Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4790 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 24/02/2020), n.4790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 10516/2018 proposto da:

D.O., elettivamente domiciliato in Roma, alla via delle Cave

n. 42, presso lo studio dell’avvocato Laviensi Maria Assunta,

rappres. e difeso dall’avv. Petrucci Ameriga Maria con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 471/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 25/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2019 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa

ZENO Immacolata, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza emessa il 16.8.16, il Tribunale di Potenza rigettò la domanda di D.O., cittadino del (OMISSIS), in ordine alla protezione internazionale ed umanitaria.

Con sentenza del 25.9.17, la Corte d’appello di Potenza respinse l’appello dell’Osman, osservando che: il Tribunale aveva ampiamente motivato sull’inattendibilità del racconto del ricorrente; non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria in quanto, pur desumendosi dai vari report esaminati una situazione di conflitto armato- diffuso soprattutto nel nord del (OMISSIS) – tale da generare una violenza indiscriminata, non era stato allegato alcun collegamento tra la situazione socio-politica del paese e le ragioni personali che avevano indotto il ricorrente ad allontanarsi dal Paese, sicchè non sussisteva alcuna minaccia grave per quest’ultimo; non era riconoscibile la protezione umanitaria, non essendo ammissibile il relativo capo dell’appello perchè privo di specificità, non essendo stati allegati elementi di fatto a sostegno dell’istanza.

Ricorre in cassazione l’Osman con tre motivi.

Non si è costituito il Ministero cui il ricorso è stato notificato con Pec all’Avvocatura Generale dello Stato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denunzia che la Corte d’appello abbia adottato una motivazione apparente, caratterizzata da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, poichè da un lato la sentenza impugnata ha accertato in Mali una situazione di violenza indiscriminata diffusa in tutto il paese e, dall’altro ha invece escluso ogni collegamento di tale situazione con l’esistenza di una minaccia grave incombente sul ricorrente.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non avendo la Corte d’appello applicato i criteri legali per la valutazione della credibilità del suo racconto.

Con il terzo motivo si denunzia la violazione dell’art. 342 c.p.c., poichè la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che l’allegazione degli elementi di fatto a sostegno dell’istanza di protezione umanitaria fosse priva di specificità.

Con ordinanza interlocutoria del 3.7.2019, il collegio ha rinviato la causa alla pubblica udienza al fine di verificare se il ricorrente avesse individuato e contrastato la ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata nella parte in cui ha affermato “che il motivo di gravame difetti di specificità e non sia adeguato ad attaccare la ratio decidendi a base della pronuncia impugnata”.

Il primo motivo è inammissibile, poichè la Corte d’appello ha chiaramente motivato sulle varie questioni oggetto del ricorso, in maniera esaustiva, essendo da escludere dunque qualunque fattispecie di motivazione apparente.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti inerenti alla valutazione di non credibilità del ricorrente, che la Corte di merito ha effettuato correttamente applicando i criteri di legge e pertanto non censurabile in questa sede.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Invero, la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile il motivo d’appello relativo alla protezione umanitaria, ritenendolo privo di specificità in quanto l’appellante non aveva attinto la ratio decidendi a base della pronuncia impugnata. In particolare, la Corte territoriale ha esposto che il motivo d’appello in questione muoveva da un erroneo presupposto (l’errata ed insufficiente motivazione del provvedimento del Tribunale), evidenziando invece che tale provvedimento abbia correttamente pronunciato e motivato in ordine all’insussistenza di situazioni di vulnerabilità legittimanti il permesso umanitario, non avendo il ricorrente allegato tali situazioni.

Ora, il ricorrente contesta la pronuncia d’inammissibilità del motivo d’appello suddetto lamentando sia il giudizio di mancanza di specificità, sia l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ravvisato nelle asserite allegazioni riguardanti i fatti costitutivi della protezione umanitaria.

Quanto al primo profilo, il motivo non coglie la ratio decidendi consistente nell’aver escluso il giudice d’appello un’errata ed insufficiente motivazione del provvedimento del Tribunale, come invece dedotto dall’appellante attraverso una doglianza ritenuta non specifica rispetto al contenuto della pronuncia impugnata. Infatti, il ricorrente si è limitato a riproporre le censure sviluppate nell’atto d’appello, senza esplicitare le ragioni della critica alla sentenza di secondo grado in ordine al difetto di specificità del motivo di gravame avente ad oggetto l’istanza di protezione umanitaria.

Del pari inammissibile è la doglianza afferente al profilo dell’omesso esame in quanto la pronuncia d’inammissibilità del motivo d’appello in questione ne preclude logicamente ogni valutazione, non potendo venire in rilievo, in questa sede, l’omesso esame di questioni non esaminate dal giudice d’appello perchè articolate con motivo privo di specificità.

Giova peraltro rilevare che non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata neppure la parte del motivo in cui il ricorrente si duole che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di quanto da essa esposto in motivazione circa la descritta situazione socio-politica del Mali che, a dire dello stesso ricorrente, configurerebbe i presupposti del rilascio del permesso umanitario.

Invero, premesso che la Corte d’appello ha respinto l’impugnazione vertente sulle altre forme di protezione internazionale, va rilevato che da un lato tale doglianza dal ricorrente non esclude comunque il vaglio d’inammissibilità del motivo per difetto di specificità, per ciò che è stato sopra argomentato, e dall’altro che la Corte d’appello ha comunque evidenziato la mancata allegazione di specifiche, individuali situazioni di vulnerabilità.

Ne consegue la mancanza di alcun nesso logico tra la descrizione della pur critica situazione sociale esistente in Mali effettuata dalla Corte territoriale e i presupposti legittimanti il riconoscimento della protezione umanitaria che, peraltro, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, “deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti” (Cass., n. 28990/18; n. 13088/19).

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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