Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4790 del 24/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.24/02/2017),  n. 4790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25143/2012 proposto da:

A.A., A.C., A.B., F.L.,

A.A., A.I., A.M., A.G.,

elettivamente domiciliate in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese

dall’Avvocato GIOVANNI CLEMENTE (avviso postale ex art. 135) giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI EBOLI, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4445/2011 della COMM. TRIB. CENTR. di NAPOLI,

depositata il 15/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta al

controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1991 F.L. nonchè A. (o A.M. come indicato nella sentenza impugnata, vedi ricorso in questa sede e firma in calce alla procura), I., B., A., M., C. (o C. come indicato nella sentenza impugnata, vedi ricorso in questa sede e firma in calce alla procura) e A.G. impugnarono l’avviso emesso nei loro confronti dall’Ufficio del Registro di Eboli che, sulla scorta di una stima UTE nonchè della rivalutazione del cespite donato a A.C. in data 8 maggio 1986, aveva elevato i valori finali riportati nella denuncia di successione presentata in morte di A.G., deceduto il (OMISSIS), da Lire 820.964.560 dichiarati a Lire 1.808.585.960, relativi a terreni e fabbricati siti in (OMISSIS), ritenendo invece congrui i valori iniziali dichiarati in Lire 242.000.000.

Le ricorrenti lamentarono in particolare la mancata applicazione della normativa relativa ai valori automatici prevista per i terreni agricoli denunciati in successione nonchè per i fabbricati rurali, eccependo al riguardo la violazione del T.U. n. 346 del 1990, art. 34.

L’Ufficio del Registro di Salerno si costituì in giudizio impugnando il ricorso e chiedendone il rigetto.

La Commissione Tributaria di Primo Grado di Salerno, con decisione n. 107/92, in parziale accoglimento del ricorso, determinò in Lire 639.966.000 il valore del cespite indicato al n. 3 della denuncia di successione presentata e confermò nel resto l’accertamento operato dall’Ufficio.

Avverso tale decisione le contribuenti proposero appello, cui resistette l’Ufficio.

La Commissione Tributaria di Secondo Grado di Salerno, con sentenza del n. 295/95, nel riformare la sentenza impugnata, quantificò in complessive Lire 1.596.551.960 i valori finali degli immobili denunciati in successione.

Avverso tale sentenza presentarono ricorso alla Commissione Tributaria Centrale.

A detto ricorso resistette l’Ufficio del Registro di Salerno.

La Commissione Tributaria Centrale – Sezione di Napoli, con sentenza depositata il 15 novembre 2011, rigettò il ricorso delle contribuenti, confermando le motivazioni della sentenza di secondo grado e rilevando che le predette non avevano fornito alcuna prova in contrasto con il regolamento urbanistico vigente all’atto dell’apertura della successione del de cuius in ordine alla inedificabilità concreta dei mq 23.800, stimati equamente in Lire 13.800 al mq., siccome ricadenti parzialmente in zona turistico/residenziale del Comune di Eboli con indice di edificabilità territoriale di 0,4 mc/mq, sicchè non poteva applicarsi al riguardo la normativa relativa alla valutazione automatica prevista nella Regione Campania per i terreni agricoli medi.

Avverso tale decisione F.L. nonchè A.A., I., B., A., M., C. e G. hanno proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo e illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico e articolato motivo si lamenta “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un atto controverso e decisivo per il giudizio art. 360 c.p.c., punto 5 – Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto – L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 17 – D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 34 – L. n. 1766 del 1927, artt. 9e 10”.

Le ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che sarebbe stato loro onere fornire la prova o elementi di prova in contrasto con lo strumento urbanistico vigente in (OMISSIS), all’atto dell’apertura della successione di cui si discute in causa, in ordine alla inedificabilità concreta dei metri quadrati 23.800, stimati, invece, equamente in Lire 13.800 al mq, in quanto ricadenti parzialmente in zona turistico residenziale del Comune di Eboli, con indice di edificabilità territoriale di 0,4 mc/mq.

Sostengono le contribuenti che tale onere incombeva all’A.F., pur ammettendo di aver esse confuso il Piano Particolareggiato con il Piano Regolatore Generale; asseriscono che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare, invertendo l’onere della prova, che “i fabbricati ricadenti su suolo ex demanio civico” non sarebbero stati “legittimi perchè costruiti, senza concessione edilizia, in zona sottoposta al vincolo paesaggistico e che tale omissione comporterebbe “carenza di motivazione ed erroneità del presupposto”; deducono, inoltre, che la Commissione Centrale avrebbe omesso di esaminare il titolo di provenienza ed in particolare l’ordinanza di legittimazione emessa in data 16 luglio 1976 dal Commissario degli Usi Civici. Ad avviso delle ricorrenti, se avesse invece provveduto a tanto, detta Commissione avrebbe potuto rilevare l’apoditticità delle affermazioni dell’Ufficio del Registro, in quanto i fabbricati rinvenuti sul fondo (OMISSIS) (punti 3-5-6 della denuncia di successione) sarebbero stati realizzati nel periodo in cui l’ A. era occupante abusivo del terreno gravato da usi civici sicchè tali fabbricati erano stati “realizzati abusivamente e, quindi, senza valore economico”.

Lamentano infine le ricorrenti che la Commissione Centrale non abbia ritenuto che l’Ufficio non avrebbe fornito la prova degli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa, in quanto “nell’accertamento sommario” sarebbero stati “indicati solo in via astratta tali elementi”, così incorrendo nel denunciato vizio motivazionale.

Infine sostengono le ricorrenti che l’Ufficio del Registro di Eboli e conseguentemente la Commissione Centrale non avrebbe potuto ignorare, “sia per la notorietà del fatto che per aver consultato gli atti di provenienza”, che l’appezzamento di terreno di cui ai punti 3 – 5 e 6 era un bene di cui il de cuius avrebbe avuto solo il diritto di godimento, equiparabile a quello dell’enfiteuta, non avendo l’ A. provveduto a pagare il riscatto del capitale fondiario stabilito con l’ordinanza di legittimazione dell’occupazione, pagamento poi effettuato dalle ricorrenti nel 1994.

1.1. Il motivo va disatteso.

Ed invero le contestazioni di cui al mezzo all’esame risultano generiche, non essendo stato, peraltro, riportato in ricorso in quali esatti termini le questioni sollevate in questa sede siano state proposte nel giudizio di merito nè a tale carenza può rimediarsi con le memorie; inoltre in ricorso non è stato riportato l’integrale tenore dell’avviso di accertamento in questione, di cui tuttora si sostiene la nullità (v. ricorso p. 21) e neppure è stato ivi indicato se e quanto l’atto aggiuntivo di affrancazione del canone enfiteutico del 2.12.1997 sia stato prodotto nel corso del giudizio di merito.

Il motivo poi presenta pure profili di inammissibilità, alla luce del principio più volte affermato da questa Corte e secondo cui, nel ricorso per cassazione, il motivo di impugnazione che prospetti – come nel caso all’esame – una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate, e dalla deduzione del vizio di motivazione, è inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione (Cass. 20/09/2013, n. 21611, Cass. 14/09/2016, n. 18021). E neppure a tale riguardo può rimediarsi con le memorie.

A quanto precede va inoltre aggiunto che, ad avviso del Collegio, comunque, non sussiste la lamentata violazione del principio dell’onere della prova, stante il non contestato inserimento dei beni di cui si discute nel Piano Regolatore Generale vigente al momento dell’apertura della successione di A.G. e, quindi, la loro edificabilità in astratto, e spettando alle contribuenti di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale al riguardo in fatto.

2. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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