Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4791 del 28/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4791 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 6711-2013 proposto da:
UNOGAS ENERGIA SPA 01368720080, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIULIO CACCINI 1, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
BELLETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO V.
ANDERLONI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
NOVUS CALOR SRL, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO V. EMANUELE
II, 154, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SPARANO, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO
VISDOMINI, giusta procura a margine del controricorso;

– resistente –

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Data pubblicazione: 28/02/2014

avverso l’ordinanza n. 2749/2007 del TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE DISTACCATA di RHO, depositata il 07/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Svolgimento del processo

propone istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza
7.2.13 del tribunale di Milano — sez. dist. di Rho, in proc. n.
16002749/07 r.g., avente ad oggetto l’opposizione dispiegata dalla
medesima avverso il decreto ingiuntivo conseguito ai suoi danni da
Nov-us Calor srl, di sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. per
il ritenuto carattere pregiudicante di altro giudizio, pendente presso il
tribunale di Sanremo tra la medesima Novus Calor srl e tale Pier Paolo
Costa, in proprio e quale liquidatore di Aurora Energia srl. In
particolare, la ricorrente evidenzia che non potrebbe la causa ritenuta
pregiudicante dare luogo ad un conflitto di giudicati, sia perché gli
oggetti e soggetti delle due cause sono solo in parte coincidenti, sia
perché l’altro giudizio ha ad oggetto diverse frazioni di un credito
oggetto di un decreto ingiuntivo, oltretutto definitivo.
2. — Dal canto suo, la Novus Calor srl evidenzia l’identità dei soggetti,
essendo alla Aurora Energia srl subentrata, a seguito della sua
cancellazione, il socio unico Unogas Energia spa; rileva che già il
tribunale di Sanremo, adito con opposizione tardiva a decreto
ingiuntivo, ha riscontrato l’identità del rapporto dedotto, pur
denegando la sussistenza dell’eccepita continenza; sostiene l’identità
dell’oggetto delle due cause: essendo diverse solo le richieste di
pagamento o le fatture, ma restando unitario sia il rapporto
contrattuale che l’inadempimento dedotto.
3. — Il Procuratore Generale, con le sue conclusioni scritte, formulate
Ric. 2013 n. 06711 sez. M3 – ud. 12-02-2014
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1. — La Unogas Energia spa, quale succeditrice di Aurora Energia spa,

ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ. e trasmesse ai difensori delle
parti, ha prospettato la fondatezza del ricorso, sia per la diversità dei
soggetti delle due cause, sia per la carenza di motivazione
dell’ordinanza impugnata, sia per la non configurabilità di alcun
giudicato ad opera di un decreto ingiuntivo per una frazione di un

4. — Va premesso che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte,
la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma
dell’art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo dipenda
dall’esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale
in senso stretto, e cioè vincolante, con efficacia di giudicato, all’interno
della causa pregiudicata (Cass. civ., ord. 28 dicembre 2009, n. 27426);
e, per la precisione, allorché una situazione sostanziale rappresenti
fatto costitutivo o comunque elemento fondante della fattispecie di
altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di
giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire
in tutto o in parte il thema decidendum del processo pregiudicato (Cass.,
ord. 8 febbraio 2011, n. 3059; Cass., ord. 9 dicembre 2011, n. 26469);
ancora, la medesima sospensione può disporsi quando una situazione
sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento
fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra
garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo
principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del
processo pregiudicato (Cass., ord. 24 settembre 2013, n. 21794).
5. — A prescindere da ogni questione sull’identità o meno dei soggetti e
dalla macroscopica omissione, da parte del giudice che ha pronunciato
l’ordinanza di sospensione oggi gravata di regolamento, di indagini
sulla concreta possibilità di un conflitto di giudicati in ordine
all’identità di soggetti, oggetti e ragioni delle due cause, va rilevato che
Ric. 2013 n. 06711 sez. M3 – ud. 12-02-2014
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credito in ordine ad altra frazione azionata in altro giudizio.

