppressa
TARSU. prevedendo, in particolare, nella modulazione della tariffa, agevolazioni per la raccolta
6

funzionamento del mercato e prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e

differenziata, “ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, che resta a carico
dei produttori e degli utilizzatoti” (comma 10), e disponendo altresì che “sulla tariffa è applicato un
coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di
aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua” detta attività

e l’operatività della TIA – regime introdotto dal D.P.R. n. 158 del 1999, modificato dalla L. n. 488
del 1999, art. 33, salva la possibilità per i comuni di introdurre in via sperimentale la TIA – hanno
subito varie proroghe e che, infine, il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238 (recante “Norme in
materia ambientale”) ha soppresso tale tariffa, sostituendola con una nuova – “tariffa integrata
ambientale”, come definita dal D.L. n. 208 del 2008, convertito nella L. n. 13 del 2009, cd. TIA 2 -,
e l’art. 264 ha abrogato l’intero D.Lgs. n. 22 del 1997 (sia pur prevedendo anche in questo caso una
disciplina transitoria).
Ora, nel caso di specie risulta incontroverso che il Comune di Formia ha assimilato ai rifiuti urbani
quelli speciali a mezzo dell’adozione della Delib. C.C. n. 60 del 1998, con ciò avvalendosi del
potere di assimilazione previsto dall’art. 21, comma 2 lett, g del d. lgs. n. 22/1997, norma che
consentiva l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dallo Stato con Delib. 27 luglio
1984 (punto 1.1.1. lett. a), laddove erano indicati tra i rifiuti assimilabili agli urbani gli imballaggi
in genere.
Ma dall’esame del Titolo 2^ del decreto Ronchi si ricava che i rifiuti di imballaggio costituiscono
oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, regime caratterizzato
essenzialmente dalla attribuzione ai produttori ed agli utilizzatoti della loro “gestione” (termine che
comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento) (art. 38 cit.); ciò vale in assoluto per gli
imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei
rifiuti urbani, cioè, in sostanza, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale,
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(comma 14). Va poi ricordato che i termini del regime transitorio per la soppressione della TARSU

mentre per gli imballaggi secondari è ammessa solo la raccolta differenziata da parte dei
commercianti al dettaglio che non li abbiano restituiti agli utilizzatori (art.43).
Ne deriva che i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari ove non sia
attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani,

abrogazione della L. n. 146 del 1994, art. 39, ed i regolamenti che una tale assimilazione abbiano
previsto vanno perciò disapplicati in parte qua dal giudice tributario ( Cass. n. 627 del 19.10.2011 ).
Ciò non comporta, però, che tali categorie di rifiuti siano, di per sé, esenti dalla TARSU, ma che ad
esse si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal D.Lgs. n. 507 del
1993, art. 62, comma 3. il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti,
stabilendo l’esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione,
si formano esclusivamente i rifiuti speciali ( Cass. n. 5377 del 30.11.2011).
Nel caso di imballaggi secondari è previsto dall’art. 21, comma 7, del decreto Ronchi l’esonero dalla
privativa comunale qualora sia provato l’ avviamento al recupero. In tal caso l’operatore economico
ha l’onere di dimostrare l’effettivo e corretto avviamento al recupero attraverso valida
documentazione comprovante il conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a detta attività in base
alle norme del Digs. n. 22 del 1997 e si determina, allora, non già la riduzione della superficie
tassabile, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3. per il solo caso di produzione di
rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria
determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità
effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal D.Lgs. n. 507 del
1993, art. 67, comma 2. e poi, più specificamente, dall’art. 49, comma 14, del decreto Ronchi e dal
D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7. comma 2, il quale, nell’approvare il “metodo normalizzato per la
determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani”, può, nella fase
transitoria, essere applicato dai comuni anche ai fini della TARSU) ( Cass. n. 9731 del 8.4.2015).
8

nell’esercizio del potere ad essi restituito dall’art. 21 del decreto Ronchi e dalla successiva

Tutto ciò premesso, va considerato che la CTR, con giudizio di merito che non è stato censurato
sotto il profilo del vizio motivazionale, ha affermato che la società ricorrente produceva
esclusivamente rifiuti da imballaggio terziario dei mobili esposti e compravenduti, conferiti fin
dagli anni ’80 a ditte esterne che ne curavano la raccolta ed il riciclaggio.

