Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4791 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

SEPA SRL in Liquidazione con sede in (OMISSIS), in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in

calce al controricorso, dall’Avv. Cremisini Lelio, elettivamente

domiciliata nel relativo studio in Roma, Via Domenico Millelire n.

06;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 46/24/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 24, in data 21/03/2006, depositata

il 04 aprile 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

13 gennaio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Udito, altresì, l’Avv. Giuseppe Albenzio dell’Avvocatura Generale

dello Stato, per la ricorrente;

Sentito il Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha

chiesto l’accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La SEPA srl, con sede in (OMISSIS), impugnava in sede giurisdizionale l’avviso di mora relativo a cartella, di pagamento per ILOR dell’anno 1989.

Deduceva di avere presentato domanda integrativa di condono ex L. n. 413 del 1991, il difetto di motivazione e la violazione della L. n. 212 del 2000.

L’adita CTP di Milano, rigettava il ricorso, mentre la CTR, con la decisione in epigrafe indicata ed in questa sede impugnata, accoglieva l’appello della contribuente, nella considerazione che l’Amministrazione Finanziaria dovesse ritenersi decaduta dal potere impositivo, per non averlo esercitato entro il prescritto termine.

Con il ricorso iscritto al n. 15369/2007 R.G. l’Agenzia Entrate ha chiesto la cassazione della sentenza n. 46/24/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 24, il 21.03.2006 e DEPOSITATA il 04.04.2006. Il ricorso, che, come detto, attiene all’impugnazione di avviso di mora per ILOR dell’anno 1989, è affidato a tre mezzi, con il primo dei quali si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 24 e 57, per non avere i Giudici di appello rilevato l’inammissibilità dell’eccezione di decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo, malgrado la stessa, non essendo stata formulata con il ricorso introduttivo, dovesse essere considerata nuova e tardivamente proposta, e si chiede alla Corte di dire “se costituisce domanda nuova e come tale inammissibile quella prospettata per la prima volta, non nel ricorso di 1 grado, ma in una memoria illustrativa successiva, trattandosi peraltro di questione rilevabile anche d’ufficio in Cassazione”.

Con gli altri mezzi, la decisione di appello viene censurata per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, artt. 49 e 51 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonchè art. 327 c.p.c.. La società – controricorrente ha chiesto il rigetto dell’impugnazione, illustrando le proprie ragioni, anche con memoria 19.01.2009.

La C.T.R. ha accolto l’eccezione, – sollevata dalla contribuente – appellante “con memoria aggiuntiva depositata in data 27.2.06” -, secondo la quale l’Amministrazione finanziaria era a ritenersi decaduta dalla pretesa impositiva, per non averla esercitata entro il perentorio termine stabilito dalla L. n. 156 del 2005, art. 5 bis, lett. c).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Al quesito formulato con il primo mezzo, deve rispondersi richiamando i pertinenti principi, desumibili da pregresse pronunce.

E’ stato, infatti, affermato che “Il giudizio tributario, anche in base alla disciplina dettata del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, artt. 19 e 24 comma 2, è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso atto indicati, ed ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo, in primo grado, onde delimitare sin dalla nascita del rapporto processuale tributario le domande e le eccezioni proposte dalle parti. Da ciò consegue che nuove censure del contribuente, introdotte in appello con memoria aggiuntiva, sono inammissibili perchè comportano l’esame di una nuova “causa petendi” (Cass. n. 9754/2003, n. 11265/2003, n. 8352/2002). Si è, pure, ritenuto che “il termine di decadenza sostanziale stabilito in favore del contribuente non può ritenersi indisponibile, con la conseguenza che, da un lato, non trova applicazione, ai sensi dell’art. 2969 c.c, la disciplina della rilevabilità d’ufficio, prevista da detta norma per il caso di materia sottratta alla disponibilità delle parti, e dall’altro, non è consentita una deduzione della violazione del menzionato termine per la prima volta in sede di legittimità, restando soggetta la relativa eccezione alla disciplina del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, che ne impone la formulazione nel giudizio tributario di primo grado”(Cass. N. 2552/2003, n. 5634/1999) e non anche in appello(Cass. N. 11521/2004, n. 8352/2002).

La decisione impugnata, non sembra in linea con i richiamati principi, dal momento che l’eccezione di decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo è stata introdotta in grado di appello, con memoria del 27.02.2006.

Va, dunque, accolto il primo mezzo e, per l’effetto, -cassata l’impugnata decisione -, la causa, assorbite le altre censure, va rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia, la quale procederà al riesame e, quindi, attenendosi ai richiamati principi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio, offrendo congrua motivazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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