in effetti dinanzi al tribunale di Milano — sez. dist. di Rho è stata
azionata per prima (essendo il relativo d.i. stato concesso con
provvedimento n. 1112/07) una quota di un credito complessivo per
lavori presso tre distinte centrali termiche in Milano e Varese, mentre
dinanzi al tribunale di Sanremo è stato chiesto altro decreto ingiuntivo,

eseguiti, i quali comprendevano anche quelli agli immobili di cui alla
prima ingiunzione, depurato però dell’importo già richiesto in quella
sede.
L’eccezione di continenza è stata rigettata dal tribunale di Sanremo, in
causa n. 430/11 r.g., risultando a fondamento delle due domande
“fatture diverse, sebbene genericamente riconducibili al medesimo
rapporto obbligatorio”: e ciò in quanto “il credito oggetto del ricorso
per decreto ingiuntivo proposto di fronte al Tribunale di Sanremo
risulta essere stato esplicitamente depurato delle somme — riguardanti
fatture diverse — già oggetto della domanda proposta di fronte al
Giudice preventivamente adito (€ 50.000,00) e, quindi, limitato a soli €
149.870,00 (quota parte di un credito complessivo pari a €
229.844,00)”.
6. — Dirimente elemento va considerato il fatto che non si deduce
giammai che le prestazioni rese da Novus Calor srl siano oggetto di un
rapporto contrattuale unitario, estrinsecatosi in virtù di un unico
contratto iniziale e solo articolatosi in differenti interventi, ma tutti
contemplati in una originaria sola previsione pattizia.
Pertanto, ciascuno degli interventi ai singoli impianti condominiali
conserva la sua autonomia di pattuizione contrattuale separata dalle
altre, sia quanto all’operatività dell’obbligazione principale di
pagamento del corrispettivo, sia quanto all’eventuale inadempimento
dell’una o dell’altra. Ne consegue che il credito finale non può dirsi
Ric. 2013 n. 06711 sez. M3 – ud. 12-02-2014
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nel 2010, per il saldo dei corrispettivi di un complesso di lavori

unitario, ma derivante da una molteplicità di autonomi fatti costitutivi
e che neppure l’eccezione di inadempimento, se non altro nei termini
ritualmente sottoposti alla cognizione di questa Corte, può qualificarsi
riferibile indistintamente a tutte le controprestazioni.
La genericità e vaghezza della riconduzione di entrambe le pretese ad

formulazione di un’eccezione di inadempimento con riferimento a
ciascuna delle prestazioni non esclude affatto quindi la pluralità di
queste ultime e l’autonomia delle pretese fondate su ciascuna.
Tale contesto — secondo quanto rappresentato dalla parte interessata —
non comporta quindi l’identità dell’oggetto, ma solo una
approssimativa coincidenza, se non proprio solamente una
similitudine, di alcuni dei fatti costitutivi delle pretese.
E deve allora correttamente escludersi l’identità della causa petendi.
7. — Poiché solo una simile identità potrebbe fondare la possibilità di
un giudicato su medesima questione e, quindi, configurare il rischio di
una contraddittorietà tra giudicati formatisi nelle due differenti
domande, la mancanza di detta identità di causae petendi comporta
doversi escludere che dall’esito del processo pendente dinanzi al
tribunale di Sanremo, intrapreso oltretutto in tempo successivo
all’inizio del giudizio nel corso del quale è stata resa la qui impugnata
ordinanza, possa dipendere la definizione di quest’ultimo.
Ne deriva la non correttezza della disposta sospensione: tanto che,
annullata l’impugnata ordinanza, deve ordinarsi la prosecuzione del
processo già pendente dinanzi alla sez. dist. di Rho del tribunale di
Milano col n. 160025749/07.

P. Q. M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la gravata ordinanza e
dispone che il processo prosegua. Condanna la Novus Calor srl al
Ric. 2013 n. 06711 sez. M3 – ud. 12-02-2014
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un medesimo unitario rapporto negoziale e la circostanza della

pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.700,00, di
cui € 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
Il Presidente

civile, addì 12 febbraio 2014.

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