è stato riportato il testo integrale nel ricorso, dovrebbe essere disapplicato nella parte in cui, come
affermato dalla controricorrente, avesse previsto l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali
in genere, senza prevedere l’esclusione degli imballaggi terziari. In ogni caso, stante la non
assimilabilità assoluta degli imballaggi terziari ai rifiuti urbani, la tassa in relazione agli stessi non è
dovuta, indipendentemente dall’assimilazione agli urbani eventualmente operata dal Comune. Va
osservato, poi, che il Comune ricorrente, senza che l’affermazione sia stata contestata dalla
controricorrente, aveva dedotto nel giudizio svoltosi innanzi alla CTP di aver attivato la raccolta
differenziata per i rifiuti prodotti dalla società ed aveva prodotto la documentazione relativa al
servizio di raccolta differenziata “dimostrando di aver investito in tale servizio risorse economiche
ingenti” ( pag. 4 del ricorso ); tale circostanza, se consente astrattamente di ritenere assimilabili ai
rifiuti urbani gli imballaggi secondari prodotti dalla società, per il che questa avrebbe diritto ad una
riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto
alla quantità effettivamente avviata al recupero, è priva di rilevanza nel caso concreto, ove,
trattandosi di imballaggi terziari, si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali ( D.Lgs. n. 507
del 1993, art. 62, comma 3 ), e la tassa è esclusa per la sola parte della superficie in cui, per
struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali.
Ciò posto, va rilevato che l’art. 62, comma 3. D.I.gs. n. 507 del 1993, prevede che -Ai fini della
determinazione della predetta superficie non tassabile il comune puo individuare nel regolamento
categorie di attivita’ produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una
percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l’attivita’ viene svolta”.
9

Ne deriva che il regolamento comunale, adottato con Delib. C.C. n. 60 del 1998, di cui peraltro non

Ed ha affermato il Comune di non essere rimasto insensibile alle attività di recupero svolto dagli
operatori economici nel proprio territorio, avendo inserito nel regolamento che disciplina la tassa,
approvato con deliberazione numero 15 del 27 febbraio 1997, l’articolo 14 che accorda una
riduzione della tassa del 20% al produttore di rifiuti la cui attività dia luogo ad una produzione di

azienda privata autorizzata. Inoltre ha affermato il Comune che nella fattispecie in contestazione la
società ha usufruito per tutta la vasta superficie destinata all’attività di commercio ed esposizione di
mobili, pari a 705 m2 , di una più sostanziosa riduzione del 50% prevista nell’articolo 14, comma 5,
approvata con deliberazione C.C. numero 12 del 27 febbraio 2002, secondo cui la tariffa era ridotta
del 50% relativamente ai locali di esposizione, sale mostre, autosaloni, autoconcessionari,
magazzini di vendita all’ingrosso; la predetta riduzione assorbiva le altre riduzioni o agevolazioni
eventualmente applicabili.
La CTR è incorsa in violazione di legge nell’affermare che la società andava esente dalla
applicazione della TARSU a norma dell’art. 62, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 507 del 1993 in quanto le
aree tassate non erano produttive di rifiuti per la loro natura o destinazione. Invero la società, in
quanto produttrice di rifiuti speciali non assimilabili ( imballaggi terziari ) avrebbe potuto solo
beneficiare di una di riduzione parametrata alla intera superficie su cui l’attivita veniva svolta (
tenuto conto che comunque nell’area venivano prodotti anche rifiuti urbani ) e la CTR non ha
operato i necessari accertamenti sul punto. E’ stato osservato, peraltro, che incombe all’impresa
contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla
delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della
complessiva superficie imponibile; infatti, pur operando anche nella materia in esame – per quanto
riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale – il principio secondo il
quale l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria spetta
all’amministrazione_ per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico
lo

rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero, il quale dimostri di averli conferiti ad

dell’interessato (oltre all’obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di
informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale
esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono
astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass.

se tale onere sia stato adempiuto e se la riduzione sia stata già concessa dal Comune nei limiti
spettanti.
Si impone, dunque, l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza per nuovo esame sul punto.
Il terzo motivo con cui il ricorrente deduce omessa motivazione su un punto decisivo della
controversia, avendo omesso la CTR di valutare le eccezioni opposte dal Comune relative
all’applicazione della TARSU alla contribuente in virtù dell’assimilazione dei rifiuti speciali agli
urbani operata ex art. 21 comma 2 lett. g del d. lgs 22/97, è inammissibile ,ai sensi dell’art. 366 bis
cod. proc. civ., in quanto non risulta formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a
mezzo di apposito momento di sintesi, necessario anche quando, come nel caso di specie,
l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura,
attesa la “ratio” che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di
accesso alla Suprema Corte, la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura
del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito ( cfr. Cass. n. 24255
del 18/11/2011 e Cass. Sez. Un. N. 16528 del 18/06/2008).
In considerazione dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso l’impugnata sentenza va cassata
con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Roma,
sezione staccata di Latina, che si atterrà ai principi esposti e provvederà sulle spese anche di questo
giudizio di legittimità.

P.Q.M.

11

nn. 4766 e 17703 del 2004, 13086 del 2006,17599 del 2009 775 del 2011). Dovrà valutare la CTR

&l’ENTE DA RF«.1ISTR.s..7.10NE
Al SENSI DEI 1)1’K T4/ [96
N. 131 TAa. ALL. ft – N. 5
MATERIA TRAUCIARIA
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso del Comune di Formia, dichiara inammissibili il
primo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della
Commissione Tributaria Regionale di Roma, sezione staccata di Latina.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 dicerni e 2015.

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