Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4791 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4791 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 28211-2016 proposto da:
DIONIEDIS MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BOZENA
KATIA KOLAKOWSKA;

– ricorrente DIOMEDES ATTILIO, DIOMEDES ANGELA, DIONIEDES
ANNA, DIOMEDES RAFFAELE, DIOMEDES REMIGIO,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e
difesi dall’avvocato GIOVANNI BELLINGARDI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

Data pubblicazione: 01/03/2018

avverso la sentenza n. 3645/2016 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 04/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 3645 del 2016
(depositata il 4 ottobre 2016), in parziale accoglimento
dell’appello proposto dai signori Michele e Fernando Diomedes,
ha riformato la sentenza del Tribunale di quella stessa città
nella parte in cui aveva ritenuto legittimati i fratelli (Raffaele,
Remigio, Attilio, Angela e Anna Diomedes) a proporre la
domanda di alimenti, ai sensi dell’art. 438 cod. civ., in luogo
della madre, signora Lucia Barassi (che si trovava in stato di
incapacità a provvedere alla propria persona e, perciò, era
stata collocata in una struttura residenziale), confermando nel
resto la decisione del Tribunale, con la condanna dei due
appellanti al pagamento della loro quota a titolo di rimborso
per quanto anticipato dai fratelli, in ragione del mantenimento
della anziana madre presso la struttura di ricovero.
Avverso la menzionata sentenza ricorre ora, con impugnazione
principale (articolata in tre mezzi), il solo Michele Diomedes
con ricorso, notificato agli altri fratelli, che resistono con
controricorso, ma non anche al consorte Fernando.
con
ricorso
incidentale condizionato
Ricorrono altresì,
(contenente un solo articolato motivo), i menzionati fratelli,
che hanno notificato l’impugnazione al solo Michele (non anche
a Fernando).
Il Collegio condivide la proposta di definizione della
controversia notificata alle parti costituite nel presente
procedimento, con le dovute integrazioni, alla quale sono state
mosse osservazioni critiche – con memoria tardivamente
depositata – da parte del solo ricorrente principale.
Il ricorso principale per cassazione, tuttavia, è inammissibile
perché, in disparte la non integrità del contraddittorio con il
consorte in lite (Fernando), esso risulta proposto – nei
confronti degli altri fratelli – senza che sia stato documentato
l’asserito rilascio della procura speciale al difensore (l’avv.
Bozena Katia Kolakowska), mancante agli atti del fascicolo di
parte e non riportato in calce al ricorso (come si asserisce).
Ric. 2016 n. 28211 sez. MI – ud. 14-12-2017
-2-

ANTONIO GENOVESE.

Ric. 2016 n. 28211 sez. M1 – ud. 14-12-2017
-3-

Il ricorso incidentale condizionato (proposto dai fratelli sopra
menzionati) è un insieme di doglianze con le quali si chiede: a)
da un lato, il riesame della loro (disattesa) eccezione di
inammissibilità dell’appello proposto dagli altri due fratelli (non
contribuenti); b) da un altro, la presunta contraddittorietà della
decisione impugnata che avrebbe negato la loro legittimazione,
ex art. 338 cod. civ., essendo loro legittimati ex art. 441, u.
co., cod. civ. e, al contempo, avrebbe loro permesso il
recupero le somme anticipate (anche per conto dei fratelli non
contribuenti) per il mantenimento della madre in una struttura
protetta; e c), da ultimo, infine, di aver compensato le spese
processuali per un terzo.
Tale articolato mezzo, che inammissibilmente mescola censure
di vario ordine in un unico mezzo di cassazione che non è
affatto condizionato (come recita la rubrica del motivo), appare
sotto più profili inammissibile perche: i) afferma, contro la
valutazione del giudice di appello, la inammissibilità del
gravame proposto dall’odierno ricorrente (assieme all’altro
fratello), invece ben compreso dallo stesso giudicante che,
infatti, l’ha pure accolto, affermando il difetto di legittimazione
dei figli, ai sensi dell’art. 438 cod. civ., secondo la chiarissima
lettera della legge, a chiedere gli alimenti in sostituzione della
madre o di colei che la rappresenta; il) sostiene, contro il
principio di diritto richiamato nella sentenza (Cass. n. 4883 del
1988), l’incompatibilità della regola della legittimazione
dell’avente diritto bisognoso con quello dell’azione di regresso
dei figli che hanno sostenuto le spese della madre bisognosa e
ricoverata in una struttura, anche per conto dei non
contribuenti e nei loro confronti, affermata dalla giurisprudenza
di legittimità, che la Corte ha fondatamente richiamato; iii)
domanda una ulteriore condanna dei fratelli non contribuenti
per alcune voci non liquidate dal giudice di appello, senza
illustrare, in modo autosufficiente «se, come, quando e dove»
tali richieste suppletive siano state svolte; iv) richiede una
diversa regolazione delle spese processuali del gravame che,
invece, sono state parzialmente compensate proprio in ragione
della parziale soccombenza degli odierni ricorrenti incidentali
(sulla questione della legittimazione ad agire ex art. 438 cod.
civ.).
Le ragioni di palese inammissibilità di entrambi i ricorsi
esimono la Corte da richiedere ai ricorrenti l’integrazione del
contraddittorio con la notifica delle due impugnazione all’unico
fratello (Fernando) a cui i ricorsi non sono stati notificati, in
applicazione del principio secondo cui occorre definire la causa
con immediatezza ove si sia «in presenza di un’evidente
ragione d’inammissibilità del ricorso (…), senza la preventiva

I

integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti
necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di
un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del
giudizio» (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 2010) poiché,
«in caso di ricorso per cassazione “prima facie” infondato,
appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti (come
nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei
confronti di alcuni litisconsorti necessari), la fissazione del
termine ex art. 331 cod. proc. civ. per l’integrazione del
contraddittorio, atteso che la concessione di esso si
tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un
allungamento dei termini per la definizione del giudizio di
cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia
dell’effettività dei diritti processuali delle parti.» (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 2723 del 2010).
Alla inammissibilità di entrambi i ricorsi consegue la
compensazione delle spese processuali ma anche
l’affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo
unificato di entrambe le parti ricorrenti.
PQM
La Corte,
Dichiara inammissibili i ricorsi.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. I, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento,
da parte dei ricorrenti (principale ed incidentali), dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-11
sezione civile della Corte di cassazione, il 14 dicembre 2017.
Il Preidente
Magd9 Cristiano

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